Cass. pen. n. 37879 del 05 maggio 2023

Testo massima n. 1


In tema di contestazione a catena, la questione della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di riesame, a condizione che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione della successiva ordinanza cautelare il termine di durata complessivo fosse già scaduto. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'indagato in stato di custodia cautelare, nei cui confronti siano stati adottati vari provvedimenti restrittivi della libertà personale e che assuma la sussistenza di un'ipotesi di "contestazione a catena", non può impugnare davanti al tribunale del riesame l'ulteriore ordinanza impositiva di misura cautelare, posto che la cosiddetta "contestazione a catena" non incide sul provvedimento in sé, ma solo sulla decorrenza e sul computo dei termini di custodia cautelare, questioni che possono essere proposte al giudice che ha applicato la misura con istanza di scarcerazione ex art. 306 cod. proc. pen.).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 13021 del 2015

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

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