Art. 116 – Codice penale – Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti
Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione.
Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 35122/2024
In tema di contravvenzioni, la buona fede scusante sussiste nel solo caso in cui la mancata consapevolezza dell'illiceità del fatto deriva da un elemento positivo esterno che ha indotto l'agente in errore incolpevole, dovendosi, invece, escludere la rilevanza del "fatto negativo", costituito da mero comportamento inerte della pubblica amministrazione. (Fattispecie relativa alla contravvenzione di cui all'art. 1161 cod. nav., contestata al titolare di una concessione demaniale scaduta e non ricompresa nella proroga legale prevista dall'art. 1, comma 18, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in cui la Corte ha escluso la desumibilità della buona fede del ricorrente dalla mancata contestazione al predetto dell'occupazione abusiva dell'area, da parte dell'amministrazione comunale).
Cass. civ. n. 32162/2024
In tema concorso anomalo di persone nel reato, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 cod. pen. in relazione all'art. 3 Cost., con riferimento al trattamento sanzionatorio meno grave previsto dall'art. 83 cod. pen. per il reato aberrante monolesivo, trattandosi di istituti non identici tra loro, in quanto, mentre nella cd. "aberratio delicti" il soggetto agente è uno solo e la condotta colposamente posta in essere è diversa da quella dolosamente preordinata, l'istituto di cui all'art. 116 è connotato da una maggiore pericolosità determinata dall'azione criminosa collettiva, nonché dal colposo affidamento del soggetto che non ha voluto il reato diverso, all'attività dolosa altrui su cui non ha alcun dominio.
Cass. civ. n. 30502/2024
In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta, fermo restando il principio secondo cui la prova della definitività dell'accertamento è a carico dell'accusa, sicché la relativa dimostrazione può essere fornita con elementi di sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell'interessato, alla certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa.
Cass. civ. n. 28657/2024
La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio.
Cass. civ. n. 26285/2024
In tema di guida senza patente, l'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in fattispecie autonoma di reato in ragione del trattamento sanzionatorio per essa previsto, caratterizzato da pena congiunta, detentiva e pecuniaria, sicché al disposto dell'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha depenalizzato l'ipotesi non aggravata, non può riconoscersi, altresì, portata modificativa del tipo di sanzione comminata per quella aggravata, mediante la sostituzione della sola pena detentiva a quella congiunta.
Cass. civ. n. 25445/2024
In tema di concorso anomalo, la diminuente di cui all'art. 116, comma secondo, cod. pen. esclude il riconoscimento della continuazione tra i più reati commessi, trattandosi di categorie concettualmente incompatibili, che postulano, l'una, la mera prevedibilità dell'evento ulteriore, l'altra la piena volizione anche di quest'ultimo nel quadro della programmazione unitaria del piano delittuoso. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la continuazione tra il delitto di omicidio, per il quale era stata riconosciuta la diminuente del concorso anomalo, e quello di rapina).
Cass. civ. n. 22608/2024
Il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 è configurabile anche nel caso in cui la patente sia stata revocata nell'ambito di una misura di prevenzione diversa da quella vigente nel momento in cui è stata commessa la violazione, poiché la norma incriminatrice non richiede un necessario collegamento tra il provvedimento di revoca e la misura di prevenzione in costanza delle quale avviene la condotta costituente reato.
Cass. civ. n. 19241/2024
Il giudice può, ai fini della decisione, valorizzare un documento in senso sfavorevole alla parte che lo ha prodotto nonostante che la parte medesima abbia dichiarato di non volersi più avvalere di esso. Ed invero, l'utilizzazione di tale documento non soltanto non importa vizio di extrapetizione, il quale riguarda soltanto lo ambito oggettivo della pronunzia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione, ma risponde anche al principio per cui il giudice è libero di utilizzare tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito agli atti e può, quindi, trarre elementi di prova in danno di una parte dalle risultanze istruttorie acquisite su iniziativa di questa, ancorché la parte medesima dichiari di non volersi più avvalere di tale risultanze.
Cass. civ. n. 16780/2024
Nel giudizio risarcitorio promosso per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso, da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, nei confronti non solo del Ministero della Salute, ma anche di altri soggetti eventualmente responsabili sul piano risarcitorio (nella specie la gestione liquidatoria di una soppressa USSL), in ragione della natura di presunzione semplice del mezzo di prova.
Cass. civ. n. 16737/2024
Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il SSN, hanno natura di certificazione amministrativa - a cui è applicabile lo speciale regime degli artt. 2699 e ss. c.c. - per quanto attiene alle indicazioni ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento (a differenza delle valutazioni, delle diagnosi o, comunque, delle manifestazioni di scienza o di opinione annotate, prive di fede privilegiata), mentre le attività non risultanti dalla cartella possono essere provate con ogni mezzo. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello di non valutare le risultanze istruttorie mediante le quali i danneggiati avevano provato l'intervenuto svolgimento di un tracciato ecotocografico ulteriore, rispetto a quelli indicati nella cartella clinica, erroneamente assumendo che l'attendibilità e la completezza di quest'ultima possono essere poste in discussione solo a mezzo della querela di falso).
Cass. civ. n. 16199/2024
In materia di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto; non si tratta, dunque, di un criterio probatorio diverso da quello del "più probabile che non", utilizzato nel giudizio civile, quanto piuttosto espressione di un accertamento di natura sostanziale del nesso di causalità materiale.
Cass. civ. n. 14788/2024
Nel sistema processuale non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea - in quanto a sua volta adeguata - a fondare l'accertamento del fatto ignoto; ne consegue che, qualora si giunga a stabilire, anche a mezzo di presunzioni semplici, che un fatto secondario è vero, ciò può costituire la premessa di un'ulteriore inferenza presuntiva, volta a confermare l'ipotesi che riguarda un fatto principale o la verità di un altro fatto secondario.
Cass. civ. n. 13038/2024
La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della
Cass. civ. n. 11916/2024
In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari.
Cass. civ. n. 11735/2024
Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa; ne consegue che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda del correntista evidenziando che dagli atti non si desumeva quando il rapporto di conto corrente fosse terminato; che l'incompletezza degli estratti conto aveva precluso anche il formarsi di un saldo intermedio, presupposto per rideterminare il saldo finale; che la mancata produzione del contratto di conto corrente aveva escluso la prova del tasso degli interessi applicabile).
Cass. civ. n. 11091/2024
Qualora nel corso del giudizio venga nominato un consulente tecnico d'ufficio che depositi due consulenze recanti conclusioni tra loro difformi e inconciliabili il giudice può aderire a una delle conclusioni prospettate, o anche discostarsene o disporre un nuovo accertamento, ma non può limitarsi a prendere atto del contrasto, facendo ricadere sulla parte le lacune e le inefficienze dell'operato del proprio ausiliario così finendo per considerarlo non quale consulente d'ufficio ma quale tecnico di parte.
Cass. civ. n. 10927/2024
In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme.
Cass. civ. n. 10925/2024
Nel giudizio possessorio l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato a dare tutela ad una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale. Ne consegue che il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del predetto diritto per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire deve avere requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori.
Cass. civ. n. 10247/2024
In tema di abusiva occupazione di area demaniale marittima, l'illegittimità del titolo concessorio rilasciato all'occupante determina "ex se" l'arbitrarietà dell'occupazione, senza che sia necessaria, per la configurabilità del reato, la disapplicazione, da parte del giudice, dell'atto amministrativo.
Cass. civ. n. 8931/2024
In costanza di matrimonio non maturano i termini utili all'usucapione da parte di un coniuge sui beni appartenenti all'altro coniuge, essendo irrilevante la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 781 c.c., concernente il divieto di donazioni fra coniugi, poiché la riproposizione della medesima regola nella l. n. 76 del 2016 sulle unioni civili dimostra che per il legislatore il maturare dei termini utili alla prescrizione - e all'usucapione, in virtù del rinvio operato dall'art. 1165 c.c. - sia contrario allo spirito di armonia che caratterizza l'unione coniugale o civile.
Cass. civ. n. 7475/2024
I dati che i pubblici ufficiali estraggono e rielaborano da un sistema informatico, in sede di ispezione o verifica, non godono di per sé soli di fede privilegiata, facendo fede fino a querela di falso solo il verbale redatto dai pubblici ufficiali nella parte in cui attesta che quei dati sono stati estratti da quel sistema e sono quelli ivi indicati, ma gli stessi sono oggetto di libera valutazione da parte del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, esclusa ogni rilevanza del d.lgs. n. 82 del 2005, che regola i requisiti delle scritture private e degli atti pubblici formati con modalità informatiche.
Cass. civ. n. 5922/2024
L'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico. (Nella specie, relativa alle lesioni occorse ad un paziente a seguito dell'errata esecuzione dell'anestesia nell'ambito di un intervento chirurgico per ipertrofia prostatica, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che, nel rigettare la domanda sull'erroneo presupposto che competesse all'attore l'onere di provare la condotta imperita del medico, aveva omesso di formulare qualsivoglia valutazione, in punto di nesso causale, degli elementi di prova dallo stesso forniti e delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, che pure avevano individuato una relazione probabilistica tra la manovra anestesistica e i postumi neurologici ed ortopedici reliquati).
