Art. 116 – Codice penale – Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti
Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione.
Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 32162/2024
In tema concorso anomalo di persone nel reato, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 cod. pen. in relazione all'art. 3 Cost., con riferimento al trattamento sanzionatorio meno grave previsto dall'art. 83 cod. pen. per il reato aberrante monolesivo, trattandosi di istituti non identici tra loro, in quanto, mentre nella cd. "aberratio delicti" il soggetto agente è uno solo e la condotta colposamente posta in essere è diversa da quella dolosamente preordinata, l'istituto di cui all'art. 116 è connotato da una maggiore pericolosità determinata dall'azione criminosa collettiva, nonché dal colposo affidamento del soggetto che non ha voluto il reato diverso, all'attività dolosa altrui su cui non ha alcun dominio.
Cass. civ. n. 25445/2024
In tema di concorso anomalo, la diminuente di cui all'art. 116, comma secondo, cod. pen. esclude il riconoscimento della continuazione tra i più reati commessi, trattandosi di categorie concettualmente incompatibili, che postulano, l'una, la mera prevedibilità dell'evento ulteriore, l'altra la piena volizione anche di quest'ultimo nel quadro della programmazione unitaria del piano delittuoso. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la continuazione tra il delitto di omicidio, per il quale era stata riconosciuta la diminuente del concorso anomalo, e quello di rapina).
Cass. civ. n. 4858/2023
La partecipazione all'accordo per commettere una rapina con l'utilizzo di un'arma da fuoco comporta la responsabilità a titolo di concorso ordinario, e non anomalo, anche per l'omicidio commesso, nel corso della sua esecuzione, dal complice che abbia materialmente colpito la vittima.
Cass. civ. n. 11495/2022
In tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., la responsabilità del concorrente, quali che siano il suo grado di partecipazione e il suo ruolo, trova fondamento nel necessario affidamento alla condotta e alla volontà dei compartecipi, che gli impone di non sottovalutare il pericolo che taluno di essi, deviando dall'azione esecutiva concordata per fronteggiare eventuali difficoltà improvvisamente sopravvenute, possa realizzare un reato diverso da quello inizialmente previsto.
Cass. civ. n. 306/2020
In tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., l'affermazione di responsabilità per il reato diverso commesso dal concorrente richiede la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l'evento diverso, che si identifica con il coefficiente della colpa in concreto, da accertarsi, secondo gli ordinari criteri della prevedibilità del diverso reato, sulla base della personalità dell'esecutore materiale e del contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta.
Cass. civ. n. 45356/2019
La configurabilità per il reato di rissa aggravata da lesioni o morte non esclude, a carico dei corrissanti non autori materiali né morali della lesione o dell'omicidio, la concorrente responsabilità, a titolo di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. per questi ulteriori delitti, a condizione che le caratteristiche della contesa consentissero di prevedere tali sviluppi.
Cass. civ. n. 49897/2018
Non configura il cosiddetto concorso "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen., ma rientra nella comune disciplina del concorso di persone l'ipotesi in cui vengano commessi reati ulteriori rispetto a quello programmato, sia pure ad esso collegati.
Cass. civ. n. 44579/2018
In tema di concorso di persone nel reato, la configurabilità del concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen. è soggetta a due limiti negativi e cioè che l'evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base.
Cass. civ. n. 49443/2018
In tema di concorso anomalo, costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l'uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l'azione criminosa in rapina impropria, ascrivibile al compartecipe che non ha partecipato all'esecuzione materiale della violenza o minaccia.
Cass. civ. n. 49165/2016
In tema di concorso di persone nel reato, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma primo, cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 27, comma primo, Cost., riferita alla diversa entità della pena prevista per il reato colposo, atteso il giudizio di superiore disvalore della condotta delittuosa del concorrente "anomalo", sorretta da un atteggiamento soggettivo di maggior pericolosità.
Cass. civ. n. 52811/2016
In tema di concorso anomalo, può essere ritenuto prevedibile sviluppo dell'azione inerente ad un furto l'uso eventuale di violenza o minaccia che, se realizzato, fa progredire la sottrazione della cosa mobile altrui in rapina, di cui è responsabile, ai sensi dell'art. 116 cod. pen., anche il concorrente, a meno che il diverso e più grave reato realizzato dai compartecipi costituisca un fatto anormale, eccezionale e, quindi, non prevedibile. (Fattispecie relativa ad una tentata rapina in banca aggravata dall'uso di un'arma, con riferimento alla quale la S.C., in ordine al ritenuto concorso di un c.d. "muratore", che aveva praticato il foro di accesso nei locali della caldaia e successivamente aveva partecipato all'ultimazione dei lavori ed ai sopralluoghi, ha precisato che, dovendo la rapina essere compiuta subito dopo l'orario di apertura, l'imputato era nelle condizioni di figurarsi l'inevitabile uso dell'arma - effettivamente poi trovata in possesso dei complici - per vincere la resistenza dei dipendenti).
