Cass. pen. n. 37979 del 11 luglio 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Questione rilevabile d'ufficio – Sussistenza - Ragioni.
È rilevabile di ufficio nel giudizio per cassazione, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., l'omessa rinnovazione della istruzione dibattimentale da parte del giudice di appello che abbia riformato la sentenza assolutoria resa in primo grado e condannato sulla base di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa decisiva, poiché la regola processuale posta dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. configura una garanzia fondamentale dell'ordinamento, la cui violazione qualifica la sentenza come emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 3 lett. D