Art. 674 – Codice penale – Getto pericoloso di cose
Chiunque getta o versa , in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone , ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 31114/2024
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di getto pericoloso di cose, non si richiede che la condotta abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente la sua idoneità ad offendere, imbrattare o molestare persone, né tale attitudine dev'essere necessariamente accertata mediante perizia, posto che il giudice, secondo le regole generali, può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, sempreché le stesse non si risolvano nell'espressione di valutazioni soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma si limitino a veicolare quanto oggettivamente percepito dal propalante. (Fattispecie in tema di emissioni odorigene pregiudizievoli derivanti dalla gestione di un impianto di biogas correlato a residui fecali e a sversamenti di digestato). (Conf.: n. 5215 del 1995, Rv 201195-01).
Cass. civ. n. 971/2015
Ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente che essa sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone, nè tale attitudine deve essere necessariamente accertata mediante perizia, potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi. (Fattispecie in tema di sversamento al suolo di liquami derivanti dallo stoccaggio di rifiuti pericolosi).
Cass. civ. n. 31477/2013
In tema di getto pericoloso di cose e di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, l'emissione di rumori e polveri sottili da parte di un impianto industriale, comporta un danno morale risarcibile per i soggetti abitanti nelle zone circostanti, stante il pregiudizio arrecato alla vita quotidiana delle persone ed il perturbamento psicologico risentito in relazione alle possibili conseguenze nocive per la salute.
Cass. civ. n. 37495/2011
Il reato previsto dall'art. 674 c.p. non prevede due distinte ed autonome ipotesi di reato ma un reato unico, in quanto la condotta consistente nel provocare emissioni di gas, vapori o fumo rappresenta una "species" del più ampio "genus" costituito dal "gettare" o "versare" cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone.
Cass. civ. n. 34896/2011
In tema di getto pericoloso di cose, l'evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori è apprezzabile a prescindere dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c..
Cass. civ. n. 40849/2010
La configurabilità del reato di getto pericoloso di cose è esclusa in caso di emissioni (nella specie, di polveri) provenienti da attività autorizzata o disciplinata dalla legge, e contenute nei limiti normativi o dell'autorizzazione, in quanto il rispetto dei predetti limiti implica una presunzione di legittimità del comportamento.
Cass. civ. n. 22032/2010
La contravvenzione di getto pericoloso di cose non è configurabile quando l'offesa, l'imbrattamento o la molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non persone. (Nella specie, lo sversamento di liquami, provocato dal cattivo funzionamento delle elettropompe di un depuratore consortile, aveva causato danni solo a colture private, senza riverberi negativi sulle persone).
Cass. civ. n. 16286/2009
Il reato di getto o versamento pericoloso di cose, previsto nella prima parte dell'art. 674 c.p., è configurabile sia in forma omissiva che in forma commissiva mediante omissione (cosiddetto reato omissivo improprio) ogniqualvolta il pericolo concreto per la pubblica incolumità derivi anche dalla omissione, dolosa o colposa, del soggetto che aveva l'obbligo giuridico di evitarlo. (Fattispecie relativa alla diffusione nell'atmosfera di polveri di "clinker", una sostanza sabbiosa utilizzata per la produzione del cemento, prodotta durante le operazioni di scarico dalle navi in appositi silos e di successivo carico sugli automezzi impiegati per il trasporto, provocante fastidi fisici agli occupanti delle abitazioni limitrofe).
Cass. civ. n. 3478/2009
In tema di reati contro l'incolumità pubblica, l'uso di un'arma ad aria compressa in luogo di pubblico transito con modalità tali da porre concretamente in pericolo l'incolumità delle persone integra il reato di cui all'art. 674 c.p. e non la violazione, amministrativamente sanzionata, che ne consente l'utilizzo in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico (art. 9, comma terzo, D.M. 9 agosto 2001, n. 362).
Cass. civ. n. 32063/2008
Il reato di getto pericoloso di cose è configurabile anche in presenza di una condotta omissiva che può essere integrata dalla omessa custodia di animali qualora sia derivato il versamento di deiezioni animali atte ad offendere, imbrattare o molestare persone. (Fattispecie nella quale le deiezioni liquide di alcuni cani, lasciati incustoditi dal proprietario sul balcone, si riversavano nell'appartamento sottostante ).
Cass. civ. n. 6419/2008
In tema di getto pericoloso di cose, poiché è configurabile il concorso formale tra il reato di cui all'art. 674 c.p. e le norme speciali in materia ambientale, non sussiste rapporto di specialità tra la predetta fattispecie penale e la norma di cui all'art. 54, comma secondo, del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152 (che sanziona amministrativamente l'effettuazione di scarichi in acque reflue domestiche senza la prescritta autorizzazione), in quanto si tratta di norme poste a tutela di beni giuridici diversi e fondate su diversi presupposti, esulando da tale ultima fattispecie il fatto di aver cagionato offesa o molestia alle persone.
