14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 405 del 4 marzo 1993
Testo massima n. 1
La condanna menzionata nell’art. 168, comma primo, n. 2, c.p., determina la revoca della sospensione condizionale della pena solo se diviene definitiva dopo quella che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei «termini stabiliti», che sono quelli di durata della sospensione condizionale fissati nell’art. 163 dello stesso codice. [ Nella specie, invece, la detta condanna era divenuta definitiva prima della sentenza che aveva concesso la sospensione della pena e conseguentemente la Cassazione ha escluso che la stessa potesse dar luogo a revoca del beneficio ].
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