Cass. civ. n. 48330/2015
In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata.
Cass. civ. n. 25446/2013
Non configura il concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116 c.p., ma rientra nella comune disciplina del concorso di persone l'ipotesi in cui vengano commessi reati ulteriori rispetto a quello programmato, sia pure ad esso collegati. (Fattispecie in cui all'accordo fra i correi per commettere un furto hanno fatto seguito gli ulteriori reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento, commessi durante la fuga a seguito di un intervento della polizia giudiziaria).
Cass. civ. n. 4157/2013
Ai fini dell'applicabilità della diminuente prevista dall'art. 116, secondo comma, c.p., è necessaria la diversità tra reato commesso e reato voluto da taluno dei concorrenti, apprezzata, alla luce delle modalità del fatto, con valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, che identifichi la coincidenza tra reato voluto e reato commesso dalle modalità del fatto e dalla partecipazione del concorrente alle varie fasi dell'azione delittuosa.
Cass. civ. n. 4330/2012
La responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 c.p., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre configura il concorso anomalo ex art. 116 c.p., nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il concorso ordinario nel tentato omicidio di un agente di una pattuglia della polizia, intervenuta per sventare un furto trasmodato in rapina impropria alla luce della reazione violenta di tutti i partecipi contro gli agenti operanti, in quanto, pur essendo il fatto stato commesso da uno dei compartecipi facendo uso della pistola sottratta durante la colluttazione, l'episodio più grave doveva comunque considerarsi innestato in una condivisa violenta reazione all'intervento della polizia).
Cass. civ. n. 2652/2012
La componente psichica del concorso anomalo ex art. 116 c.p.si colloca in un'area compresa fra la mancata previsione di uno sviluppo in effetti imprevedibile (situazione nella quale la responsabilità resta esclusa) e l'intervenuta rappresentazione dell'eventualità che il diverso evento potesse verificarsi, anche in termini di mera possibilità o scarsa probabilità (situazione nella quale si realizza un'ordinaria fattispecie concorsuale su base dolosa).
Cass. civ. n. 32209/2010
Ricorre il concorso anomalo, in presenza degli altri presupposti, anche quando l'autore materiale del reato più grave di quello originariamente concordato abbia agito, sin dall'inizio e senza comunicarlo ai correi, con l'intenzione di commetterlo. (Fattispecie in cui l'accordo intervenuto tra i compartecipi riguardava l'intimidazione a scopo estorsivo mediante l'uso di un'arma, mentre il soggetto incaricato dell'esecuzione materiale tentava poi di uccidere la vittima).
Cass. civ. n. 31390/2010
La partecipazione all'accordo per commettere un furto in concorso, tra gli altri, con soggetti appartenenti all'Arma dei Carabinieri, comporta la responsabilità, a titolo di concorso anomalo, anche per la corruzione dei predetti soggetti commessa da alcuni complici, poiché la circostanza dell'erogazione di somme di denaro ai militi infedeli era conoscibile attraverso l'impiego di ordinaria diligenza, in quanto l'evento-corruzione era prevedibile, costituendo logico sviluppo di quello, diverso, concordato.
Cass. civ. n. 10098/2009
In tema di concorso anomalo, la prognosi postuma sulla prevedibilità del diverso reato commesso dal concorrente va effettuata in concreto, con riferimento alla personalità dell'imputato e alle circostanze ambientali nelle quali si è svolta l'azione. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che l'imputato - il quale avrebbe inteso commettere il diverso reato di corruzione - poteva ragionevolmente prevedere la pregressa attività di coercizione della vittima realizzata dal concorrente, posto che il pubblico ufficiale che accetta denaro da un privato, consapevole della illiceità della propria condotta, aderisce consapevolmente anche alla condotta del correo ed alla sua eventuale qualificazione, con giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, in termini di concussione).
Cass. civ. n. 25938/2008
In caso di concorso anomalo nel reato, il riconoscimento della diminuente a chi volle quello meno grave esclude la contestuale applicazione, in suo favore, del regime della continuazione tra i più reati commessi, in quanto esso è preclusivo della simultanea sussistenza di una previa programmazione unitaria dei fatti criminosi, sorretta da una volizione piena e non soltanto dalla prevedibilità dell'evento diverso o ulteriore.
