Cass. pen. n. 4157 del 28 gennaio 2013

Testo massima n. 1


Ai fini dell'applicabilità della diminuente prevista dall'art. 116, secondo comma, c.p., è necessaria la diversità tra reato commesso e reato voluto da taluno dei concorrenti, apprezzata, alla luce delle modalità del fatto, con valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, che identifichi la coincidenza tra reato voluto e reato commesso dalle modalità del fatto e dalla partecipazione del concorrente alle varie fasi dell'azione delittuosa.

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