Cass. pen. n. 38010 del 12 novembre 2002

Testo massima n. 1


Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena (art. 168, comma 2, c.p.), l'anteriorità del delitto, successivamente giudicato, deve essere riferita alla data del passaggio in giudicato della sentenza che concede il beneficio e non già alla data di consumazione del reato da essa giudicato.

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