Art. 179 – Codice penale – Condizioni per la riabilitazione
La riabilitazione è conceduta quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
Il termine è di almeno otto anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99.
Il termine è di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali [102-104], professionali [105] o per tendenza [108] e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro [216].
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo.
La riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato:
1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza [215], tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato [235] ovvero di confisca [240], e il provvedimento non sia stato revocato;
2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato [185, 186], salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.
La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 19784/2024
In tema di riabilitazione, l'elemento ostativo dell'inadempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato presuppone che ne sia accertata la volontarietà rispetto ad un debito liquido ed esigibile, non potendo avere rilievo né il mancato risarcimento necessitato, né quello comunque ascrivibile a situazioni non addebitabili al condannato. (Fattispecie relativa a condannato per delitti i materia di stupefacenti, la cui richiesta di riabilitazione, accompagnata dalla prova del versamento di € 500 effettuato in favore di un'associazione dedita al recupero dei tossicodipendenti, era stata rigettata a cagione della ritenuta esiguità della somma, nella quale la Corte ha annullato il provvedimento reiettivo rilevando che, in assenza di persone offese e di richieste risarcitorie avanzate da enti esponenziali, il giudice - come, peraltro, espressamente richiestogli dal condannato - avrebbe dovuto fornire indicazioni sulla somma da ritenersi congrua, così da consentire al condannato l'integrale risarcimento).
Cass. civ. n. 37829/2015
In tema di riabilitazione, deve escludersi che l'inosservanza dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo possa costituire, di per sé, un elemento ostativo alla concessione del beneficio, in difetto della valutazione di ulteriori elementi dimostrativi del mancato ravvedimento del condannato. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'inadempimento deve essere considerato unitamente ad altri elementi come il fatto per cui era stato imposto l'ordine demolitorio, i destinatari di tale ordine, la sua eseguibilità e le ragioni dell'inottemperanza).
Cass. civ. n. 47889/2013
La dimostrazione di fatti o circostanze favorevoli alla parte privata dichiarante non può essere fornita in sede processuale mediante autocertificazione. (Fattispecie in materia di prova della sussistenza delle condizioni per la riabilitazione).
Cass. civ. n. 39809/2008
Ai fini della riabilitazione da misura di prevenzione, il giudice deve accertare non tanto l'assenza di ulteriori elementi negativi, bensì prove effettive e costanti di buona condotta ; ne consegue che, mentre il totale silenzio sulla condotta dell'istante risulta insufficiente a fornire prove effettive e costanti di buona condotta, qualsiasi nota negativa in ordine al suo comportamento costituisce prova esattamente contraria a quella richiesta dal legislatore. (Fattispecie relativa ad istanza di riabilitazione, in relazione a misura di prevenzione, presentata da persona nei cui confronti era intervenuta una sentenza di condanna per abusi edilizi ).
Cass. civ. n. 46270/2007
Le condanne e le denunce per fatti successivi alla sentenza cui si riferisce l'istanza di riabilitazione non sono automaticamente ostative alla concessione della stessa, pur potendo essere valutate per trarre da esse, in considerazione della natura e gravità dei nuovi reati, elementi di persuasione in ordine al giudizio globale, positivo o negativo, di mantenimento della buona condotta e di conseguimento dell'emenda.
Cass. civ. n. 22775/2007
In sede di pronuncia su una domanda di riabilitazione, la prova della buona condotta necessita della acquisizione di indici che abbiano un significato univoco di recupero del condannato ad un corretto, anche se non esemplare, modello di vita, non potendosi per contro riconnettere ad un singolo episodio di intemperanza — che non sia espressivo di una generale condotta di vita — valore sintomatico di non completamento dell'emenda. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale il Tribunale di sorveglianza aveva respinto l'istanza di riabilitazione, basando la valutazione negativa su un unico episodio di ingiurie, senza valutare il contesto dello stesso e il generale modello di vita seguito dall'istante).
Cass. civ. n. 43433/2005
In tema di riabilitazione è meramente apparente la motivazione del provvedimento concessivo, consistente nell'impiego in un modulo prestampato, recante la mera pedissequa riproduzione della formulazione della norma di cui all'art. 179 c.p., nella parte in cui essa determina le condizioni per una pronuncia favorevole o contraria, senza alcuna personalizzazione dello stampato da parte del giudice. (Nel caso di specie il modulo faceva generico riferimento alle condizioni di legge per denegare la riabilitazione e conteneva una mera indicazione, inserita a penna, di una nota «in atti»).
