Art. 116 – Codice penale – Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti
Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione.
Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 38767/2025
In tema di concorso anomalo, l'attenuante dell'aver voluto un reato meno grave di quello commesso può essere riconosciuta anche nel caso in cui il reato in concreto perpetrato dal concorrente è rimasto alla soglia del tentativo punibile, posto che l'evento cui fa riferimento la disposizione deve intendersi non in senso naturalistico, ma "giuridico", quale lesione o messa in pericolo del bene protetto. (Fattispecie relativa a furto in concorso in un supermercato, trasmodato in tentata rapina impropria per l'azione violenta di uno dei concorrenti).
Cass. civ. n. 37764/2025
Il riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto comune prevista dall'art. 116 cod. pen. non osta all'applicazione della recidiva nei confronti del concorrente anomalo, in virtù della natura dolosa del fatto da egli originariamente voluto.
Cass. civ. n. 32162/2024
In tema concorso anomalo di persone nel reato, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 cod. pen. in relazione all'art. 3 Cost., con riferimento al trattamento sanzionatorio meno grave previsto dall'art. 83 cod. pen. per il reato aberrante monolesivo, trattandosi di istituti non identici tra loro, in quanto, mentre nella cd. "aberratio delicti" il soggetto agente è uno solo e la condotta colposamente posta in essere è diversa da quella dolosamente preordinata, l'istituto di cui all'art. 116 è connotato da una maggiore pericolosità determinata dall'azione criminosa collettiva, nonché dal colposo affidamento del soggetto che non ha voluto il reato diverso, all'attività dolosa altrui su cui non ha alcun dominio.
Cass. civ. n. 4858/2023
La partecipazione all'accordo per commettere una rapina con l'utilizzo di un'arma da fuoco comporta la responsabilità a titolo di concorso ordinario, e non anomalo, anche per l'omicidio commesso, nel corso della sua esecuzione, dal complice che abbia materialmente colpito la vittima.
Cass. civ. n. 4157/2013
Ai fini dell'applicabilità della diminuente prevista dall'art. 116, secondo comma, c.p., è necessaria la diversità tra reato commesso e reato voluto da taluno dei concorrenti, apprezzata, alla luce delle modalità del fatto, con valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, che identifichi la coincidenza tra reato voluto e reato commesso dalle modalità del fatto e dalla partecipazione del concorrente alle varie fasi dell'azione delittuosa.
Cass. civ. n. 2652/2012
La componente psichica del concorso anomalo ex art. 116 c.p.si colloca in un'area compresa fra la mancata previsione di uno sviluppo in effetti imprevedibile (situazione nella quale la responsabilità resta esclusa) e l'intervenuta rappresentazione dell'eventualità che il diverso evento potesse verificarsi, anche in termini di mera possibilità o scarsa probabilità (situazione nella quale si realizza un'ordinaria fattispecie concorsuale su base dolosa).
Cass. civ. n. 32209/2010
Ricorre il concorso anomalo, in presenza degli altri presupposti, anche quando l'autore materiale del reato più grave di quello originariamente concordato abbia agito, sin dall'inizio e senza comunicarlo ai correi, con l'intenzione di commetterlo. (Fattispecie in cui l'accordo intervenuto tra i compartecipi riguardava l'intimidazione a scopo estorsivo mediante l'uso di un'arma, mentre il soggetto incaricato dell'esecuzione materiale tentava poi di uccidere la vittima).
Cass. civ. n. 10098/2009
In tema di concorso anomalo, la prognosi postuma sulla prevedibilità del diverso reato commesso dal concorrente va effettuata in concreto, con riferimento alla personalità dell'imputato e alle circostanze ambientali nelle quali si è svolta l'azione. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che l'imputato - il quale avrebbe inteso commettere il diverso reato di corruzione - poteva ragionevolmente prevedere la pregressa attività di coercizione della vittima realizzata dal concorrente, posto che il pubblico ufficiale che accetta denaro da un privato, consapevole della illiceità della propria condotta, aderisce consapevolmente anche alla condotta del correo ed alla sua eventuale qualificazione, con giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, in termini di concussione).
