Cass. pen. n. 32063 del 31 luglio 2008

Testo massima n. 1


Il reato di getto pericoloso di cose è configurabile anche in presenza di una condotta omissiva che può essere integrata dalla omessa custodia di animali qualora sia derivato il versamento di deiezioni animali atte ad offendere, imbrattare o molestare persone. (Fattispecie nella quale le deiezioni liquide di alcuni cani, lasciati incustoditi dal proprietario sul balcone, si riversavano nell'appartamento sottostante ).

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