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Art. 178 — Riabilitazione

Art. 178 — Riabilitazione

La riabilitazione [ c.p.p. 683 ] estingue le pene accessorie [ 19 ] ed ogni altro effetto penale della condanna [ 106, 109, 556 ], salvo che la legge disponga altrimenti [ 164 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 15471/2015

Non costituiscono, di per sé, ostacolo all’accoglimento dell’istanza di riabilitazione, in ragione della presunzione di non colpevolezza, la semplice esistenza di una o più denunce e la sola pendenza di un procedimento penale a carico per fatti successivi a quelli per i quali è intervenuta la condanna cui si riferisce la richiesta medesima.

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Cass. pen. n. 16250/2013

La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna ma non preclude la valutazione dei precedenti penali e giudiziari del riabilitato, trattandosi di situazioni di fatto di cui il giudice deve tener conto, a norma dell’art. 133 c.p., nell’apprezzamento del comportamento pregresso dell’imputato ai fini della determinazione della pena.

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Cass. pen. n. 47347/2011

In tema di condizioni per la riabilitazione, sono ininfluenti, ai fini della valutazione dell’impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato, sia la circostanza che le persone offese non si siano costituite parte civile nel processo sia che esse non abbiano chiesto al condannato un ristoro dei danni patiti a causa della sua condotta di reato.

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Cass. pen. n. 29490/2011

La riabilitazione presuppone che il soggetto abbia dato prova di effettivo e completo ravvedimento, dimostrando di avere tenuto un comportamento privo di qualsivoglia atteggiamento trasgressivo ed aver intrapreso uno stile di vita rispettoso dei principi fondamentali della convivenza civile, tenuto in epoca successiva alla commissione del reato per il quale è stata chiesta la riabilitazione. (Nella specie, la Corte ha respinto il ricorso del procuratore generale che aveva contestato la sussistenza del requisito della buona condotta in uno straniero, condannato per violazione dell’ordine di espulsione dal territorio dello Stato che, pur non risultando avere alcun altro carico pendente ed avendo svolto dopo la condanna attività lavorativa, non aveva ottemperato all’ordine di allontanamento dal territorio nazionale).

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Cass. pen. n. 16540/2011

Il termine triennale per la concessione della riabilitazione decorre, in caso di condanna a pena condonata, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che ha applicato l’indulto e non da quella del provvedimento legislativo che l’ha concesso.

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Cass. pen. n. 11821/2009

La domanda di riabilitazione può essere rigettata anche sulla base della valutazione di fatti criminosi commessi dall’istante e storicamente accertati che non abbiano formato oggetto di una pronuncia di condanna. (Nella concreta fattispecie, l’istanza di riabilitazione era stata respinta sulla base del rilievo che l’interessato aveva successivamente riportato una denuncia per una violazione in materia di gestione di rifiuti, definita con lo strumento dell’oblazione).

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Cass. pen. n. 14332/2006

In tema di reati contro l’ordine pubblico, la concessione della riabilitazione successiva ad una sentenza di condanna per associazione per delinquere di tipo mafioso non estingue l’obbligo di comunicazione al nucleo della polizia tributaria delle variazioni patrimoniali, di cui all’art. 30 L. 646 del 1982, che non costituisce effetto penale di tale sentenza, ancorchè essa ne sia presupposto di applicabilità.

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Cass. pen. n. 44665/2004

Non sussiste alcun interesse ad ottenere la riabilitazione quando l’interessato si è avvalso del procedimento ai sensi dell’art. 444 c.p.p. patteggiando la pena, in quanto in tal caso la legge prevede che con il decorso del tempo stabilito il reato si estingue.

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Cass. pen. n. 35078/2003

Tra le conseguenze della estinzione di ogni effetto penale della condanna a seguito di riabilitazione, non rientra la cancellazione dell’iscrizione della sentenza dal casellario, perché non prevista tra le cause di eliminazione dall’art. 687 c.p.p. e, inoltre, l’art. 686 c.p.p. stabilisce che il provvedimento di riabilitazione deve essere annotato nel casellario, ed, infine, l’art. 689 secondo comma n. 4 c.p.p., già prevede che i certificati penali rilasciati all’interessato non contengano le condanne per le quali è intervenuta riabilitazione.