Cass. civ. n. 25938/2008
In caso di concorso anomalo nel reato, il riconoscimento della diminuente a chi volle quello meno grave esclude la contestuale applicazione, in suo favore, del regime della continuazione tra i più reati commessi, in quanto esso è preclusivo della simultanea sussistenza di una previa programmazione unitaria dei fatti criminosi, sorretta da una volizione piena e non soltanto dalla prevedibilità dell'evento diverso o ulteriore.
Cass. civ. n. 10995/2007
Sussiste la responsabilità per concorso anomalo in ordine al reato più grave e diverso da quello voluto (art. 116 c.p.) qualora vi siano la coscienza e volontà di concorrere con altri nella realizzazione di un reato, un evento diverso, voluto e cagionato da altro compartecipe, e l'esistenza di un nesso causale e psicologico, tra la condotta del compartecipe che ha voluto solo il reato concordato e l'evento diverso, nel senso che quest'ultimo deve essere prevedibile, in quanto logico sviluppo di quello concordato, senza che, peraltro, l'agente abbia effettivamente previsto o accettato il rischio, in quanto in tal caso sussisterebbe il concorso di cui all'art. 110 c.p. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la responsabilità per il concorso di cui all'art. 116 c.p. in relazione a soggetti accordatisi per fare una spedizione punitiva ai danni di un gruppo di giovani, evidenziando che gli agenti erano partiti da casa armati di bastoni, che la rissa era continuata pur dopo l'esplosione di colpi di pistola da parte di uno di essi che aveva ucciso uno dei contendenti e che, pertanto, trattandosi di rissa, caratterizzata da elevata violenza, l'evento più grave era assolutamente prevedibile in astratto, in quanto logico sviluppo del reato di rissa concordato ed era, altresì, prevedibile in concreto, avuto riguardo alle modalità di svolgimento del fatto).
Cass. civ. n. 40156/2006
In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe in relazione al reato diverso va affermata nel caso in cui, pur non avendo previsto la commissione del diverso reato da parte dei concorrenti, avrebbe potuto rappresentarsene l'eventualità facendo uso della dovuta diligenza, e resta esclusa soltanto se il reato diverso consiste in un evento atipico, con conseguente eccezionalità ed imprevedibilità delle circostanze che lo hanno cagionato.
Cass. civ. n. 37940/2006
La responsabilità per concorso anomalo è ravvisabile solo quando l'evento diverso e più grave di quello voluto dal compartecipe costituisca uno sviluppo logicamente prevedibile quale possibile conseguenza della condotta concordata da parte di un soggetto di normale intelligenza e cultura media, secondo regole di ordinaria coerenza dello svolgersi dei fatti umani, non interrotta da fattori accidentali e imprevedibili. Sono quindi necessarie due condizioni negative: che l'evento diverso non sia stato voluto neanche sotto il profilo del dolo alternativo od eventuale, perché altrimenti sussisterebbe la responsabilità di cui all'art. 110 c.p., e che l'evento più grave concretamente realizzato non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base, non prevedibili da parte dell'agente. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto sussistere un quadro indiziario grave, ex art. 273 c.p.p., del delitto di concorso in omicidio volontario a carico di un soggetto che aveva inseguito con altri due complici una persona per «darle una lezione» — per un'offesa asseritamente subita proprio da esso indagato — partecipando alla colluttazione all'esito della quale uno dei complici aveva fatto precipitare la vittima dalla rampa delle scale, provocandone la morte).
Cass. civ. n. 8837/2006
I presupposti del cosiddetto concorso anomalo, ossia del concorso del concorrente nel reato diverso da quello voluto, sono l'adesione dell'agente ad un reato concorsualmente voluto, la commissione da parte di altro concorrente di un reato diverso e più grave, e l'esistenza di un nesso causale e psicologico tra l'azione del compartecipe al reato inizialmente voluto ed il diverso reato poi commesso dal concorrente, che deve essere prevedibile, in quanto logico sviluppo di quello concordato, senza peraltro che l'agente lo abbia effettivamente voluto o ne abbia accettato il rischio, perché in tal caso vi sarebbe concorso ordinario ex art. 110 c.p. a titolo di dolo diretto od eventuale.