Cass. civ. n. 5851/2024
Nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Cass. civ. n. 5704/2024
In tema di condominio, l'onere della prova circa l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento degli oneri impagati relativi ad un immobile fatto oggetto di vicende traslative (vendita, cessione o donazione) nel periodo di maturazione della morosità, spetta al condominio medesimo, incombendo su colui che nega tale qualità, ove la pretesa creditoria venga esercitata nei suoi confronti, la prova circa eventuali fatti modificativi o estintivi escludenti la sua responsabilità.
Cass. civ. n. 5041/2024
Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, al riconoscimento anche delle spese sostenute per difendersi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo instaurato dal soggetto a cui favore ha prestato l'attività difensiva, in coerenza con la ratio dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, perché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari nel predetto procedimento si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente a una precedente attività professionale comunque resa anche nell'interesse dello Stato.
Cass. civ. n. 4048/2024
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore con riduzione del 50% corrispondente, cui aggiungere l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che si possa ritenere che siffatta modalità di liquidazione costituisca violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e dall'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo.
Cass. civ. n. 2438/2024
In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto prevalenti, rispetto a quanto emergente dal C.I.D., le risultanze di consulenze tecniche d'ufficio disposte nel corso del giudizio intercorso tra il danneggiato e l'assicuratore).
Cass. civ. n. 272/2024
La sottoscrizione apposta dal dipendente sui documenti fiscali relativi alla sua posizione di lavoratore subordinato (CUD e modello 101) costituisce quietanza degli importi ivi indicati come corrisposti da parte del datore di lavoro, ed ha il significato di accettazione del contenuto delle dichiarazioni fiscali e di conferma dell'esattezza dei dati ivi riportati.
Cass. civ. n. 34621/2023
In tema di azione di risarcimento danni da ingiuria, la sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato" pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione della norma incriminatrice ex d.lgs. n.7 del 2016, non ha per effetto la completa eliminazione dell'illiceità del fatto, la quale va, pertanto, accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di una adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse.
Cass. civ. n. 33431/2023
In tema di abusiva occupazione di area demaniale marittima, non trova applicazione la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. alla condotta del titolare di una concessione demaniale marittima, di cui sia stata dichiarata la decadenza, che prosegua nell'occupazione del suolo demaniale oltre la scadenza del termine fissato per lo sgombero, non sussistendo, in tal caso, in capo all'agente alcun dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità di proseguire nella gestione dell'area.
Cass. civ. n. 31867/2023
In tema di risarcimento del danno da lesione o perdita del rapporto parentale, in caso di assenza del rapporto di parentela, non è sufficiente l'allegazione della mera convivenza, ma è necessaria l'allegazione della lesione di un legame affettivo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno parentale proposta dal convivente della madre del deceduto, il quale si era limitato a dichiararsi convivente della vittima senza nemmeno addurre l'esistenza di una relazione affettiva, la cui lesione potesse ritenersi fonte di pregiudizio non patrimoniale).
Cass. civ. n. 30810/2023
Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. allorquando il giudice
Cass. civ. n. 30298/2023
La consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente utilizzabili, nel giudizio civile risarcitorio, le risultanze di una consulenza tecnica espletata in un procedimento penale successivamente definitosi con l'archiviazione, sul presupposto che il contraddittorio tra le parti avesse avuto modo di dispiegarsi sia nella sede penalistica, nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p., sia in quella civilistica, mediante la possibilità di formulare istanze istruttorie, proporre osservazioni alla relazione del consulente e invocarne la convocazione per rendere gli opportuni chiarimenti).
Cass. civ. n. 29506/2023
Il requisito relativo all'obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio, secondo il regime della l. n. 39 del 1989, applicabile ratione temporis, in quanto discendente da norma imperativa, oltre a costituire requisito di validità del contratto di mediazione, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel giudizio di appello, si sottrae, per la stessa ragione di imperatività, al principio di non contestazione.
Cass. civ. n. 28880/2023
In tema di usucapione, la pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione, ex art. 88 del r.d. n. 267 del 1942, sono inidonee ad interrompere il tempo per l'acquisto del diritto di proprietà, conseguendo l'interruzione del possesso solo all'azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapiente, nelle forme e nei modi prescritti dagli artt. 1165 e 1167 c.c.
Cass. civ. n. 28660/2023
La parte che ha prodotto un documento in giudizio non può scinderne il contenuto per affermare i fatti favorevoli e negare quelli a lei contrari, a meno che, al momento del relativo deposito, abbia fatto presente di volerlo invocare solo in parte, deducendo prove idonee a contestare le circostanze sfavorevoli da esso desumibili.
Cass. civ. n. 26985/2023
In tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente ex art. 139, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dalla l. n. 124 del 2017, i criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (visivo, clinico e strumentale) non sono tra loro gerarchicamente ordinati, ma vanno utilizzati dal medico legale nella prospettiva di una obiettività dell'accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi, con la conseguenza che ad impedire il risarcimento del danno non è di per sé l'assenza di riscontri diagnostici strumentali ma piuttosto l'assenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza, che può essere compiuta in base a qualunque elemento probatorio anche indiziario, purché munito dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c..
Cass. civ. n. 24695/2023
La confessione stragiudiziale, in quanto dichiarazione di scienza, è un atto giuridico in senso stretto, con la conseguenza che costituisce giudizio di fatto l'accertamento dell'esistenza della dichiarazione e del suo contenuto, mentre l'apprezzamento di tale contenuto quale confessione stragiudiziale integra un giudizio di diritto.
Cass. civ. n. 22290/2023
In tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purchè questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti.
Cass. civ. n. 18050/2023
La domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione, neppure in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 c.c. surrogare - al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dall'ordinamento - un'azione di spoglio ormai impraticabile.
Cass. civ. n. 14778/2023
In caso di licenziamento e successivo accordo transattivo di ricostituzione del rapporto di lavoro "ex tunc", l'obbligo di pagare i contributi decorre solo dal ripristino del rapporto in virtù dell'accordo bilaterale, con la conseguenza che, per il periodo antecedente, non sussistono i presupposti per l'applicazione delle sanzioni civili per omissione contributiva.
Cass. civ. n. 12061/2023
In tema di distanze tra costruzioni, la violazione può essere accertata attraverso i rilievi aerofotogrammetrici, non essendovi alcun divieto posto dalla legge all'utilizzo di tale indagine tecniche; la parte che intende disconoscerne l'efficacia probatoria deve fornire elementi concreti in senso contrario, diretti a confutarne l'attendibilità.
Cass. civ. n. 11169/2023
La protrazione della permanenza della contravvenzione di abusiva occupazione di spazio demaniale, di cui all'art. 1161, comma primo, cod. nav., e del delitto di invasione di terreni demaniali, di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., deve ritenersi interrotta anche con l'esecuzione di un sequestro, per effetto del quale vengono meno la disponibilità e la concreta utilizzabilità dell'area illecitamente occupata o invasa.
Cass. civ. n. 9863/2023
Le regole sull'onere della prova sono disposizioni di giudizio residuali rispetto al principio di acquisizione probatoria - secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice (non condizionato dalla loro provenienza) - e trovano, dunque, applicazione solo in presenza di un fatto rilevante rimasto ignoto sulla base delle emergenze probatorie.
Cass. civ. n. 9348/2023
In tema di tutela possessoria, il detentore non qualificato è legittimato a proporre l'azione di spoglio nei limiti in cui agisca nell'interesse del possessore, il che esclude che la medesima azione possa essere esperita nei confronti di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 9112/2023
L'efficacia esecutiva della sentenza di spoglio non è esaurita da un comportamento dell'obbligato che solo apparentemente si sostanzi nell'esecuzione spontanea della decisione, laddove il contrasto con la situazione possessoria tutelata continui ad essere presente, sebbene per effetto di altre situazioni create dall'obbligato; tale efficacia è invece esaurita dal ristabilimento dell'originaria situazione di possesso ottenuta attraverso l'esecuzione coattiva della sentenza, posto che questa può consentire l'eliminazione di ogni situazione di contrasto con il possesso che sia rinvenuta in atto durante l'esecuzione forzata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto insufficienti, ai fini della prova dell'avvenuta esecuzione della statuizione di reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, le risultanze di un verbale di immissione in possesso, dal quale non si evinceva con certezza che la catena esistente sul passaggio fosse amovibile, sì da integrare la "rimozione di ogni impedimento al transito" oggetto del "dictum" giudiziale).
Cass. civ. n. 8536/2023
affermato che i certificati medici prodotti da parte attrice erano privi delle indagini diagnostiche e della documentazione clinica necessaria a provare l'esistenza della malattia e che non poteva essere disposta una c.t.u., in quanto il consulente non avrebbe potuto acquisire altri documenti rispetto a quelli ritualmente prodotti).