Cass. civ. n. 10995/2007
Sussiste la responsabilità per concorso anomalo in ordine al reato più grave e diverso da quello voluto (art. 116 c.p.) qualora vi siano la coscienza e volontà di concorrere con altri nella realizzazione di un reato, un evento diverso, voluto e cagionato da altro compartecipe, e l'esistenza di un nesso causale e psicologico, tra la condotta del compartecipe che ha voluto solo il reato concordato e l'evento diverso, nel senso che quest'ultimo deve essere prevedibile, in quanto logico sviluppo di quello concordato, senza che, peraltro, l'agente abbia effettivamente previsto o accettato il rischio, in quanto in tal caso sussisterebbe il concorso di cui all'art. 110 c.p. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la responsabilità per il concorso di cui all'art. 116 c.p. in relazione a soggetti accordatisi per fare una spedizione punitiva ai danni di un gruppo di giovani, evidenziando che gli agenti erano partiti da casa armati di bastoni, che la rissa era continuata pur dopo l'esplosione di colpi di pistola da parte di uno di essi che aveva ucciso uno dei contendenti e che, pertanto, trattandosi di rissa, caratterizzata da elevata violenza, l'evento più grave era assolutamente prevedibile in astratto, in quanto logico sviluppo del reato di rissa concordato ed era, altresì, prevedibile in concreto, avuto riguardo alle modalità di svolgimento del fatto).
Cass. civ. n. 40156/2006
In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe in relazione al reato diverso va affermata nel caso in cui, pur non avendo previsto la commissione del diverso reato da parte dei concorrenti, avrebbe potuto rappresentarsene l'eventualità facendo uso della dovuta diligenza, e resta esclusa soltanto se il reato diverso consiste in un evento atipico, con conseguente eccezionalità ed imprevedibilità delle circostanze che lo hanno cagionato.
Cass. civ. n. 37940/2006
La responsabilità per concorso anomalo è ravvisabile solo quando l'evento diverso e più grave di quello voluto dal compartecipe costituisca uno sviluppo logicamente prevedibile quale possibile conseguenza della condotta concordata da parte di un soggetto di normale intelligenza e cultura media, secondo regole di ordinaria coerenza dello svolgersi dei fatti umani, non interrotta da fattori accidentali e imprevedibili. Sono quindi necessarie due condizioni negative: che l'evento diverso non sia stato voluto neanche sotto il profilo del dolo alternativo od eventuale, perché altrimenti sussisterebbe la responsabilità di cui all'art. 110 c.p., e che l'evento più grave concretamente realizzato non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base, non prevedibili da parte dell'agente. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto sussistere un quadro indiziario grave, ex art. 273 c.p.p., del delitto di concorso in omicidio volontario a carico di un soggetto che aveva inseguito con altri due complici una persona per «darle una lezione» — per un'offesa asseritamente subita proprio da esso indagato — partecipando alla colluttazione all'esito della quale uno dei complici aveva fatto precipitare la vittima dalla rampa delle scale, provocandone la morte).
Cass. civ. n. 8837/2006
I presupposti del cosiddetto concorso anomalo, ossia del concorso del concorrente nel reato diverso da quello voluto, sono l'adesione dell'agente ad un reato concorsualmente voluto, la commissione da parte di altro concorrente di un reato diverso e più grave, e l'esistenza di un nesso causale e psicologico tra l'azione del compartecipe al reato inizialmente voluto ed il diverso reato poi commesso dal concorrente, che deve essere prevedibile, in quanto logico sviluppo di quello concordato, senza peraltro che l'agente lo abbia effettivamente voluto o ne abbia accettato il rischio, perché in tal caso vi sarebbe concorso ordinario ex art. 110 c.p. a titolo di dolo diretto od eventuale.
Cass. civ. n. 744/2006
In tema di concorso di persone nel reato, per la sussistenza del cosiddetto concorso anomalo (art. 116 c.p.), è necessaria, da un lato l'adesione psichica del soggetto alla commissione di un reato meno grave, dall'altro la effettiva realizzazione, da parte di un altro concorrente, di un diverso e più grave reato ed, infine, la esistenza di un nesso psicologico, in termini di prevedibilità, tra la condotta del soggetto,che intendeva compiere il reato meno grave e l'evento diverso e più grave, che, in concreto, ebbe a verificarsi. Per la sussistenza di tale terzo requisito, non è sufficiente il mero nesso di causalità materiale, ma è necessario che il reato diverso e più grave, commesso dal concorrente, possa rappresentarsi nella mente dell'agente come uno sviluppo, logicamente prevedibile, di quello voluto.