Cass. civ. n. 744/2006
In tema di concorso di persone nel reato, per la sussistenza del cosiddetto concorso anomalo (art. 116 c.p.), è necessaria, da un lato l'adesione psichica del soggetto alla commissione di un reato meno grave, dall'altro la effettiva realizzazione, da parte di un altro concorrente, di un diverso e più grave reato ed, infine, la esistenza di un nesso psicologico, in termini di prevedibilità, tra la condotta del soggetto,che intendeva compiere il reato meno grave e l'evento diverso e più grave, che, in concreto, ebbe a verificarsi. Per la sussistenza di tale terzo requisito, non è sufficiente il mero nesso di causalità materiale, ma è necessario che il reato diverso e più grave, commesso dal concorrente, possa rappresentarsi nella mente dell'agente come uno sviluppo, logicamente prevedibile, di quello voluto.
Cass. civ. n. 42328/2005
In tema di c.d. concorso anomalo, il fondamento della responsabilità del concorrente, quale che sia il suo grado di partecipazione al fatto, si rinviene nella situazione di necessario affidamento nei confronti della condotta e della volontà dei correi, che gli impone di non sottovalutare il pericolo che i correi, o taluno di loro, abbiano a deviare dall'azione esecutiva concordata, assumendo iniziative autonome per fronteggiare eventuali difficoltà improvvisamente sopravvenute e così realizzando un reato diverso da quello inizialmente previsto.
Cass. civ. n. 4399/2001
In tema di concorso di persone nel reato, l'attribuzione della responsabilità per il reato più grave rispetto a quello deliberato deve essere risolta caso per caso accertando se l'evento ulteriore e più grave sia stato previsto e voluto, anche nella forma del dolo eventuale, oppure sia stato solo prevedibile, ma senza l'accettazione del relativo rischio. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato, il quale aveva partecipato a una rapina essendo consapevole che i due complici erano muniti di armi automatiche pronte all'impiego in caso di resistenza delle vittime, condannato dalla corte d'assise d'appello per il delitto di omicidio, addebitato a titolo di dolo eventuale, escludendo nella specie la sussistenza del cosiddetto concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p.).
Cass. civ. n. 9323/1998
Nella responsabilità concorsuale di cui all'art. 116 c.p. il soggetto che non volle il reato diverso e più grave, pur non avendolo previsto e anzi ritenuto evitabile, risponde comunque di un reato doloso — sempre che esso non venga a configurarsi come evento atipico, cagionato da circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, che spezzino il rapporto di causalità tra la condotta e la volizione del concorrente — sulla base di un atteggiamento qualificabile come colposo, consistente appunto nell'essersi affidato, per realizzare l'altra condotta dolosamente prevista e voluta, anche all'attività di altri, che può non essere suscettibile di controllo.
Cass. civ. n. 2332/1997
In tema di concorso di persone nel reato, nell'ipotesi del concorso «anomalo» di cui all'art. 116 c.p., il soggetto che non volle il reato diverso e più grave, pur non avendolo previsto ed anzi ritenuto evitabile, risponde comunque di un reato doloso sulla base di un atteggiamento qualificabile come colposo, consistente nell'essersi affidato, per realizzare l'altra condotta dolosamente prevista e voluta, anche all'attività di altri che può non essere suscettibile di controllo.
Cass. civ. n. 5188/1996
In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ai sensi dell'art. 116 c.p. (concorso «anomalo») richiede, anzitutto, l'adesione di tutti ad un reato concorsualmente voluto ad un evento diverso che costituisce un altro reato, voluto e cagionato da uno, soltanto, dei concorrenti nel reato voluto da tutti; richiede, poi, un rapporto di causalità materiale tra i due reati ed, infine, un nesso di causalità psichica tra la condotta dei compartecipi che hanno voluto solo il reato concordato e l'evento diverso voluto e cagionato da altro concorrente, nel senso che il reato diverso deve potersi rappresentare, nei suoi elementi essenziali, alla psiche del concorrente come sviluppo logicamente prevedibile del reato concordato e voluto. Ne consegue che qualora l'evento diverso materialmente cagionato da uno dei concorrenti, non sia rimasto nella sola prevedibilità, ma sia stato non solo previsto concretamente, ma anche accettato come rischio pur di realizzare l'obiettivo concordato da tutti, si versa non nell'ipotesi del concorso anomalo, bensì in quella del concorso pieno. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto correttamente configurato il concorso ordinario, e non quello anomalo, anche per i reati di omicidio e tentato omicidio commessi in occasione di una rapina a mano armata).