Cass. civ. n. 47715/2004
Nell'ipotesi di applicazione di pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, ai fini del calcolo del termine quinquennale previsto per la riabilitazione occorre avere riguardo non solo alla data di espiazione della pena detentiva, ma anche a quella di pagamento della pena pecuniaria, giacché anche quest'ultima contribuisce, allo stesso titolo, a costituire la pena principale del reato.
Cass. civ. n. 44668/2004
Le condanne — e, a maggior ragione, le denunzie — per fatti posteriori a quelli oggetto dell'istanza non possono essere ritenute, di per sé, ostative all'applicazione dell'istituto della riabilitazione, in assenza di una precisa indagine, condotta dal giudice, circa le circostanze, la consistenza, la portata e il carattere degli episodi in esame sotto il profilo della loro sintomaticità della permanenza di atteggiamenti antisociali, da porsi peraltro in relazione con ogni altro aspetto della condotta complessiva del richiedente.
Cass. civ. n. 7178/2000
La competenza ad emettere provvedimento di riabilitazione in relazione alle misure di prevenzione appartiene funzionalmente alla corte d'appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che ha disposto l'applicazione della misura.
Cass. civ. n. 4731/2000
In tema di condizioni per la riabilitazione, mentre, da un lato, la impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato non va intesa in senso restrittivo e cioè come conseguenza della sola impossidenza economica (ma ricomprende tutte le situazioni non imputabili al condannato che, comunque, gli impediscono l'adempimento delle obbligazioni civili, al quale è tenuto al fine di conseguire il beneficio richiesto), dall'altro, si deve ritenere sussistente a carico dell'interessato uno specifico onere probatorio, in base al quale egli è tenuto alla dimostrazione dell'emenda e della condotta di ravvedimento successiva alla condanna. (Nell'enunciare il principio sopra riportato, la Suprema Corte ha precisato che non occorre, sul punto, una rigorosa dimostrazione, essendo sufficiente anche un mero principio di prova, che sia comunque tale da sollecitare il ricorso ad autonomi poteri di indagine da parte del giudice, poteri che ben possono essere attivati dalla dimostrazione che il condannato si è adoperato per la ricerca degli eredi del danneggiato, dalla prova dell'avvenuto contatto con costoro, dalla acquisizione di una dichiarazione liberatoria proveniente dagli stessi, ecc.).
Cass. civ. n. 4255/2000
In presenza di una istanza di riabilitazione avanzata da un soggetto residente all'estero, spetta al giudice acquisire, attraverso i canali istituzionali, ogni informazione utile sulla condotta tenuta dal medesimo dopo la condanna durante il periodo di tempo di permanenza in Italia, spetta invece allo stesso istante, per il periodo di permanenza all'estero, fornire documentazione idonea a consentire la decisione sul merito, da presentare nel termine all'uopo fissato dal giudice; l'attribuzione di un onere latamente probatorio all'interessato è compatibile con la natura del procedimento in esame, essenzialmente di volontaria giurisdizione, nel quale non sono previsti strumenti istituzionali per accedere alle dette notizie.
Cass. pen. n. 1147 del 3 maggio 2000
In tema di riabilitazione, l'adempimento delle obbligazioni civili ha valore dimostrativo dell'emenda del condannato, onde la stessa non può essere concessa se il richiedente si sia limitato semplicemente ad affermare di non essere riuscito a reperire le parti offese, anche perché a tale impossibilità potrebbe ovviarsi mediante un'offerta reale.
Cass. civ. n. 833/2000
La competenza ad emettere provvedimento di riabilitazione in relazione alle misure di prevenzione appartiene al Tribunale di sorveglianza avente giurisdizione nel distretto di corte d'appello in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha disposto l'applicazione della misura.
Cass. civ. n. 5470/1999
In sede di pronuncia su una domanda di riabilitazione, la personalità dell'istante va verificata alla luce di tutto quanto accaduto nel periodo intermedio fra quello del fatto per il quale è pronuncia negativa (sia essa di condanna o di applicazione di misura di prevenzione) e quello della decisione. In tale valutazione globale bisogna ricercare e trovare non tanto un'assenza di ulteriori elementi negativi, bensì delle prove effettive e costanti di buona condotta. Ne consegue che, mentre il totale silenzio sulla sua condotta risulta insufficiente a fornire prove effettive e costanti di buona condotta, qualsiasi nota negativa del di lui comportamento costituisce prova esattamente contraria a quella richiesta dal legislatore per concedergli una patente di buona condotta atta, addirittura, a cancellare gli effetti penali di precedenti condanne. (Fattispecie relativa ad istanza di riabilitazione, in relazione a misura di sorveglianza speciale di p. s. presentata da persona nei cui confronti pendevano due procedimenti penali, rispettivamente per evasione fiscale e per concorso in alterazione di stato).
