Cass. pen. n. 4443 del 3 dicembre 1993

Testo massima n. 1


La riabilitazione si caratterizza rispetto alle cause di estinzione di specifico reato o di specifica pena per un connotato di efficacia generale e residuale; essa, infatti, è astrattamente idonea ad estinguere anche ogni ulteriore conseguenza che norme eventualmente sopravvenute alla sua concessione possano far derivare dalla medesima condanna per cui essa è intervenuta. Da tale operatività della riabilitazione in ordine ad ogni possibile effetto della condanna, e non soltanto a quelli già verificatisi, consegue, poi, che debba ritenersi sussistere l'interesse a richiedere il relativo provvedimento per il solo fatto che risulti intervenuta sentenza di condanna dalla quale non si sia già stati riabilitati. (Fattispecie in tema di riabilitazione militare).

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