Cass. civ. n. 11993/1995
L'eventuale indicazione, nella richiesta di rinvio a giudizio o nel decreto che dispone il giudizio, di circostanze attenuanti o diminuenti, siccome ultroneo rispetto a quanto prescritto, rispettivamente, dall'art. 417, lettera b) e dall'art. 429, comma 1, lettera c), c.p.p., e non vincolante in alcun modo per il giudice, non può avere incidenza alcuna ai fini della esclusione del divieto del giudizio abbreviato in caso di reato astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo. (Nella specie era stata indicata la diminuente del c.d. «concorso anomalo» di cui all'art. 116 c.p.).
Cass. civ. n. 9273/1995
Il concorso anomalo previsto dall'art. 116 c.p. ricorre nel caso in cui l'evento diverso sia rimasto nella sfera della prevedibilità, mentre ricorre la fattispecie di cui all'art. 110 stesso codice allorché detto evento sia stato in concreto previsto e accettato come rischio, dato che in quest'ultima ipotesi il correo ha agito con dolo eventuale ed è, perciò, configurabile piena responsabilità concorsuale. (Fattispecie relativa ad accordo per commettere una rapina, nel corso della quale era stato consumato il più grave reato di tentato omicidio. La S.C. ha ritenuto che quest'ultimo più grave evento non può reputarsi imprevedibile, atipico e del tutto svincolato dal concordato reato di rapina, in quanto questa determina sempre un gravissimo pericolo per la vita del rapinato, portato, per impulso naturale, a resistere alla violenza o alla minaccia e a sperimentare qualsiasi mezzo per sottrarsi ad essa, di talché l'omicidio — o il tentato omicidio — appare legato alla rapina da un rapporto di regolarità causale e può considerarsi un evento che rientra, secondo l'id quod plerumque accidit, nell'ordinario sviluppo della condotta di rapina).
Cass. civ. n. 3384/1995
In tema di concorso di persone nel reato, una volta dimostrato, anche per facta concludentia, l'intervenuto accordo fra più soggetti in ordine all'attuazione di una determinata azione criminosa, comprensiva anche dei suoi già preventivati, prevedibili sviluppi, la responsabilità di tutti i medesimi soggetti a titolo di concorso pieno anche per l'effettivo verificarsi di tali sviluppi non può essere esclusa dalla circostanza che questi ultimi siano stati dovuti all'iniziativa assunta, nel corso dell'azione, da taluno soltanto dei compartecipi, sulla base di un apprezzamento della contingente situazione di fatto eventualmente non condiviso dagli altri, senza che, peraltro, tale mancata condivisione si sia in alcun modo, nel contesto, manifestata e sempre che, naturalmente, la situazione cui il summenzionato, soggettivo apprezzamento si riferisce rientri nel novero di quelle già astrattamente prefigurate, in sede di accordo criminoso, come suscettibili di dar luogo alla condotta produttrice dell'evento più grave poi, di fatto, realizzato. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto correttamente configurato il concorso ordinario e non quello anomalo di cui all'art. 116 c.p., in un caso in cui, nel corso dell'esecuzione di una rapina a mano armata, uno dei compartecipi, a fronte di un apparente tentativo di reazione della vittima, aveva fatto uso dell'arma nei confronti di quest'ultima, tentando di ucciderla).
