Cass. pen. n. 8299 del 9 marzo 2006

Testo massima n. 1


La condotta di emissione di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone non configura il reato di cui alla parte seconda dell'art. 674 c.p. nel caso in cui le emissioni provengano da una attività regolarmente autorizzata e siano inferiori ai limiti previsti dalle leggi speciali in materia di inquinamento.

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