Cass. pen. n. 16250 del 9 aprile 2013

Testo massima n. 1


La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna ma non preclude la valutazione dei precedenti penali e giudiziari del riabilitato, trattandosi di situazioni di fatto di cui il giudice deve tener conto, a norma dell'art. 133 c.p., nell'apprezzamento del comportamento pregresso dell'imputato ai fini della determinazione della pena.

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