Cass. civ. n. 7374/2023
In tema di azione di reintegrazione nel possesso, il principio secondo il quale la produzione del titolo da cui il deducente trae lo "ius possidendi" non può sostituire la prova del possesso ma solo integrarla, al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, non si applica all'ipotesi in cui il titolo prodotto sia rappresentato da una pronuncia dichiarativa dell'acquisto (a titolo originario) della proprietà per usucapione ordinaria ventennale ex art. 1158 c.c., che attesti la persistenza del potere di fatto al momento in cui è avvenuto il contestato spoglio, atteso che l'acquisto per usucapione postula l'esercizio pacifico, continuato ed ininterrotto della signoria di fatto sulla "res" in tale frangente storico.
Cass. civ. n. 6001/2023
In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità. (In applicazione di detto principio, la S.C., ha cassato la sentenza della corte territoriale che, in tema di revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari dello straniero, aveva ritenuto inattendibile la deposizione testimoniale della moglie italiana sulla circostanza della convivenza effettiva con il ricorrente, senza dare contezza di quegli ulteriori elementi destinati a corroborare la ritenuta non credibilità della teste).
Cass. civ. n. 5947/2023
La prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare. (Fattispecie relativa alla produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale).
Cass. civ. n. 4858/2023
La partecipazione all'accordo per commettere una rapina con l'utilizzo di un'arma da fuoco comporta la responsabilità a titolo di concorso ordinario, e non anomalo, anche per l'omicidio commesso, nel corso della sua esecuzione, dal complice che abbia materialmente colpito la vittima.
Cass. civ. n. 4019/2023
Il requisito relativo all'obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio è sottratto al principio di non contestazione, in quanto discendente da norma imperativa e al divieto di "ius novorum" in appello, essendo il contratto che ne sia sprovvisto affetto da nullità rilevabile d'ufficio.
Cass. civ. n. 2947/2023
In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la prova dell'origine dolosa di un incendio fosse stata legittimamente desunta dagli elementi precedentemente acquisiti nel procedimento penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che ne avevano confermato il contenuto).
Cass. civ. n. 1997/2023
In tema di valutazione delle prove, il divieto per il giudice di trarre dai documenti ritualmente prodotti la conoscenza di fatti non allegati dalle parti riguarda soltanto i fatti principali, e cioè i fatti posti dalle parti (e che devono essere dedotti necessariamente da queste ultime) a sostegno delle loro domande e delle loro eccezioni, e non riguarda, invece, i fatti secondari, rilevanti nel processo soltanto quali elementi di conoscenza, dai quali risalire logicamente all'accertamento dei fatti principali, poiché tale divieto è finalizzato ad evitare che il giudice, analizzando il materiale probatorio, supplisca alle carenze delle parti nell'assolvimento dell'onere di indicare precisamente i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.
Cass. pen. n. 11495/2022
In tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., la responsabilità del concorrente, quali che siano il suo grado di partecipazione e il suo ruolo, trova fondamento nel necessario affidamento alla condotta e alla volontà dei compartecipi, che gli impone di non sottovalutare il pericolo che taluno di essi, deviando dall'azione esecutiva concordata per fronteggiare eventuali difficoltà improvvisamente sopravvenute, possa realizzare un reato diverso da quello inizialmente previsto.
Cass. pen. n. 306/2020
In tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., l'affermazione di responsabilità per il reato diverso commesso dal concorrente richiede la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l'evento diverso, che si identifica con il coefficiente della colpa in concreto, da accertarsi, secondo gli ordinari criteri della prevedibilità del diverso reato, sulla base della personalità dell'esecutore materiale e del contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta.
Cass. pen. n. 45356/2019
La configurabilità per il reato di rissa aggravata da lesioni o morte non esclude, a carico dei corrissanti non autori materiali né morali della lesione o dell'omicidio, la concorrente responsabilità, a titolo di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. per questi ulteriori delitti, a condizione che le caratteristiche della contesa consentissero di prevedere tali sviluppi.
Cass. pen. n. 49897/2018
Non configura il cosiddetto concorso "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen., ma rientra nella comune disciplina del concorso di persone l'ipotesi in cui vengano commessi reati ulteriori rispetto a quello programmato, sia pure ad esso collegati.
Cass. pen. n. 49443/2018
In tema di concorso anomalo, costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l'uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l'azione criminosa in rapina impropria, ascrivibile al compartecipe che non ha partecipato all'esecuzione materiale della violenza o minaccia.
Cass. pen. n. 44579/2018
In tema di concorso di persone nel reato, la configurabilità del concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen. è soggetta a due limiti negativi e cioè che l'evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base.
Cass. pen. n. 52811/2016
In tema di concorso anomalo, può essere ritenuto prevedibile sviluppo dell'azione inerente ad un furto l'uso eventuale di violenza o minaccia che, se realizzato, fa progredire la sottrazione della cosa mobile altrui in rapina, di cui è responsabile, ai sensi dell'art. 116 cod. pen., anche il concorrente, a meno che il diverso e più grave reato realizzato dai compartecipi costituisca un fatto anormale, eccezionale e, quindi, non prevedibile. (Fattispecie relativa ad una tentata rapina in banca aggravata dall'uso di un'arma, con riferimento alla quale la S.C., in ordine al ritenuto concorso di un c.d. "muratore", che aveva praticato il foro di accesso nei locali della caldaia e successivamente aveva partecipato all'ultimazione dei lavori ed ai sopralluoghi, ha precisato che, dovendo la rapina essere compiuta subito dopo l'orario di apertura, l'imputato era nelle condizioni di figurarsi l'inevitabile uso dell'arma - effettivamente poi trovata in possesso dei complici - per vincere la resistenza dei dipendenti).
Cass. pen. n. 49165/2016
In tema di concorso di persone nel reato, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma primo, cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 27, comma primo, Cost., riferita alla diversa entità della pena prevista per il reato colposo, atteso il giudizio di superiore disvalore della condotta delittuosa del concorrente "anomalo", sorretta da un atteggiamento soggettivo di maggior pericolosità.
Cass. pen. n. 48330/2015
In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata.
Cass. pen. n. 3167/2014
In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere esclusa solo quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegato in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità. (Fattispecie relativa ad una rapina in banca, nella quale l'imputato, rimasto fuori dall'istituto di credito, è stato ritenuto colpevole a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. e non ex art. 116 cod. pen. anche per i reati di sequestro di persona degli impiegati e di detenzione e porto dell'arma utilizzata dai complici per l'esecuzione del delitto).
Cass. pen. n. 25446/2013
Non configura il concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116 c.p., ma rientra nella comune disciplina del concorso di persone l'ipotesi in cui vengano commessi reati ulteriori rispetto a quello programmato, sia pure ad esso collegati. (Fattispecie in cui all'accordo fra i correi per commettere un furto hanno fatto seguito gli ulteriori reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento, commessi durante la fuga a seguito di un intervento della polizia giudiziaria).
Cass. pen. n. 4157/2013
Ai fini dell'applicabilità della diminuente prevista dall'art. 116, secondo comma, c.p., è necessaria la diversità tra reato commesso e reato voluto da taluno dei concorrenti, apprezzata, alla luce delle modalità del fatto, con valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, che identifichi la coincidenza tra reato voluto e reato commesso dalle modalità del fatto e dalla partecipazione del concorrente alle varie fasi dell'azione delittuosa.
Cass. pen. n. 4330/2012
La responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 c.p., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre configura il concorso anomalo ex art. 116 c.p., nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il concorso ordinario nel tentato omicidio di un agente di una pattuglia della polizia, intervenuta per sventare un furto trasmodato in rapina impropria alla luce della reazione violenta di tutti i partecipi contro gli agenti operanti, in quanto, pur essendo il fatto stato commesso da uno dei compartecipi facendo uso della pistola sottratta durante la colluttazione, l'episodio più grave doveva comunque considerarsi innestato in una condivisa violenta reazione all'intervento della polizia).
Cass. pen. n. 2652/2012
La componente psichica del concorso anomalo ex art. 116 c.p.si colloca in un'area compresa fra la mancata previsione di uno sviluppo in effetti imprevedibile (situazione nella quale la responsabilità resta esclusa) e l'intervenuta rappresentazione dell'eventualità che il diverso evento potesse verificarsi, anche in termini di mera possibilità o scarsa probabilità (situazione nella quale si realizza un'ordinaria fattispecie concorsuale su base dolosa).
Cass. pen. n. 32209/2010
Ricorre il concorso anomalo, in presenza degli altri presupposti, anche quando l'autore materiale del reato più grave di quello originariamente concordato abbia agito, sin dall'inizio e senza comunicarlo ai correi, con l'intenzione di commetterlo. (Fattispecie in cui l'accordo intervenuto tra i compartecipi riguardava l'intimidazione a scopo estorsivo mediante l'uso di un'arma, mentre il soggetto incaricato dell'esecuzione materiale tentava poi di uccidere la vittima).
Cass. pen. n. 31390/2010
La partecipazione all'accordo per commettere un furto in concorso, tra gli altri, con soggetti appartenenti all'Arma dei Carabinieri, comporta la responsabilità, a titolo di concorso anomalo, anche per la corruzione dei predetti soggetti commessa da alcuni complici, poiché la circostanza dell'erogazione di somme di denaro ai militi infedeli era conoscibile attraverso l'impiego di ordinaria diligenza, in quanto l'evento-corruzione era prevedibile, costituendo logico sviluppo di quello, diverso, concordato.
