Cass. pen. n. 9826 del 19 novembre 1983

Testo massima n. 1


L'esistenza di un'autorizzazione amministrativa per l'esercizio di una industria non esime il titolare dalla responsabilità penale ex art. 674 c.p. nel caso di emissione di fumi, vapori o gas ad offendere e molestare le persone. Infatti, la predetta autorizzazione serve unicamente a rimuovere un limite all'attività dell'imprenditore ma sempre nell'ambito del complesso normativo e, quindi, può consentire un esercizio normale nell'industria, contenuto nel limite della tollerabilità che la moderna tecnica e l'esperienza consentono. Allorché tale limite viene violato, si verifica la presunzione del pericolo per la salute pubblica che costituisce la ratio della norma incriminatrice. L'art. 674 c.p. e l'art. 20 L. 13 luglio 1966, n. 615 non vigono nel nostro ordinamento secondo un criterio di specialità poiché diversi sono condotta ed evento.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE