Cass. pen. n. 3644 del 16 settembre 1998
Testo massima n. 1
Ai fini della riabilitazione del condannato, il mancato pagamento della pena pecuniaria è un fatto che, per la sua ambiguità, non assume, in modo automatico e ineluttabile, il significato di mancato ravvedimento del colpevole e non è, pertanto, idoneo ad escludere il requisito della buona condotta. Ed invero, al colpevole la legge non richiede, per la riabilitazione, il compimento di atti positivi di particolare rilievo morale o sociale, ma semplicemente la prova di essersi reinserito pienamente nella comunità, rispettandone, nei limiti del possibile, le regole, attraverso l'applicazione assidua al lavoro, un tenore di vita onesto e corretto e l'abbandono assoluto di ogni rapporto illecito.
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