Cass. civ. n. 377 del 05 gennaio 2024

Testo massima n. 1


EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA Convenzione stipulata ex art. 35 l. n. 865 del 1971 - Sussistenza di vincolo a rivendere ad un prezzo predeterminato in assenza di clausola determinativa del prezzo di rivendita - Esclusione - Fondamento.


In tema di edilizia popolare ed economica, l'art. 35 della l. n. 865 del 1971 fissa esclusivamente il prezzo massimo di cessione degli alloggi. Ne consegue che il proprietario del bene edificato a seguito di convenzione stipulata dal comune con il costruttore in forza della citata disposizione, in assenza di una clausola, nella convenzione, di determinazione del prezzo di cessione degli alloggi ovvero dei criteri per determinarlo, non è sottoposto al vincolo di rivendere il bene ad un determinato prezzo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 30951 del 2017

Normativa correlata

Legge del 1971 num. 865 art. 35 CORTE COST.

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