Cass. pen. n. 10098/2009
In tema di concorso anomalo, la prognosi postuma sulla prevedibilità del diverso reato commesso dal concorrente va effettuata in concreto, con riferimento alla personalità dell'imputato e alle circostanze ambientali nelle quali si è svolta l'azione. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che l'imputato - il quale avrebbe inteso commettere il diverso reato di corruzione - poteva ragionevolmente prevedere la pregressa attività di coercizione della vittima realizzata dal concorrente, posto che il pubblico ufficiale che accetta denaro da un privato, consapevole della illiceità della propria condotta, aderisce consapevolmente anche alla condotta del correo ed alla sua eventuale qualificazione, con giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, in termini di concussione).
Cass. pen. n. 337/2009
L'espressa adesione del concorrente a un'impresa criminosa, consistente nella produzione di un evento gravemente lesivo mediante il necessario e concordato impiego di micidiali armi da sparo, implica comunque il consenso preventivo all'uso cruento e illimitato delle medesime da parte di colui che sia stato designato come esecutore materiale, anche per fronteggiare le eventuali evenienze peggiorative della vicenda o per garantirsi la via di fuga. Ne consegue che ricorre un'ipotesi di concorso ordinario a norma dell'art. 110 c.p. e non quella di concorso cosiddetto anomalo, ai sensi del successivo art. 116, nell'aggressione consumata con uso di tali armi in relazione all'effettivo verificarsi di qualsiasi evento lesivo del bene della vita e dell'incolumità individuale, oggetto dei già preventivati e prevedibili sviluppi, quantunque concretamente riconducibile alla scelta esecutiva dello sparatore sulla base di una valutazione della contingente situazione di fatto, la quale rientri comunque nel novero di quelle già astrattamente prefigurate in sede di accordo criminoso come suscettibili di dar luogo alla produzione dell'evento dannoso. (Fattispecie di preventivata «gambizzazione » della vittima, conclusasi poi con la sua morte, in riferimento alla quale la Corte ha ritenuto che, pure in mancanza di una prova certa circa l'effettivo animus necandi i concorrenti avessero consapevolmente accettato il rischio che le gravi lesioni programmate potessero trasmodare in omicidio ).
Cass. pen. n. 25938/2008
In caso di concorso anomalo nel reato, il riconoscimento della diminuente a chi volle quello meno grave esclude la contestuale applicazione, in suo favore, del regime della continuazione tra i più reati commessi, in quanto esso è preclusivo della simultanea sussistenza di una previa programmazione unitaria dei fatti criminosi, sorretta da una volizione piena e non soltanto dalla prevedibilità dell'evento diverso o ulteriore.
Cass. pen. n. 10995/2007
Sussiste la responsabilità per concorso anomalo in ordine al reato più grave e diverso da quello voluto (art. 116 c.p.) qualora vi siano la coscienza e volontà di concorrere con altri nella realizzazione di un reato, un evento diverso, voluto e cagionato da altro compartecipe, e l'esistenza di un nesso causale e psicologico, tra la condotta del compartecipe che ha voluto solo il reato concordato e l'evento diverso, nel senso che quest'ultimo deve essere prevedibile, in quanto logico sviluppo di quello concordato, senza che, peraltro, l'agente abbia effettivamente previsto o accettato il rischio, in quanto in tal caso sussisterebbe il concorso di cui all'art. 110 c.p. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la responsabilità per il concorso di cui all'art. 116 c.p. in relazione a soggetti accordatisi per fare una spedizione punitiva ai danni di un gruppo di giovani, evidenziando che gli agenti erano partiti da casa armati di bastoni, che la rissa era continuata pur dopo l'esplosione di colpi di pistola da parte di uno di essi che aveva ucciso uno dei contendenti e che, pertanto, trattandosi di rissa, caratterizzata da elevata violenza, l'evento più grave era assolutamente prevedibile in astratto, in quanto logico sviluppo del reato di rissa concordato ed era, altresì, prevedibile in concreto, avuto riguardo alle modalità di svolgimento del fatto).
Cass. pen. n. 40156/2006
In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe in relazione al reato diverso va affermata nel caso in cui, pur non avendo previsto la commissione del diverso reato da parte dei concorrenti, avrebbe potuto rappresentarsene l'eventualità facendo uso della dovuta diligenza, e resta esclusa soltanto se il reato diverso consiste in un evento atipico, con conseguente eccezionalità ed imprevedibilità delle circostanze che lo hanno cagionato.
Cass. pen. n. 37940/2006
La responsabilità per concorso anomalo è ravvisabile solo quando l'evento diverso e più grave di quello voluto dal compartecipe costituisca uno sviluppo logicamente prevedibile quale possibile conseguenza della condotta concordata da parte di un soggetto di normale intelligenza e cultura media, secondo regole di ordinaria coerenza dello svolgersi dei fatti umani, non interrotta da fattori accidentali e imprevedibili. Sono quindi necessarie due condizioni negative: che l'evento diverso non sia stato voluto neanche sotto il profilo del dolo alternativo od eventuale, perché altrimenti sussisterebbe la responsabilità di cui all'art. 110 c.p., e che l'evento più grave concretamente realizzato non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base, non prevedibili da parte dell'agente. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto sussistere un quadro indiziario grave, ex art. 273 c.p.p., del delitto di concorso in omicidio volontario a carico di un soggetto che aveva inseguito con altri due complici una persona per «darle una lezione» — per un'offesa asseritamente subita proprio da esso indagato — partecipando alla colluttazione all'esito della quale uno dei complici aveva fatto precipitare la vittima dalla rampa delle scale, provocandone la morte).
Cass. pen. n. 8837/2006
I presupposti del cosiddetto concorso anomalo, ossia del concorso del concorrente nel reato diverso da quello voluto, sono l'adesione dell'agente ad un reato concorsualmente voluto, la commissione da parte di altro concorrente di un reato diverso e più grave, e l'esistenza di un nesso causale e psicologico tra l'azione del compartecipe al reato inizialmente voluto ed il diverso reato poi commesso dal concorrente, che deve essere prevedibile, in quanto logico sviluppo di quello concordato, senza peraltro che l'agente lo abbia effettivamente voluto o ne abbia accettato il rischio, perché in tal caso vi sarebbe concorso ordinario ex art. 110 c.p. a titolo di dolo diretto od eventuale.
Cass. pen. n. 744/2006
In tema di concorso di persone nel reato, per la sussistenza del cosiddetto concorso anomalo (art. 116 c.p.), è necessaria, da un lato l'adesione psichica del soggetto alla commissione di un reato meno grave, dall'altro la effettiva realizzazione, da parte di un altro concorrente, di un diverso e più grave reato ed, infine, la esistenza di un nesso psicologico, in termini di prevedibilità, tra la condotta del soggetto,che intendeva compiere il reato meno grave e l'evento diverso e più grave, che, in concreto, ebbe a verificarsi. Per la sussistenza di tale terzo requisito, non è sufficiente il mero nesso di causalità materiale, ma è necessario che il reato diverso e più grave, commesso dal concorrente, possa rappresentarsi nella mente dell'agente come uno sviluppo, logicamente prevedibile, di quello voluto.
Cass. pen. n. 42328/2005
In tema di c.d. concorso anomalo, il fondamento della responsabilità del concorrente, quale che sia il suo grado di partecipazione al fatto, si rinviene nella situazione di necessario affidamento nei confronti della condotta e della volontà dei correi, che gli impone di non sottovalutare il pericolo che i correi, o taluno di loro, abbiano a deviare dall'azione esecutiva concordata, assumendo iniziative autonome per fronteggiare eventuali difficoltà improvvisamente sopravvenute e così realizzando un reato diverso da quello inizialmente previsto.
Cass. pen. n. 15481/2004
Non ricorre la fattispecie del così detto «concorso anomalo» di cui all'art. 116 c.p., bensì quella prevista all'art. 48 c.p. nel caso in cui si accerti che i concorrenti non abbiano avuto ab origine un accordo criminoso comune - inteso come convergenza delle volontà dei soggetti in concorso - ed il reato sia stato realizzato in conformità della reale intenzione di un concorrente dissimulata all'altro. (Nella specie, la Corte ha escluso la responsabilità a titolo di concorso ai sensi dell'art 116 c.p. nel reato di traffico di stupefacenti, nel comportamento di un soggetto che, avendo offerto la propria collaborazione per l'importazione in Italia di merci in violazione di disposizioni doganali, quali diamanti e pelli di rettile, aveva invece trasportato cocaina per errore determinato dall'inganno dell'altro concorrente).
Cass. pen. n. 48219/2003
Alla stregua della vigente formulazione dell'art. 118 c.p., introdotta dall'art. 3 della L. 7 febbraio 1990 n. 19, deve escludersi la compatibilità tra l'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61, n. 2, c.p. e il concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p. (Nella specie, l'aggravante del nesso teleologico era stata configurata dal giudice di merito con riguardo ad un reato di rapina, nel corso della cui esecuzione era stato commesso un tentativo di omicidio, del quale il ricorrente era stato ritenuto corresponsabile a titolo di concorso anomalo).