Cass. civ. n. 7576/1993
In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 c.p. può essere esclusa solo quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegato in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità. (La Cassazione ha evidenziato che la prevedibilità deve essere desunta dalle modalità effettive di esecuzione e da tutte le altre circostanze di fatto rilevanti e, con riferimento al caso di specie, ha ritenuto che il giudice di merito aveva adeguatamente valutato tali circostanze laddove aveva considerato fatto prevedibile dai compartecipi di una rapina che un gioielliere, minacciato nei suoi beni e nella incolumità personale, potesse opporsi alla violenza e venire conseguentemente ucciso da un altro dei concorrenti nella rapina).
Cass. civ. n. 1979/1992
Non è configurabile l'ipotesi del «reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti», prevista dall'art. 116 c.p., qualora i correi versino in dolo alternativo (equiparato al dolo diretto), avendo agito con la volontà di commettere indifferentemente il furto con strappo o il più grave delitto, in concreto perpetrato, di rapina impropria.
Cass. civ. n. 2658/1991
L'ipotesi del concorso anomalo nel reato prevista dall'art. 116 c.p. non è configurabile allorché si accerti in fatto che gli imputati, di cui si assume la volontà del reato più lieve, versavano in dolo alternativo consentendo, alternativamente, all'uno o all'altro reato.
Cass. civ. n. 5377/1990
La responsabilità del compartecipe ex art. 116 c.p. — che si inserisce nell'ambito della forma dolosa di colpevolezza — può essere esclusa solo quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegabili in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità. Per la formulazione di siffatto giudizio, da effettuarsi ex post, è necessario ricorrere ad alcuni strumenti logici tra cui sono annoverabili i criteri attinenti alla prevedibilità, che deve essere desunta dalle modalità effettive di esecuzione e da tutte le altre circostanze di fatto rilevanti. Il relativo giudizio, se adeguatamente e correttamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 1114/1990
L'applicazione dell'art. 116 c.p. non determina immutazione del titolo del reato, ma solo una diversa valutazione quoad poenam. (Fattispecie in tema di esclusioni oggettive dall'indulto).
Cass. civ. n. 16006/1989
L'applicabilità dell'art. 116 c.p. in tema di concorso anomalo soggiace a due limiti negativi. Il primo è costituito dall'accertamento che l'evento diverso non sia stato voluto neanche sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e quindi che il reato più grave non sia stato in effetti già considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata e — nonostante la previsione — non sia stato egualmente accettato il rischio del suo verificarsi, così preventivamente approvato; in tale evenienza, infatti, sussiste la responsabilità concorsuale, piena e non attenuata, ai sensi dell'art. 110 c.p. Il secondo limite è costituito dall'accertamento circa la non atipicità dell'evento diverso e più grave rispetto a quello concordato, sì che l'evento realizzato non sia conseguenza di circostanze eccezionali, imprevedibili e non ricollegabili all'azione criminosa, talché ne risulti spezzato il nesso di causalità.
Cass. civ. n. 2146/1988
Il nesso causale di carattere psicologico che costituisce uno degli elementi della responsabilità di cui all'art. 116 c.p. consiste nel fatto che il reato diverso, o diverso e più grave, deve potersi rappresentare alla psiche dell'agente come uno sviluppo normale e prevedibile di quello voluto. Ne deriva la necessità dell'estremo della prevedibilità che si collega alle modalità e ai mezzi di esecuzione della condotta criminosa, mentre la rappresentazione e la accettazione della mera possibilità che si verifichi un evento diverso non sono sufficienti ad integrare il dolo, poiché voluto resta in realtà solo il reato concordato. Si configura, perciò, una situazione psicologica di natura essenzialmente colposa, sufficiente a costituire quel rapporto di causalità psichica che è elemento necessario per l'affermazione della responsabilità del concorrente anomalo nella stessa misura del concorrente tipico, salva l'applicazione della speciale attenuante di cui all'art. 116, secondo comma c.p., quando il diverso reato commesso sia più grave di quello voluto.
Cass. civ. n. 8887/1985
La disposizione dell'art. 116 c.p. costituisce norma speciale rispetto a quella generale dell'art. 83 c.p., mentre il ristretto, corrispondente campo comune di operatività — da individuare, rispettivamente, nell'esecuzione plurisoggettiva di un reato normalmente monosoggettivo ed in quella monosoggettiva di un reato — è costituito dalla previsione che l'evento diverso da quello voluto possa verificarsi; previsione accompagnata, però, dalla fiducia che lo stesso sarà evitato.
