14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7254 del 24 giugno 1992
Testo massima n. 1
Ai sensi dell’art. 168 c.p. la revoca della sospensione condizionale della pena opera di diritto e può essere disposta anche dal giudice dell’esecuzione [ art. 674 c.p.p. ] dopo la pronuncia della condanna per un altro reato e, poiché in mancanza di disposizioni diverse la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una pronuncia di condanna [ art. 445 comma secondo c.p.p. ], deve concludersi che con questa sentenza il giudice, se ve ne sono le condizioni, deve disporre la revoca della sospensione condizionale.
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