Cass. pen. n. 30262/2003
In tema di concorso di persone nel reato, tutte le volte che il soggetto non soltanto si rappresenta l'evento, ma lo vuole, sia sotto il profilo del dolo diretto che del dolo indiretto (in tutte le sue accezioni), non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 116 c.p., ma quella del concorso di cui all'art. 110 c.p., essendo presenti entrambi gli elementi che caratterizzano il concorso di persone nel reato e cioè il nesso causale e la volontà di commettere il reato.
Cass. pen. n. 35386/2001
La disciplina del c.d. «concorso anomalo», contenuta nell'art. 116 c.p., può trovare applicazione anche nel caso di delitti caratterizzati dall'offesa a persona diversa da quella cui l'aggressione era diretta (aberratio ictus), non incidendo la divergenza degli effetti della condotta illecita rispetto all'obiettivo originariamente determinato sul tessuto psicologico dell'azione, nella trama del quale si è strutturalmente inserito il contributo del partecipe, da riguardarsi quindi come responsabile - al pari dell'autore materiale - anche del delitto diverso da quello da entrambi originariamente concordato.
Cass. pen. n. 4399/2001
In tema di concorso di persone nel reato, l'attribuzione della responsabilità per il reato più grave rispetto a quello deliberato deve essere risolta caso per caso accertando se l'evento ulteriore e più grave sia stato previsto e voluto, anche nella forma del dolo eventuale, oppure sia stato solo prevedibile, ma senza l'accettazione del relativo rischio. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato, il quale aveva partecipato a una rapina essendo consapevole che i due complici erano muniti di armi automatiche pronte all'impiego in caso di resistenza delle vittime, condannato dalla corte d'assise d'appello per il delitto di omicidio, addebitato a titolo di dolo eventuale, escludendo nella specie la sussistenza del cosiddetto concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p.).
Cass. pen. n. 10795/1999
Il fondamento della particolare ipotesi di concorso nel reato di cui all'art. 116 c.p., deve essere ravvisato nel fatto che, mentre colui il quale commetta da solo il reato è in grado, in ogni momento, di controllare lo sviluppo della sua condotta e dirigere la stessa verso l'evento previsto e voluto, invece colui il quale si unisce ad altri per porre in essere un'azione criminosa è costretto ad affidarsi anche alla condotta e alla volontà dei complici, quale che ne sia il grado di partecipazione e il ruolo, per il compimento dell'azione stessa. Ne deriva che in tale situazione egli non deve sottovalutare il pericolo che i compartecipi o taluno di essi abbiano a deviare dall'azione principale con l'assumere iniziative per fronteggiare eventuali difficoltà sopravvenute improvvisamente, così eccedendo dai limiti del concordato concorso e realizzando un reato diverso e più grave di quello inizialmente dovuto. (Fattispecie concernente rapina a mano armata, seguita da omicidio, in relazione alla quale la S.C., dato atto che l'evento diverso e più grave materialmente cagionato da uno dei concorrenti non era rimasto nel campo della mera prevedibilità, ma era stato accettato come rischio per realizzare l'obiettivo da tutti concordato, ha ritenuto che ricorresse un'ipotesi di concorso ex art. 110 c.p., e non un'ipotesi di concorso anomalo).
Cass. pen. n. 3465/1999
In tema di concorso di persone nel reato, per la sussistenza del così detto concorso anomalo (art. 116 c.p.), è necessaria, da un lato, la adesione psichica del soggetto alla commissione di un reato meno grave, dall'altro, la effettiva realizzazione — da parte di altro concorrente — di un diverso e più grave reato ed, infine, la esistenza di un nesso psicologico, in termini di prevedibilità, tra la condotta del soggetto che intendeva compiere il reato meno grave e l'evento diverso e più grave, che, in concreto, ebbe a verificarsi. Per la sussistenza di tale terzo requisito, non basta il mero nesso di causalità materiale, ma è necessario che il reato diverso e più grave, commesso dal concorrente, possa rappresentarsi nella mente dell'agente come uno sviluppo, logicamente prevedibile, di quello voluto. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto la configurabilità, a titolo di concorso ai sensi dell'art. 116 c.p., nel comportamento di tre soggetti che, armati di bastoni e “bloccasterzi”, presero parte ad una “spedizione punitiva”, nel corso della quale, uno di essi, estratta una pistola, esplose un colpo che uccise la vittima).
Cass. pen. n. 9323/1998
Nella responsabilità concorsuale di cui all'art. 116 c.p. il soggetto che non volle il reato diverso e più grave, pur non avendolo previsto e anzi ritenuto evitabile, risponde comunque di un reato doloso — sempre che esso non venga a configurarsi come evento atipico, cagionato da circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, che spezzino il rapporto di causalità tra la condotta e la volizione del concorrente — sulla base di un atteggiamento qualificabile come colposo, consistente appunto nell'essersi affidato, per realizzare l'altra condotta dolosamente prevista e voluta, anche all'attività di altri, che può non essere suscettibile di controllo.
Cass. pen. n. 3756/1997
In tema di concorso di persone nel reato, tutte le volte che il soggetto non soltanto si rappresenta l'evento, ma lo vuole, sia sotto il profilo del dolo diretto che del dolo indiretto (in tutte le sue accezioni), non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 116 c.p., ma quella del concorso di cui all'art. 110 c.p., essendo presenti entrambi gli elementi che caratterizzano il concorso di persone nel reato e cioè il nesso causale e la volontà di commettere il reato.
Cass. pen. n. 2332/1997
In tema di concorso di persone nel reato, nell'ipotesi del concorso «anomalo» di cui all'art. 116 c.p., il soggetto che non volle il reato diverso e più grave, pur non avendolo previsto ed anzi ritenuto evitabile, risponde comunque di un reato doloso sulla base di un atteggiamento qualificabile come colposo, consistente nell'essersi affidato, per realizzare l'altra condotta dolosamente prevista e voluta, anche all'attività di altri che può non essere suscettibile di controllo.
Cass. pen. n. 9487/1996
Sussiste responsabilità a titolo di dolo eventuale, e non concorso anomalo in reato più grave di quello inizialmente concordato, ai sensi dell'art. 116 c.p., nel caso di partecipazione ad un'azione di attacco nei confronti della forza pubblica, schierata in servizio di ordine pubblico e munita di appositi strumenti di dissuasione, quando detta azione sia condotta anche da soggetti che, preventivamente, in fase organizzativa, siano stati dotati di armi da sparo, essendo ragionevolmente prevedibile che di queste ultime venga fatto uso e connotandosi il dolo eventuale proprio per l'accettazione del rischio connaturato al prevedibile sviluppo dell'azione posta in essere (principio affermato con riguardo a delitti di omicidio e tentato omicidio di appartenenti alle forze dell'ordine, commessi in occasione di manifestazione di piazza).
Cass. pen. n. 5188/1996
In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ai sensi dell'art. 116 c.p. (concorso «anomalo») richiede, anzitutto, l'adesione di tutti ad un reato concorsualmente voluto ad un evento diverso che costituisce un altro reato, voluto e cagionato da uno, soltanto, dei concorrenti nel reato voluto da tutti; richiede, poi, un rapporto di causalità materiale tra i due reati ed, infine, un nesso di causalità psichica tra la condotta dei compartecipi che hanno voluto solo il reato concordato e l'evento diverso voluto e cagionato da altro concorrente, nel senso che il reato diverso deve potersi rappresentare, nei suoi elementi essenziali, alla psiche del concorrente come sviluppo logicamente prevedibile del reato concordato e voluto. Ne consegue che qualora l'evento diverso materialmente cagionato da uno dei concorrenti, non sia rimasto nella sola prevedibilità, ma sia stato non solo previsto concretamente, ma anche accettato come rischio pur di realizzare l'obiettivo concordato da tutti, si versa non nell'ipotesi del concorso anomalo, bensì in quella del concorso pieno. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto correttamente configurato il concorso ordinario, e non quello anomalo, anche per i reati di omicidio e tentato omicidio commessi in occasione di una rapina a mano armata).
Cass. pen. n. 4894/1996
Per la configurazione del concorso anomalo sono necessari tre elementi e, cioè, l'adesione dell'agente a un reato concorsualmente voluto, la commissione, da parte di altro concorrente, di un reato diverso o più grave e l'esistenza di un nesso causale, anche psicologico, fra l'azione del compartecipe al reato inizialmente voluto e il diverso o più grave reato poi commesso da altro concorrente, che deve essere prevedibile, in quanto logico sviluppo di quello concordato, senza, peraltro, che l'agente abbia effettivamente previsto o ne abbia accettato il rischio, nel qual caso vi sarebbe ordinario concorso ex art. 110 c.p. (Fattispecie nella quale, concordata l'azione tra i due concorrenti nell'aggressione fisica a una persona, da realizzare nel corso di un incontro notturno in luogo deserto al quale l'agente si recava con un fucile carico, la vittima era rimasta uccisa).