Cass. civ. n. 3605/1984
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 116 c.p., è richiesto che il comportamento anomalo del compartecipe, dal quale sia derivato l'evento diverso e più grave, rientri nell'ambito di una normale prevedibilità come ordinario evolversi del reato concordato: di qui il necessario nesso psichico che rappresenta il fondamento della colpevolezza. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è chiarito che l'ordinario svolgersi dei fatti umani si realizza quando il reato diverso e più grave non costituisce un evento eccezionale o atipico rispetto al crimine voluto e concordato, affermandosi che l'omicidio della vittima in occasione d'una rapina si raccorda alla disciplina dell'art. 116 c.p.: la rapina — si è detto — «determina sempre un gravissimo pericolo per la vita del rapinato, il quale — per impulso naturale — è portato a resistere alla minaccia che gli proviene dal rapinatore ed a sperimentare qualsiasi mezzo per sottrarsi ad essa»). Il concorso previsto dall'art. 116 c.p. è equiparato, nei suoi effetti, al concorso comune di cui all'art. 110 dello stesso codice, salvo per quanto concerne la disposta diminuzione di pena. Ne deriva che l'applicabilità dei concorrenti delle aggravanti e, in particolare, di quella indicata nell'art. 61 n. 2 c.p., va regolata come nel concorso comune senza deroghe o eccezioni.
Cass. civ. n. 7482/1982
Il concorso atipico, previsto dall'art. 116 c.p., richiede: a) l'adesione di tutti i correi ad un reato concorsualmente voluto; b) la realizzazione di un evento diverso (che costituisce un altro reato da quello voluto, cagionato soltanto da taluno dei concorrenti; c) un rapporto di causalità materiale tra i due reati (quello voluto da tutti e l'altro, voluto solo da taluno); d) un nesso di causalità psichica tra la condotta del compartecipe, che ha voluto solo il reato concordato, e l'evento diverso voluto e cagionato da altro concorrente. Il reato diverso deve cioè potersi rappresentare nei suoi elementi essenziali alla psiche dell'agente come l'ordinario prevedibile sviluppo dei fatti umani.
Cass. civ. n. 3634/1982
Il concorso anomalo di persone nel reato, previsto dell'art. 116 c.p., trova il suo fondamento nel previo concerto criminoso relativo al reato meno grave e si realizza quando l'azione di chi volle il concordato reato meno grave e l'azione del correo che commise il reato più grave sussiste un rapporto di causalità materiale e psichica, cioè sussiste tra i due reati un rapporto di effetto a causa e non di mera occasionalità e la prevedibilità del reato diverso più grave da parte di chi volle il reato meno grave in modo che il reato diverso e più grave commesso deve potersi rappresentare all'agente come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto.
Cass. civ. n. 1948/1981
In base ai principi della teoria monistica, accolti nel nostro ordinamento giuridico, nel caso di concorso di più persone in una impresa criminosa, tutti i compartecipi debbono rispondere dei reati che obiettivamente dipendono dalla concordata azione delittuosa e, cioè, che si ricolleghino a tale azione con nesso causale fisico e psichico e tale responsabilità va estesa anche a quei reati che, pur esulando dal piano concordato, si colleghino a questo sul piano ontologico e materiale in quanto il reato diverso da quello voluto si collega, sotto il profilo psicologico, a quest'ultimo come uno sviluppo logicamente prevedibile dello stesso, nel senso, cioè, che la partecipazione al reato concordato comporta la consapevole accettazione di tutto ciò che costituisce, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, lo sviluppo dell'azione. (Nella specie l'imputato aveva partecipato alla preparazione del piano teso al sequestro di persona di un soggetto ed aveva successivamente assunto il ruolo di custode dello stesso ed è stato ritenuto responsabile anche del sequestro di altra persona che abitualmente accompagnava la vittima designata e dei reati connessi all'uso delle armi utilizzate dai complici per vincere le resistenze delle vittime).