Cass. pen. n. 42213 del 22 dicembre 2006
Testo massima n. 1
Il reato di cui all'art. 674 c.p. (emissione di gas, vapori e fumi atti a molestare le persone) è configurabile quando tali emissioni siano conseguenza di un'attività non conforme alla normativa ed arrechino concretamente disturbo alle persone superando la normale tollerabilità con conseguente pericolo per la salute pubblica, la cui tutela costituisce la ratio dell'incriminazione. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto sussistente il reato a carico del titolare di una pizzeria che svolgeva la propria attività con modalità non conformi alla disciplina sull'abbattimento dei fumi emessi dalla canna fumaria).
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