Cass. civ. n. 2475/2008
È configurabile il reato di cui all'art. 674 c.p. (emissione di gas, vapori o fumi atti ad offendere o molestare le persone) in presenza di «molestie olfattive» promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione del criterio della «stretta tollerabilità» quale parametro di legalità dell'emissione, attesa l'inidoneità ad approntare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute umana di quello della «normale tollerabilità» previsto dall'art. 844 c.c. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che non può trovare applicazione in questi casi la disciplina in materia di inquinamento atmosferico dettata dal D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152).
Cass. civ. n. 44362/2007
Integra il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.) il versamento incontrollato di una notevole quantità di acqua piovana da un edificio privo di grondaia, recante molestia e disturbo al proprietario del fondo limitrofo, non dipendente dalla conformazione dei luoghi ma derivante dalla negligente condotta omissiva del reo. (Fattispecie nella quale gli imputati avevano eseguito opere edilizie sull'edificio, senza apportare alcun accorgimento idoneo ad impedire il riversamento delle acque sul fondo limitrofo).
Cass. civ. n. 41582/2007
In tema di inquinamento atmosferico, va esclusa la configurabilità del reato di cui all'art. 674 c.p. qualora le emissioni siano contenute nei limiti previsti dai valori contemplati nell'autorizzazione, residuando tuttavia doveri di attenzione e di intervento del gestore dell'impianto industriale il quale, in presenza di ricadute ulteriori e diverse delle emissioni sull'ambiente e sulle persone, è chiamato ad adottare quegli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per un loro ulteriore abbattimento.
Cass. civ. n. 40191/2007
In tema di inquinamento atmosferico, la necessità di accertare il superamento dei limiti di tollerabilità delle emissioni ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 674 c.p. si pone soltanto per le attività autorizzate in quanto le emissioni di fumo, gas o vapori siano una conseguenza diretta dell'attività; diversamente, nel caso di attività non autorizzata ovvero di emissioni autorizzate, ma che non siano conseguenza naturale dell'attività, in quanto imputabili a deficienze dell'impianto od a negligenze del gestore, ai fini della configurabilità del reato è sufficiente la semplice idoneità a creare molestia alle persone.
Cass. civ. n. 38073/2007
In tema di getto pericoloso di cose, nel caso di emissioni di fumi, gas o vapori atti ad offendere o molestare le persone, la prova del superamento del limite di tollerabilità deve essere determinato di volta in volta dal giudice, anche mediante dichiarazioni testimoniali, con riguardo sia alle condizioni dei luoghi e alle attività normalmente svolte in un determinato contesto produttivo sia al sistema di vita e alle correnti abitudini della popolazione nell'attuale momento storico. (Fattispecie nella quale l'emissione di fumi, promananti dalla canna fumaria e prodotti dall'impianto di riscaldamento dell'imputato, investiva l'abitazione di alcuni vicini di casa provocando loro molestia).
Cass. civ. n. 25175/2007
Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 674 c.p. è necessario che le condotte consistenti nel gettare o versare abbiano attitudine concreta a molestare persone, non essendo sufficiente una attitudine potenzialmente idonea alla molestia. (Fattispecie di sversamento di reflui industriali da scarichi autorizzati che avevano determinato una colorazione nera e marrone del corso di acqua pubblica in cui sversavano).
Cass. civ. n. 42213/2006
Il reato di cui all'art. 674 c.p. (emissione di gas, vapori e fumi atti a molestare le persone) è configurabile quando tali emissioni siano conseguenza di un'attività non conforme alla normativa ed arrechino concretamente disturbo alle persone superando la normale tollerabilità con conseguente pericolo per la salute pubblica, la cui tutela costituisce la ratio dell'incriminazione. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto sussistente il reato a carico del titolare di una pizzeria che svolgeva la propria attività con modalità non conformi alla disciplina sull'abbattimento dei fumi emessi dalla canna fumaria).
Cass. civ. n. 35885/2006
Il reato di cui all'art. 674 c.p. - getto pericoloso di cose - è configurabile anche nel caso in cui la condotta abbia come oggetto diretto le cose e indiretto le persone.
Cass. civ. n. 3678/2006
Anche le emissioni di esalazioni maleodoranti possono integrare il reato di cui all'art. 674 c.p., getto pericoloso di cose, a condizione che presentino un carattere non del tutto momentaneo ed abbiano un impatto negativo, non necessariamente fisico ma anche psichico, sull'esercizio delle normali attività di lavoro e di relazione.
Cass. civ. n. 46846/2005
La fattispecie di cui all'art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) non richiede per la sua configurabilità il verificarsi di un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente il semplice realizzarsi di una situazione di pericolo di offesa al bene che la norma intende tutelare, ricomprendendosi nella stessa anche la alterazione superficiale del bene, atteso che anche con ciò può determinarsi un rischio per la salubrità dell'ambiente e conseguentemente della salute umana.
Cass. civ. n. 38936/2005
La contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. è integrabile indipendentemente dal superamento dei valori limite di emissione eventualmente stabiliti dalla legge, in quanto anche un'attività produttiva di carattere industriale autorizzata può procurare molestie alle persone, per la mancata attuazione dei possibili accorgimenti tecnici, atteso che il reato de quo mira a tutelare la salute e l'incolumità delle persone indipendentemente dall'osservanza o meno di standards fissati per la prevenzione dall'inquinamento atmosferico.
