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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 32209 del 23 agosto 2010

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 32209 del 23 agosto 2010

Testo massima n. 1

Ricorre il concorso anomalo, in presenza degli altri presupposti, anche quando l’autore materiale del reato più grave di quello originariamente concordato abbia agito, sin dall’inizio e senza comunicarlo ai correi, con l’intenzione di commetterlo. [ Fattispecie in cui l’accordo intervenuto tra i compartecipi riguardava l’intimidazione a scopo estorsivo mediante l’uso di un’arma, mentre il soggetto incaricato dell’esecuzione materiale tentava poi di uccidere la vittima ].

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