Cass. pen. n. 37495 del 17 ottobre 2011
Testo massima n. 1
Il reato previsto dall'art. 674 c.p. non prevede due distinte ed autonome ipotesi di reato ma un reato unico, in quanto la condotta consistente nel provocare emissioni di gas, vapori o fumo rappresenta una "species" del più ampio "genus" costituito dal "gettare" o "versare" cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone.
Testo massima n. 2
Non costituisce "molestia", idonea ad integrare il reato di getto pericoloso di cose, la mera circostanza di arrecare alle persone preoccupazione generalizzata ed allarme circa eventuali danni alla salute da esposizione ad emissioni inquinanti.
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