Cass. pen. n. 20755 del 12 maggio 2003
Testo massima n. 1
Al fine della integrazione del reato di cui all'art. 674 c.p. costituisce molestia anche il fatto di arrecare alle persone preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute a seguito della esposizione a emissioni atmosferiche inquinanti. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto integrato il reato in un caso nel quale si era creata una nube maleodorante conseguenza della combustione di sostanze plastiche).
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