Cass. civ. n. 25660/2004
Ai fini della configurabilità del reato previsto dalla seconda parte dell'art. 674 c.p. (emissione di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone), è necessario che l'emissione avvenga in violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico (nella specie, del D.P.R. n. 203 del 1988), non essendo sufficiente l'affermazione che le emissioni stesse siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio. Ne consegue che non risponde del reato indicato colui che svolga all'aperto, in violazione di una specifica disposizione comunale, l'attività di verniciatura di autovetture regolarmente autorizzata ed effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa.
Cass. civ. n. 20755/2003
Al fine della integrazione del reato di cui all'art. 674 c.p. costituisce molestia anche il fatto di arrecare alle persone preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute a seguito della esposizione a emissioni atmosferiche inquinanti. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrato il reato in un caso nel quale si era creata una nube maleodorante conseguenza della combustione di sostanze plastiche).
Cass. civ. n. 8102/2002
Non integra la fattispecie di cui all'art. 674 c.p. la propagazione di onde elettromagnetiche da impianti di radiodiffusione, atteso che la condotta consistente nel “gettare cose”, ivi sanzionata, ne presuppone la preesistenza in natura, mentre l'emissione di onde elettromagnetiche consiste nel generarne flussi prima non esistenti, ed in quanto, inoltre, l'assumibilità di esse nel concetto di “cose” necessita di un'esplicita previsione normativa.
Cass. civ. n. 6141/1998
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 674 c.p. l'attitudine delle emissioni di gas, vapori o fumi a molestare le persone non deve essere accertata necessariamente mediante perizia, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento, secondo le regole generali, su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle emissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti.
Cass. civ. n. 3531/1998
La fattispecie tipica del reato di getto pericoloso di cose di cui all'art. 674 c.p. configura un'ipotesi di reato di pericolo rappresentato dall'idoneità potenziale della cosa versata a molestare o imbrattare le persone in modo percepibile anche se minimo. Ne consegue che integra il suddetto reato il dilavamento di materie oleose, defluenti in un laghetto, che alterino le condizioni delle sponde, divenute melmose, e determinino la presenza di sostanze grasse in acqua, rendendo impraticabili i luoghi proprio per la possibilità d'imbrattamento e di molestia nell'uso della res comune.
Cass. civ. n. 739/1998
Ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. — getto pericoloso di cose (nel caso di specie, emissioni di vapori) — non si richiede un effettivo nocumento alle persone, in dipendenza della condotta contestata, essendo sufficiente l'attitudine di questa a cagionare effetti dannosi, cioè ad offendere, imbrattare, molestare persone: detta attitudine non deve essere necessariamente accertata mediante perizia, ben potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi.
Cass. civ. n. 3669/1992
È legittimo il sequestro preventivo di una stalla dalla quale promanino continuativamente esalazioni maleodoranti. (In motivazione, la S.C. ha osservato che il fatto integra il reato di cui all'art. 674 c.p. e che la libera disponibilità del locale avrebbe potuto aggravare o protrarre le emissioni maleodoranti, che nella specie promanavano dagli escrementi di sessanta ovini, con grave pregiudizio per l'igiene di una contigua abitazione, secondo quanto già rilevato da numerosi sopralluoghi di pubblici ufficiali e contenuto in apposita ordinanza amministrativa).
Cass. civ. n. 9458/1986
La contravvenzione, di cui all'art. 674 c.p., ha ad oggetto la polizia di sicurezza, in quanto concerne l'interesse di prevenire pericoli più o meno gravi alle persone, dipendenti del getto o versamento di cose atte ad offendere, imbrattare o molestare o dalla emissione di gas, di vapori o di fumo, idonea a cagionare gli effetti suddetti. Ne consegue che non ricorre l'ipotesi sopra indicata nella condotta di colui che depositi in un luogo privato detriti calcarei, occupando una superficie di circa tremila metri quadrati, per cui si modifichi la morfologia del suolo e, in virtù delle piogge, si verifichino infiltrazioni sulla strada e sulla proprietà di privati.
Cass. civ. n. 6249/1985
Il reato di cui all'art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) e quello previsto dall'art. 20, L. 13 luglio 1966, n. 615 (cosiddetta legge antismog) possono concorrere, sussistendo fra di essi compatibilità. Infatti il contenuto precettivo dell'art. 20 della legge ricordata consiste nell'obbligo, per le industrie, di apprestare determinati impianti o dispositivi, onde prevenire l'inquinamento atmosferico e la condotta punibile si concreta nell'omissione di tali mezzi cautelativi, mentre la fattispecie prevista dall'art. 674 c.p. richiede una condotta consistente nel getto di cose o nel provocare emissioni di gas, vapori e fumi atti a offendere o molestare le persone. Inoltre, mentre l'art. 674 c.p. mira a tutelare direttamente le persone, la normativa contro l'inquinamento atmosferico ha per finalità la protezione della risorsa-aria, come bene giuridico autonomo e, solo in via mediata, la generalità dei soggetti che subiscono le conseguenze del degrado qualitativo dell'aria che respirano.