Cass. pen. n. 11993/1995
L'eventuale indicazione, nella richiesta di rinvio a giudizio o nel decreto che dispone il giudizio, di circostanze attenuanti o diminuenti, siccome ultroneo rispetto a quanto prescritto, rispettivamente, dall'art. 417, lettera b) e dall'art. 429, comma 1, lettera c), c.p.p., e non vincolante in alcun modo per il giudice, non può avere incidenza alcuna ai fini della esclusione del divieto del giudizio abbreviato in caso di reato astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo. (Nella specie era stata indicata la diminuente del c.d. «concorso anomalo» di cui all'art. 116 c.p.).
Cass. pen. n. 9273/1995
Il concorso anomalo previsto dall'art. 116 c.p. ricorre nel caso in cui l'evento diverso sia rimasto nella sfera della prevedibilità, mentre ricorre la fattispecie di cui all'art. 110 stesso codice allorché detto evento sia stato in concreto previsto e accettato come rischio, dato che in quest'ultima ipotesi il correo ha agito con dolo eventuale ed è, perciò, configurabile piena responsabilità concorsuale. (Fattispecie relativa ad accordo per commettere una rapina, nel corso della quale era stato consumato il più grave reato di tentato omicidio. La S.C. ha ritenuto che quest'ultimo più grave evento non può reputarsi imprevedibile, atipico e del tutto svincolato dal concordato reato di rapina, in quanto questa determina sempre un gravissimo pericolo per la vita del rapinato, portato, per impulso naturale, a resistere alla violenza o alla minaccia e a sperimentare qualsiasi mezzo per sottrarsi ad essa, di talché l'omicidio — o il tentato omicidio — appare legato alla rapina da un rapporto di regolarità causale e può considerarsi un evento che rientra, secondo l'id quod plerumque accidit, nell'ordinario sviluppo della condotta di rapina).
Cass. pen. n. 3921/1995
Non sussiste compatibilità tra l'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61 n. 2 c.p., che ha natura soggettiva e concerne i motivi soggettivi dell'agire, e non già l'elemento materiale del fatto reato cui inerisce, il concorso ex art. 116 c.p. dal momento che, per la sussistenza di tale anomala figura concorsuale il concorrente, nel diverso reato connesso con autonoma determinazione da taluno dei correi, ha voluto soltanto l'altro reato concordato e risponde a titolo di concorso, pur se con pena attenuata del diverso reato realizzato in quanto la perpetrazione di quest'ultimo rappresenta un effettivo sviluppo di quello inizialmente programmato, evidenziandosi così l'elemento soggettivo come esente di volontarietà in ordine al diverso reato commesso ma intriso di colpa per avere imprudentemente consentito al correo l'esecuzione di un comportamento ulteriore dagli esiti prevedibili in concreto, in presenza delle circostanze date. Esula, pertanto, dalla cosciente volontarietà del concorrente anomalo ex art. 116 c.p. qualsivoglia rappresentazione e volizione dei motivi a delinquere, tipici dell'aggravante del nesso teleologico, che hanno determinato l'autore materiale del reato diverso a realizzarlo sicché non è normativamente (art. 118 c.p.) e logicamente estensibile nei suoi confronti l'aggravante citata.
Cass. pen. n. 3384/1995
In tema di concorso di persone nel reato, una volta dimostrato, anche per facta concludentia, l'intervenuto accordo fra più soggetti in ordine all'attuazione di una determinata azione criminosa, comprensiva anche dei suoi già preventivati, prevedibili sviluppi, la responsabilità di tutti i medesimi soggetti a titolo di concorso pieno anche per l'effettivo verificarsi di tali sviluppi non può essere esclusa dalla circostanza che questi ultimi siano stati dovuti all'iniziativa assunta, nel corso dell'azione, da taluno soltanto dei compartecipi, sulla base di un apprezzamento della contingente situazione di fatto eventualmente non condiviso dagli altri, senza che, peraltro, tale mancata condivisione si sia in alcun modo, nel contesto, manifestata e sempre che, naturalmente, la situazione cui il summenzionato, soggettivo apprezzamento si riferisce rientri nel novero di quelle già astrattamente prefigurate, in sede di accordo criminoso, come suscettibili di dar luogo alla condotta produttrice dell'evento più grave poi, di fatto, realizzato. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto correttamente configurato il concorso ordinario e non quello anomalo di cui all'art. 116 c.p., in un caso in cui, nel corso dell'esecuzione di una rapina a mano armata, uno dei compartecipi, a fronte di un apparente tentativo di reazione della vittima, aveva fatto uso dell'arma nei confronti di quest'ultima, tentando di ucciderla).
Cass. pen. n. 11352/1994
In tema di concorso di persone nel reato, l'applicabilità della norma di cui all'art. 116 c.p. — che prevede il concorso «anomalo» — è soggetta a due limiti negativi. Il primo di essi è costituito dall'accertamento che l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, perciò, che il reato più grave non sia stato in effetti già considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata e, nonostante la previsione, non sia stato egualmente accettato il rischio del suo verificarsi, così preventivamente approvato. In tale situazione, infatti, sussiste la responsabilità concorsuale nell'ipotesi piena e non attenuata, ai sensi dell'art. 110 c.p. Il secondo limite è costituito dall'accertamento circa la non atipicità dell'evento diverso e più grave rispetto a quello concordato, sì che l'evento realizzato non sia conseguenza di circostanze eccezionali, imprevedibili e non ricollegabili all'azione criminosa, talché ne risulti spezzato il nesso di causalità.
Cass. pen. n. 10295/1994
Per la configurazione del concorso anomalo previsto dall'art. 116 c.p., è necessario che l'evento diverso e più grave non sia stato voluto neanche sotto il profilo del dolo indiretto e, quindi, non sia stato già considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata e non ne sia stato accettato il rischio del suo verificarsi (in tal caso ricorrerebbe il concorso pieno di cui all'art. 110 c.p.) e che l'evento più grave rispetto a quello concordato sia stato conseguenza prevedibile, da parte di un soggetto di normale intelligenza e cultura, quale possibile conseguenza della condotta voluta e concordata e non sia stato conseguenza di circostanze eccezionali, imprevedibili e non ricollegabili all'azione criminosa concordata, sicché ne risulti spezzato il nesso di causalità.
Cass. pen. n. 6827/1994
In tema di concorso anomalo, la corresponsabilità del partecipe ex art. 116 c.p. può essere esclusa solo quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegato in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità.
Cass. pen. n. 9397/1993
La responsabilità per concorso anomalo, disciplinata dal primo comma dell'art. 116 c.p., deve essere esclusa allorché il reato, asseritamente diverso, sia direttamente riconducibile alla volontà del concorrente, e cioè quando esso sia stato preveduto come ulteriore conseguenza dell'azione concordata e sia stato accettato dall'agente il rischio del verificarsi di tale previsione; in tali ipotesi sussiste la piena responsabilità concorsuale ex art. 110 c.p. (Fattispecie in tema di rapina a mano armata di valori protetti da guardie giurate e tentato omicidio).
Cass. pen. n. 7576/1993
In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 c.p. può essere esclusa solo quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegato in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità. (La Cassazione ha evidenziato che la prevedibilità deve essere desunta dalle modalità effettive di esecuzione e da tutte le altre circostanze di fatto rilevanti e, con riferimento al caso di specie, ha ritenuto che il giudice di merito aveva adeguatamente valutato tali circostanze laddove aveva considerato fatto prevedibile dai compartecipi di una rapina che un gioielliere, minacciato nei suoi beni e nella incolumità personale, potesse opporsi alla violenza e venire conseguentemente ucciso da un altro dei concorrenti nella rapina).
Cass. pen. n. 10207/1992
Nell'ipotesi di concorso anomalo nel reato delineato dall'art. 116 c.p. il correo che ha voluto il reato meno grave risponde di quello effettivamente commesso sulla base di un atteggiamento psichico colposo, consistente nell'inosservanza delle regole di prudenza per essersi affidato all'altrui condotta per realizzare il proposito criminoso concordato. Si realizza, così, l'innesto della colpa sull'originario elemento doloso concernente l'illecito concordato. Il concorso anomalo resta escluso quando il reato commesso costituisce un evento atipico, insorto in virtù di circostanze eccezionali ed imprevedibili.
Cass. pen. n. 1488/1992
Il concorso «anomalo» ex art. 116 c.p. ricorre nel caso in cui l'evento diverso sia rimasto nella sola sfera della prevedibilità, mentre ricorre l'ipotesi di cui all'art. 110 c.p. quando detto evento sia stato in concreto previsto e accettato come rischio.
L'omicidio della vittima in occasione di una rapina (anche non a mano armata) si raccorda di regola alla disciplina dell'art. 116 c.p., giacché tale reato determina sempre un gravissimo pericolo per la vita del rapinato, il quale per impulso naturale è portato a resistere alla violenza o alla minaccia che gli proviene dal rapinatore e a sperimentare qualsiasi mezzo per sottrarsi ad essa. Il verificarsi del più grave reato di omicidio è in tale ipotesi non già un evento eccezionale o atipico rispetto al crimine voluto e concordato, ma un evento che rientra nell'ordinario svolgersi dei fatti umani.
La responsabilità del compartecipe ex art. 116 c.p. può escludersi soltanto quando risulti dimostrato che il reato diverso e più grave commesso dall'altro concorrente consiste in un evento atipico insorto per circostanze eccezionali ed imprevedibili.
