Cass. pen. n. 2069 del 27 maggio 1997
Testo massima n. 1
Ai fini di cui all'art. 172 c.p., che detta la disciplina in materia di estinzione delle pene per decorso del tempo, per «pena inflitta» deve intendersi quella risultante dalla sentenza di condanna e non quella che residuerebbe da espiare, tenendo conto di cause estintive quali, nella specie, l'indulto.
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