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Cass. pen. n. 6617/2000

L’istituto della riabilitazione, avuto riguardo alla sua funzione che è al tempo stesso premiale e social-preventiva, può trovare applicazione con riguardo a tutte le condanne, ivi comprese quelle a pena condizionalmente sospesa, come è dato desumere anche dall’art. 179, comma 1, c.p., nella parte in cui esso, ai fini della decorrenza del termine per poter ottenere la riabilitazione, fa riferimento, oltre che all’avvenuta esecuzione della pena, anche alla sua eventuale estinzione per altra causa, quale è quella prodotta appunto dalla sospensione condizionale, una volta che il relativo termine sia positivamente decorso.

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Cass. pen. n. 411/1995

Nel caso in cui intervenga una abolitio criminis – nella specie depenalizzazione di reato valutario per effetto della L. n. 455 del 1988 – deve essere applicata la disposizione dell’art. 673 c.p.p. (revoca della sentenza per abolizione del reato) e non la riabilitazione richiesta ai sensi dell’art. 178 c.p. Infatti, secondo quest’ultima norma, la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti; mentre, quando è intervenuta una abolizione del reato, la legge dispone, diversamente, giacché ai sensi dell’art. 673 c.p.p. il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza di condanna, dichiarando che il fatto non è più previsto come reato ed adottando i provvedimenti conseguenti.

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Cass. pen. n. 1274/1995

Poiché, dopo la riabilitazione prevista dalla legge penale comune (art. 178 c.p.), non residuano effetti penali della condanna per diserzione (art. 146 c.p.m. di guerra) da estinguere mediante la cosiddetta riabilitazione militare, ne deriva, come logico corollario, l’inesistenza dell’interesse alla relativa domanda che, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile: non costituiscono effetti penali della condanna de qua, infatti, la perdita dei benefici combattentistici previsti dagli artt. 11 D.L.vo 4 marzo 1948, n. 137, e 1 legge 24 maggio 1970, n. 336, né la perdita delle distinzioni onorifiche, ex art. 4, ultimo comma, legge 24 aprile 1950, n. 390, né la perdita dell’onore militare e della qualità di ex combattente, intesa come deminutio dello status del militare, posto che tale sanzione non è preveduta dal diritto positivo.

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Cass. pen. n. 2002/1995

La condanna per diserzione, nel comportare, ai sensi dell’art. 1 D.L.vo 4 marzo 1948 n. 137, l’automatica esclusione dai benefici combattentistici, comporta, del pari automaticamente, l’esclusione dalle onorificenze militari, incidendo sullo status di militare del condannato, con chiaro contenuto sanzionatorio. Pertanto, la non applicazione dei benefici combattentistici costituisce un effetto penale della condanna per diserzione, estinguibile, a norma dell’art. 412 c.p.m.p., mediante estensione degli effetti della riabilitazione comune già conseguita.

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Cass. pen. n. 88/1995

Poiché l’affidamento in prova al servizio sociale costituisce misura alternativa alla sola pena detentiva, solo a tale pena, e non anche alle eventuali pene pecuniarie inflitte con la medesima condanna, può riferirsi l’effetto estintivo previsto dall’art. 47, comma ultimo dell’ordinamento penitenziario in caso di esito positivo del periodo di prova. Ciò, fra l’altro, trova conferma — (volendosi fare un raffronto, ad esempio, con l’art. 178 c.p., relativo agli effetti della riabilitazione) — anche nella mancata menzione, nel citato comma ultimo dell’art. 47 dell’ordinamento penitenziario, delle pene accessorie, come pure nella circostanza che, prevedendosi ivi, oltre all’estinzione della pena, anche quella «di ogni altro effetto penale», non segue a tale espressione la specificazione «della condanna».

