Cass. pen. n. 37789 del 03 luglio 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Dell'imputato giudicato in assenza - Nuova disciplina introdotta dalla cd. Riforma Cartabia in relazione ai processi pendenti - Disposizioni transitorie - Rilevanza della data di lettura del dispositivo - Sussistenza - Fattispecie.


In tema di impugnazioni, il termine al quale la disciplina transitoria di cui all'art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 àncora l'applicabilità del nuovo regime previsto agli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater e 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., va riferito al momento della lettura del dispositivo e non già a quello del deposito della motivazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva dichiarato tardivo l'appello avverso una sentenza pronunciata prima del 30 dicembre 2022, con termine per il deposito della motivazione successivo a tale data, sul rilievo che non fosse applicabile l'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.).

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. pen. n. 27614 del 2007

Normativa correlata

Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. F
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89 com. 3
Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 CORTE COST.
Legge 30/12/2022 num. 199 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 CORTE COST.

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