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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3617 del 14 marzo 1990

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3617 del 14 marzo 1990

Testo massima n. 1

Per il carattere unitario del reato concorsuale, l’elemento psicologico che anima la condotta dell’autore materiale di esso si comunica al correo ai sensi dell’art. 110 c.p., a meno che non risulti dimostrato un accordo criminoso diretto alla perpetrazione di un reato diverso e meno grave di quello realizzato. In quest’ultima ipotesi occorre distinguere fra dolo indiretto, il quale postula comunque la effettiva previsione ed accettazione anche di un evento diverso da quello in origine voluto e pattuito con il compartecipe; dolo eventuale che, mirando a realizzare un determinato evento criminoso, prevede la possibilità che dalla condotta derivi un risultato diverso, il rischio del cui verificarsi accetta, comportando — il correo — anche a costo di determinarlo e concorso anomalo ex art. 116 c.p., caratterizzato dal fatto che in luogo della effettiva previsione v’è solo una mera prevedibilità dell’evento più grave, valutata alla stregua delle corrette circostanze, secondo la logica e la scienza dell’uomo medio.

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