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Cass. pen. n. 4491/1993

Il condannato per il reato di diserzione, che abbia già ottenuto la riabilitazione ordinaria ai sensi dell’art. 178 c.p., conserva l’interesse a richiedere la riabilitazione militare prevista dall’art. 72 c.p.m.p. in quanto la prima, a differenza della seconda, non estingue le pene militari accessorie e gli altri effetti militari della condanna, tra i quali deve ritenersi compresa ogni conseguenza che comporti, a causa della condanna medesima, incapacità giuridiche, preclusioni o limitazioni all’esercizio di facoltà o alla possibilità di ottenere benefici anche in virtù di atti discrezionali della pubblica amministrazione. (Fattispecie in tema di applicazione dei benefici combattentistici previsti dal D.L.vo 4 marzo 1948, n. 137).

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Cass. pen. n. 4443/1993

La riabilitazione si caratterizza rispetto alle cause di estinzione di specifico reato o di specifica pena per un connotato di efficacia generale e residuale; essa, infatti, è astrattamente idonea ad estinguere anche ogni ulteriore conseguenza che norme eventualmente sopravvenute alla sua concessione possano far derivare dalla medesima condanna per cui essa è intervenuta. Da tale operatività della riabilitazione in ordine ad ogni possibile effetto della condanna, e non soltanto a quelli già verificatisi, consegue, poi, che debba ritenersi sussistere l’interesse a richiedere il relativo provvedimento per il solo fatto che risulti intervenuta sentenza di condanna dalla quale non si sia già stati riabilitati. (Fattispecie in tema di riabilitazione militare).

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Cass. pen. n. 606/1993

Non può riconoscersi valore preclusivo della concessione della riabilitazione alla condanna successiva alla sentenza per la quale la riabilitazione è richiesta, se isolatamente riguardata e senza valutazione del contenuto, che va invece esaminato nella sua portata sintomatica e posto in relazione, per un più ampio giudizio, a quant’altro possa riguardare la condotta complessiva del soggetto.

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Cass. pen. n. 3081/1991

La funzione della riabilitazione prevista dall’art. 178 c.p. è quella di estinguere «le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti»; l’eccezione alla regola suddetta è rappresentata dall’art. 72 c.p.m.p., che in relazione alle «pene militari accessorie ed agli altri effetti penali militari», prevede la necessità della riabilitazione militare. (Nell’affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha altresì evidenziato, da una parte, che «effetti penali della condanna» sono quelle conseguenze giuridiche di carattere afflittivo diverse dalle pene accessorie che derivano direttamente dalla condanna stessa, e che consistono, tra l’altro, nella soggezione ad eventuali particolari aggravi derivanti dallo stato di già condannato, e, dall’altra, che tra le dette conseguenze giuridiche rientra anche la possibilità per chi le subisce di vedersi applicare un aumento di pena in caso di commissione da parte sua di ulteriori reati).

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Cass. pen. n. 303/1991

La riabilitazione militare, quella cioè riflettente le pene militari accessorie e altri effetti penali militari della condanna, ha caratteristiche sue proprie rispetto alla riabilitazione ordinaria, essendo, tra l’altro, facoltativa e non obbligatoria e, pertanto, non conseguendo automaticamente alla riabilitazione concessa a norma della legge penale comune, stante invece l’obbligo del giudice militare di prendere in considerazione gli aspetti peculiari dello status di militare proprio del condannato.

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Cass. pen. n. 3359/1990

Mentre la riabilitazione ordinaria è necessaria sempre per la eliminazione degli effetti scaturenti dalla condanna, quella militare diventa indispensabile — e, quindi, può essere chiesta ed ottenuta — solo se dalla condanna siano derivate pene accessorie militari od effetti penali militari (perdita del grado, delle decorazioni, di distinzioni onorifiche di guerra e simili), od, in generale, se l’interessato abbia interesse a riacquistare uno «status di onori militari» perduto a seguito della sentenza di condanna.

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