Cass. civ. n. 42328/2005
In tema di c.d. concorso anomalo, il fondamento della responsabilità del concorrente, quale che sia il suo grado di partecipazione al fatto, si rinviene nella situazione di necessario affidamento nei confronti della condotta e della volontà dei correi, che gli impone di non sottovalutare il pericolo che i correi, o taluno di loro, abbiano a deviare dall'azione esecutiva concordata, assumendo iniziative autonome per fronteggiare eventuali difficoltà improvvisamente sopravvenute e così realizzando un reato diverso da quello inizialmente previsto.
Cass. civ. n. 15481/2004
Non ricorre la fattispecie del così detto «concorso anomalo» di cui all'art. 116 c.p., bensì quella prevista all'art. 48 c.p. nel caso in cui si accerti che i concorrenti non abbiano avuto ab origine un accordo criminoso comune - inteso come convergenza delle volontà dei soggetti in concorso - ed il reato sia stato realizzato in conformità della reale intenzione di un concorrente dissimulata all'altro. (Nella specie, la Corte ha escluso la responsabilità a titolo di concorso ai sensi dell'art 116 c.p. nel reato di traffico di stupefacenti, nel comportamento di un soggetto che, avendo offerto la propria collaborazione per l'importazione in Italia di merci in violazione di disposizioni doganali, quali diamanti e pelli di rettile, aveva invece trasportato cocaina per errore determinato dall'inganno dell'altro concorrente).
Cass. civ. n. 48219/2003
Alla stregua della vigente formulazione dell'art. 118 c.p., introdotta dall'art. 3 della L. 7 febbraio 1990 n. 19, deve escludersi la compatibilità tra l'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61, n. 2, c.p. e il concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p. (Nella specie, l'aggravante del nesso teleologico era stata configurata dal giudice di merito con riguardo ad un reato di rapina, nel corso della cui esecuzione era stato commesso un tentativo di omicidio, del quale il ricorrente era stato ritenuto corresponsabile a titolo di concorso anomalo).
Cass. civ. n. 30262/2003
In tema di concorso di persone nel reato, tutte le volte che il soggetto non soltanto si rappresenta l'evento, ma lo vuole, sia sotto il profilo del dolo diretto che del dolo indiretto (in tutte le sue accezioni), non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 116 c.p., ma quella del concorso di cui all'art. 110 c.p., essendo presenti entrambi gli elementi che caratterizzano il concorso di persone nel reato e cioè il nesso causale e la volontà di commettere il reato.
Cass. civ. n. 35386/2001
La disciplina del c.d. «concorso anomalo», contenuta nell'art. 116 c.p., può trovare applicazione anche nel caso di delitti caratterizzati dall'offesa a persona diversa da quella cui l'aggressione era diretta (aberratio ictus), non incidendo la divergenza degli effetti della condotta illecita rispetto all'obiettivo originariamente determinato sul tessuto psicologico dell'azione, nella trama del quale si è strutturalmente inserito il contributo del partecipe, da riguardarsi quindi come responsabile - al pari dell'autore materiale - anche del delitto diverso da quello da entrambi originariamente concordato.
Cass. civ. n. 4399/2001
In tema di concorso di persone nel reato, l'attribuzione della responsabilità per il reato più grave rispetto a quello deliberato deve essere risolta caso per caso accertando se l'evento ulteriore e più grave sia stato previsto e voluto, anche nella forma del dolo eventuale, oppure sia stato solo prevedibile, ma senza l'accettazione del relativo rischio. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato, il quale aveva partecipato a una rapina essendo consapevole che i due complici erano muniti di armi automatiche pronte all'impiego in caso di resistenza delle vittime, condannato dalla corte d'assise d'appello per il delitto di omicidio, addebitato a titolo di dolo eventuale, escludendo nella specie la sussistenza del cosiddetto concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p.).
Cass. civ. n. 9323/1998
Nella responsabilità concorsuale di cui all'art. 116 c.p. il soggetto che non volle il reato diverso e più grave, pur non avendolo previsto e anzi ritenuto evitabile, risponde comunque di un reato doloso — sempre che esso non venga a configurarsi come evento atipico, cagionato da circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, che spezzino il rapporto di causalità tra la condotta e la volizione del concorrente — sulla base di un atteggiamento qualificabile come colposo, consistente appunto nell'essersi affidato, per realizzare l'altra condotta dolosamente prevista e voluta, anche all'attività di altri, che può non essere suscettibile di controllo.
Cass. civ. n. 3756/1997
In tema di concorso di persone nel reato, tutte le volte che il soggetto non soltanto si rappresenta l'evento, ma lo vuole, sia sotto il profilo del dolo diretto che del dolo indiretto (in tutte le sue accezioni), non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 116 c.p., ma quella del concorso di cui all'art. 110 c.p., essendo presenti entrambi gli elementi che caratterizzano il concorso di persone nel reato e cioè il nesso causale e la volontà di commettere il reato.