Cass. pen. n. 1979/1992
Non è configurabile l'ipotesi del «reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti», prevista dall'art. 116 c.p., qualora i correi versino in dolo alternativo (equiparato al dolo diretto), avendo agito con la volontà di commettere indifferentemente il furto con strappo o il più grave delitto, in concreto perpetrato, di rapina impropria.
Cass. pen. n. 6300/1991
In tema di concorso anomalo ex artt. 116 c.p., può essere ritenuto prevedibile sviluppo dell'azione inerente ad un furto l'uso eventuale di violenza o minaccia, che se realizzato, fa progredire la sottrazione della cosa mobile altrui in rapina impropria ascrivibile al compartecipe a titolo appunto di concorso ex art. 116 c.p.
Cass. pen. n. 2658/1991
L'ipotesi del concorso anomalo nel reato prevista dall'art. 116 c.p. non è configurabile allorché si accerti in fatto che gli imputati, di cui si assume la volontà del reato più lieve, versavano in dolo alternativo consentendo, alternativamente, all'uno o all'altro reato.
Cass. pen. n. 12513/1990
In tema di responsabilità del compartecipe ex art. 116 c.p., poiché non può considerarsi imprevedibile il fatto che l'esecutore di un furto in una casa di abitazione operi la sottrazione di armi ivi custodite e, quindi, le detenga e le porti illegalmente, anche il «palo» che, in ipotesi, non abbia avuto la materiale disponibilità delle armi deve rispondere, a titolo di concorso anomalo, anche dei reati di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo.
Cass. pen. n. 7672/1990
Legittimamente viene affermata la responsabilità a titolo di concorso anomalo, nei reati di sequestro di persona e violenza privata commessi dal rapinatore, del concorrente rimasto a fare da «palo», data la prevedibile evoluzione della situazione nelle descritte ipotesi criminose, comunque ricollegabili alla progettata rapina.
Cass. pen. n. 1114/1990
L'applicazione dell'art. 116 c.p. non determina immutazione del titolo del reato, ma solo una diversa valutazione quoad poenam. (Fattispecie in tema di esclusioni oggettive dall'indulto).
Cass. pen. n. 6247/1990
La diminuzione obbligatoria della pena prevista dall'art. 116, cpv., c.p. per chi volle il reato meno grave configura una vera e propria circostanza attenuante, che come tale è soggetta alla disciplina generale delle circostanze, compreso il necessario giudizio di bilanciamento ai sensi dell'art. 69 c.p.
Cass. pen. n. 5377/1990
La responsabilità del compartecipe ex art. 116 c.p. — che si inserisce nell'ambito della forma dolosa di colpevolezza — può essere esclusa solo quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegabili in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità. Per la formulazione di siffatto giudizio, da effettuarsi ex post, è necessario ricorrere ad alcuni strumenti logici tra cui sono annoverabili i criteri attinenti alla prevedibilità, che deve essere desunta dalle modalità effettive di esecuzione e da tutte le altre circostanze di fatto rilevanti. Il relativo giudizio, se adeguatamente e correttamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità.
Cass. pen. n. 3617/1990
Per il carattere unitario del reato concorsuale, l'elemento psicologico che anima la condotta dell'autore materiale di esso si comunica al correo ai sensi dell'art. 110 c.p., a meno che non risulti dimostrato un accordo criminoso diretto alla perpetrazione di un reato diverso e meno grave di quello realizzato. In quest'ultima ipotesi occorre distinguere fra dolo indiretto, il quale postula comunque la effettiva previsione ed accettazione anche di un evento diverso da quello in origine voluto e pattuito con il compartecipe; dolo eventuale che, mirando a realizzare un determinato evento criminoso, prevede la possibilità che dalla condotta derivi un risultato diverso, il rischio del cui verificarsi accetta, comportando — il correo — anche a costo di determinarlo e concorso anomalo ex art. 116 c.p., caratterizzato dal fatto che in luogo della effettiva previsione v'è solo una mera prevedibilità dell'evento più grave, valutata alla stregua delle corrette circostanze, secondo la logica e la scienza dell'uomo medio.
Cass. pen. n. 16006/1989
L'applicabilità dell'art. 116 c.p. in tema di concorso anomalo soggiace a due limiti negativi. Il primo è costituito dall'accertamento che l'evento diverso non sia stato voluto neanche sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e quindi che il reato più grave non sia stato in effetti già considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata e — nonostante la previsione — non sia stato egualmente accettato il rischio del suo verificarsi, così preventivamente approvato; in tale evenienza, infatti, sussiste la responsabilità concorsuale, piena e non attenuata, ai sensi dell'art. 110 c.p. Il secondo limite è costituito dall'accertamento circa la non atipicità dell'evento diverso e più grave rispetto a quello concordato, sì che l'evento realizzato non sia conseguenza di circostanze eccezionali, imprevedibili e non ricollegabili all'azione criminosa, talché ne risulti spezzato il nesso di causalità.
L'art. 116 c.p. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, bensì una ipotesi di responsabilità a titolo di dolo rispetto alla condotta, ed a titolo di colpa rispetto all'evento diverso da quello voluto, essendosi il correo imprudentemente affidato per l'esecuzione della condotta criminosa al comportamento di altro soggetto che sfugge al suo controllo finalistico.
La responsabilità per concorso anomalo, prevista dall'art. 116 c.p., è ravvisabile solo allorquando l'evento criminoso diverso e più grave sia logicamente prevedibile da una normale intelligenza e dalla cultura media di un qualsiasi soggetto, quale possibile conseguenza della condotta voluta e pattuita, secondo regole di ordinaria coerenza non spezzata da fattori accidentali ed imprevedibili risolventi il nesso di causalità.
Cass. pen. n. 7712/1988
In materia di concorso di persone nel reato, qualora il correo abbia avuto conoscenza di circostanze dalle quali potesse apparire probabile o anche solo possibile la verificazione di reato più grave rispetto a quello deliberato, l'accettazione del rischio, ancorché sotto la forma del dolo eventuale, fa sì che rettamente sia esclusa l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 116 c.p., la quale riguarda solo il caso di accadimento di un reato diverso rispetto da quello voluto. (Nel caso di specie, in ipotesi di concorso in omicidio, è stata giudicata esatta la decisione del giudice del merito che escluse l'applicabilità della circostanza attenuante speciale sul rilievo che il correo era a conoscenza che il fucile adoperato dallo sparatore con il dichiarato intento di «dare una lezione» alla vittima era carico e pronto a sparare).
Cass. pen. n. 7697/1988
La mera previsione ed accettazione del rischio di verificazione di un evento diverso, sostitutivo o aggiuntivo rispetto a quello proprio dell'azione concordata, è riconducibile allo schema del concorso atipico di cui all'art. 116 c.p. e non a quello tipico previsto dall'art. 110 stesso codice.
Cass. pen. n. 5250/1988
L'art. 116 c.p. assoggetta, nel quadro della maggiore pericolosità della delinquenza associata, la deviazione individuale dal piano concordato da parte di uno dei concorrenti, ad una disciplina più severa di quella predisposta dall'art. 83 stesso codice per la divergenza tra voluto e realizzato, che si verifica in regime di esecuzione monosoggettiva. Data la diversità esistente tra le situazioni disciplinate dalle due norme, l'art. 83, primo comma, c.p. può, atteso il carattere generale della disciplina dell'aberratio delicti, trovare applicazione anche nell'ambito della partecipazione criminosa, ogni qualvolta il reato diverso sia dall'esecutore materiale (o dagli esecutori materiali nell'ipotesi di esecuzione frazionata) commesso per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione o altra causa — purché non assistita dal coefficiente psichico della rappresentazione e della volontà — e di tale reato tutti i concorrenti rispondono a titolo di colpa, sempre che il fatto sia preveduto dalla legge come delitto colposo.
Nel concorso di persone nel reato qualora accanto al reato non voluto venga realizzato anche quello concordato, tutti i concorrenti rispondono di entrambi i reati, secondo le regole dettate dall'art. 81 c.p. per il concorso formale e materiale dei reati, salvo la diminuzione della pena prevista per il concorrente che non volle il reato diverso e più grave. La diversità di disciplina che caratterizza l'aberratio delicti plurilesiva ex art. 83 secondo comma, e la deviazione individuale del piano concordato, disciplinato dall'art. 116, nell'ambito del concorso di persone e l'impossibilità di applicare alla ipotesi di realizzazione cumulativa la regola contenuta nel secondo comma dell'art. 83, si spiega considerando che nell'ipotesi di concorso, contrariamente a quanto avviene nella realizzazione monosoggettiva, il concorrente, che affida ad altri (o anche ad altri) il dominio dell'accadimento, necessariamente si rappresenta, in relazione anche alla natura del reato concordato, che taluno dei partecipi possa andare oltre i limiti dell'accordo o che prenda di sua iniziativa delle decisioni autonome per superare le difficoltà, che possono insorgere durante l'esecuzione dell'impresa criminosa. Di conseguenza, qualora il reato diverso, commesso dall'esecutore materiale, si prospetti come lo sviluppo logico e prevedibile dell'accordo criminoso, nell'evolversi delle situazioni umane, egli risponde anche di tale reato a titolo di dolo e la pena per esso prevista, è diminuita, ove il reato realizzato sia più grave.
Cass. pen. n. 2146/1988
Il nesso causale di carattere psicologico che costituisce uno degli elementi della responsabilità di cui all'art. 116 c.p. consiste nel fatto che il reato diverso, o diverso e più grave, deve potersi rappresentare alla psiche dell'agente come uno sviluppo normale e prevedibile di quello voluto. Ne deriva la necessità dell'estremo della prevedibilità che si collega alle modalità e ai mezzi di esecuzione della condotta criminosa, mentre la rappresentazione e la accettazione della mera possibilità che si verifichi un evento diverso non sono sufficienti ad integrare il dolo, poiché voluto resta in realtà solo il reato concordato. Si configura, perciò, una situazione psicologica di natura essenzialmente colposa, sufficiente a costituire quel rapporto di causalità psichica che è elemento necessario per l'affermazione della responsabilità del concorrente anomalo nella stessa misura del concorrente tipico, salva l'applicazione della speciale attenuante di cui all'art. 116, secondo comma c.p., quando il diverso reato commesso sia più grave di quello voluto.
Cass. pen. n. 12111/1987
La figura del concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p. non è compatibile con il delitto di omicidio preterintenzionale, posto che in esso l'evento morte non è voluto, in ipotesi, da nessuno dei concorrenti.
Cass. pen. n. 8771/1987
Ai fini dell'applicabilità della diminuente di cui all'art. 116, secondo comma, c.p., è necessario che esista, innanzitutto, una diversità tra reato commesso e reato voluto da taluno dei concorrenti, sicché non ricorre tale condizione, qualora il giudice di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, identifichi una coincidenza tra reato voluto e reato commesso dalle modalità del fatto e dalla partecipazione del concorrente alle varie fasi dell'azione delittuosa.
Cass. pen. n. 4512/1986
Agli effetti dell'art. 116 c.p., solo un rapporto di mera occasionalità tra il reato concordato e il reato diverso commesso da taluno dei compartecipi vale ad escludere il necessario nesso di causalità psichica nei riguardi del concorrente che non volle il reato diverso.
Cass. pen. n. 8887/1985
La disposizione dell'art. 116 c.p. costituisce norma speciale rispetto a quella generale dell'art. 83 c.p., mentre il ristretto, corrispondente campo comune di operatività — da individuare, rispettivamente, nell'esecuzione plurisoggettiva di un reato normalmente monosoggettivo ed in quella monosoggettiva di un reato — è costituito dalla previsione che l'evento diverso da quello voluto possa verificarsi; previsione accompagnata, però, dalla fiducia che lo stesso sarà evitato.
Cass. pen. n. 7328/1985
Nella responsabilità anomala prevista dall'art. 116 c.p., il soggetto che il reato diverso non volle, pur avendolo previsto e ritenuto sicuramente evitabile, risponde di un reato doloso sulla base di un atteggiamento colposo, consistente nell'essersi affidato, per realizzare l'altra condotta concorsualmente prevista con dolo, anche all'attività altrui, la quale come tale non è più finalisticamente controllabile, sì che è il criterio dell'evitabilità in concreto dell'evento previsto come possibile quello che — nell'ambito ovviamente della sussistenza, in ogni caso, del nesso di causalità materiale — segna la linea di demarcazione del campo di applicazione dell'art. 116 rispetto a quello dell'art. 110 c.p.
Cass. pen. n. 4196/1985
La linea di demarcazione del campo di applicazione dell'art. 116 c.p. è costituita dal criterio dell'evitabilità del fatto diverso o più grave previsto come possibile; criterio che deve essere determinato in concreto — tenendo, cioè, conto di tutte le circostanze che accompagnano l'azione dei concorrenti — e col parametro dell'uomo medio ejusdem condicionis et professionis.
Cass. pen. n. 3605/1984
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 116 c.p., è richiesto che il comportamento anomalo del compartecipe, dal quale sia derivato l'evento diverso e più grave, rientri nell'ambito di una normale prevedibilità come ordinario evolversi del reato concordato: di qui il necessario nesso psichico che rappresenta il fondamento della colpevolezza. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è chiarito che l'ordinario svolgersi dei fatti umani si realizza quando il reato diverso e più grave non costituisce un evento eccezionale o atipico rispetto al crimine voluto e concordato, affermandosi che l'omicidio della vittima in occasione d'una rapina si raccorda alla disciplina dell'art. 116 c.p.: la rapina — si è detto — «determina sempre un gravissimo pericolo per la vita del rapinato, il quale — per impulso naturale — è portato a resistere alla minaccia che gli proviene dal rapinatore ed a sperimentare qualsiasi mezzo per sottrarsi ad essa»). Il concorso previsto dall'art. 116 c.p. è equiparato, nei suoi effetti, al concorso comune di cui all'art. 110 dello stesso codice, salvo per quanto concerne la disposta diminuzione di pena. Ne deriva che l'applicabilità dei concorrenti delle aggravanti e, in particolare, di quella indicata nell'art. 61 n. 2 c.p., va regolata come nel concorso comune senza deroghe o eccezioni.
Cass. pen. n. 10123/1983
L'art. 116 c.p. non richiede che l'evento sia stato concretamente previsto e tanto meno accettato dal soggetto, quale possibile conseguenza della sua azione od omissione, ma che esso sia prevedibile in astratto, in base all'ordinato svolgersi delle situazioni umane. Ne consegue che tale normale sviluppo dell'azione si realizza quando il reato diverso o diverso e più grave non si presenta come evento eccezionale, atipico, per cui esso è da escludersi solo quando il reato diverso sia ontologicamente estraneo, per sua natura, al reato voluto da tutti, ovvero quando lo stesso si presenti come frutto di personale ed autonoma determinazione del suo autore e non riconducibile, perciò, al reato concordato.
Cass. pen. n. 7482/1982
Il concorso atipico, previsto dall'art. 116 c.p., richiede: a) l'adesione di tutti i correi ad un reato concorsualmente voluto; b) la realizzazione di un evento diverso (che costituisce un altro reato da quello voluto, cagionato soltanto da taluno dei concorrenti; c) un rapporto di causalità materiale tra i due reati (quello voluto da tutti e l'altro, voluto solo da taluno); d) un nesso di causalità psichica tra la condotta del compartecipe, che ha voluto solo il reato concordato, e l'evento diverso voluto e cagionato da altro concorrente. Il reato diverso deve cioè potersi rappresentare nei suoi elementi essenziali alla psiche dell'agente come l'ordinario prevedibile sviluppo dei fatti umani.
Cass. pen. n. 3634/1982
Il concorso anomalo di persone nel reato, previsto dell'art. 116 c.p., trova il suo fondamento nel previo concerto criminoso relativo al reato meno grave e si realizza quando l'azione di chi volle il concordato reato meno grave e l'azione del correo che commise il reato più grave sussiste un rapporto di causalità materiale e psichica, cioè sussiste tra i due reati un rapporto di effetto a causa e non di mera occasionalità e la prevedibilità del reato diverso più grave da parte di chi volle il reato meno grave in modo che il reato diverso e più grave commesso deve potersi rappresentare all'agente come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto.
Cass. pen. n. 519/1982
L'art. 116 c.p. trova applicazione non soltanto nel caso in cui il reato concordato assuma una qualificazione giuridica diversa per la diversità del fatto delittuoso commesso o per il verificarsi di particolari modalità, ma anche nell'ipotesi in cui al reato diverso si accompagnino altri fatti delittuosi ad esso connessi.
Cass. pen. n. 1948/1981
In base ai principi della teoria monistica, accolti nel nostro ordinamento giuridico, nel caso di concorso di più persone in una impresa criminosa, tutti i compartecipi debbono rispondere dei reati che obiettivamente dipendono dalla concordata azione delittuosa e, cioè, che si ricolleghino a tale azione con nesso causale fisico e psichico e tale responsabilità va estesa anche a quei reati che, pur esulando dal piano concordato, si colleghino a questo sul piano ontologico e materiale in quanto il reato diverso da quello voluto si collega, sotto il profilo psicologico, a quest'ultimo come uno sviluppo logicamente prevedibile dello stesso, nel senso, cioè, che la partecipazione al reato concordato comporta la consapevole accettazione di tutto ciò che costituisce, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, lo sviluppo dell'azione. (Nella specie l'imputato aveva partecipato alla preparazione del piano teso al sequestro di persona di un soggetto ed aveva successivamente assunto il ruolo di custode dello stesso ed è stato ritenuto responsabile anche del sequestro di altra persona che abitualmente accompagnava la vittima designata e dei reati connessi all'uso delle armi utilizzate dai complici per vincere le resistenze delle vittime).
Cass. pen. n. 1772/1979
L'art. 116 del c.p. è applicabile tanto nel caso in cui sia unico il reato, quanto nel caso in cui col reato concordato e voluto ne concorra un altro che costituisca uno sviluppo del primo, nel senso cioè, che tra i due illeciti intercorra un nesso di causa ed effetto.