Cass. civ. n. 3644/1998
Ai fini della riabilitazione del condannato, il mancato pagamento della pena pecuniaria è un fatto che, per la sua ambiguità, non assume, in modo automatico e ineluttabile, il significato di mancato ravvedimento del colpevole e non è, pertanto, idoneo ad escludere il requisito della buona condotta. Ed invero, al colpevole la legge non richiede, per la riabilitazione, il compimento di atti positivi di particolare rilievo morale o sociale, ma semplicemente la prova di essersi reinserito pienamente nella comunità, rispettandone, nei limiti del possibile, le regole, attraverso l'applicazione assidua al lavoro, un tenore di vita onesto e corretto e l'abbandono assoluto di ogni rapporto illecito.
Cass. civ. n. 1485/1998
È ammissibile l'istanza di riabilitazione limitata ad alcune sentenze di condanna, per le quali sia maturato il termine di cui all'art. 179 c.p., mentre la presenza di condanne per fatti posteriori alle sentenze cui si riferisce l'istanza di riabilitazione va presa in considerazione dal giudice competente solo in ordine alla valutazione di merito circa il requisito della buona condotta.
Cass. civ. n. 5768/1996
Quantunque la pendenza di procedimenti penali non possa ritenersi, di per sè, preclusiva della riabilitazione, assume, tuttavia, rilevanza, al fine di valutare la prova costante ed effettiva di buona condotta, il loro esito, in quanto, in caso di accertata condanna, sussiste l'obbligo del giudice di spiegare le ragioni in base alle quali la condanna stessa viene ritenuta compatibile con la prova della buona condotta.
Cass. civ. n. 1274/1996
A norma dell'art. 179 c.p. la riabilitazione può essere concessa quando, in presenza degli altri presupposti di legge, il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. La condotta da considerarsi è quella successiva alla condanna, e la valutazione di essa non può fondarsi sui precedenti penali dell'arrestato.
Cass. civ. n. 4414/1994
In materia di riabilitazione, la denunzia e le condanne riportate dal riabilitando dopo l'emissione delle sentenze oggetto dell'istanza di riabilitazione non escludono di per sé solo il requisito della buona condotta, essendo invece indispensabile che il giudice di merito ricavi da tali accadimenti il convincimento, logicamente corretto, che non sussiste l'anzidetto requisito e motivi in tal senso la conseguente decisione.
Cass. civ. n. 1831/1994
Costituisce motivazione meramente apparente del provvedimento con il quale viene concessa la riabilitazione, l'impiego, in un modulo a stampa, della locuzione «risulta . . . che il condannato ha dato prove effettive e costanti di buona condotta», senza alcuna esplicitazione in ordine alla natura ed al contenuto di tali asserite condotte e senza alcuna integrazione e personalizzazione, sul punto, dello stampato, recante la predisposizione di espressione riproducente pedissequamente la formulazione della norma (art. 179, primo comma, ult. parte, c.p.), nella parte in cui essa determina le condizioni per una pronuncia favorevole.
Cass. civ. n. 1589/1994
Un decreto penale, emesso nel quinquennio successivo alla condanna per la quale si chiede la riabilitazione, non è, di per sé, ostativo alla concessione di quest'ultima. (In motivazione, la Suprema Corte ha affermato che è sempre necessaria un'analisi circa la natura, l'entità, la valenza sintomatica del nuovo reato al fine di poter escludere quella buona condotta che è requisito indispensabile della riabilitazione).
Cass. civ. n. 4519/1993
Le condanne o le denunzie per fatti posteriori a quelli ai quali si riferisce l'istanza di riabilitazione non sono di per sé ostative alla concessione di tale beneficio, ma occorre che il giudice di merito conduca una penetrante indagine sui fatti posti a base dei relativi procedimenti e sull'esito del giudizio, indicando, nel caso di reiezione della domanda, gli specifici elementi dai quali è tratto il giudizio in ordine all'assenza del ravvedimento del riabilitando.
Cass. civ. n. 4158/1993
Ai fini dell'accertamento della buona condotta richiesta per la riabilitazione, difetta di qualsiasi fondamento logico e di esperienza l'affermazione che la frequentazione di pregiudicati o di tossicodipendenti non merita di essere considerata negativamente, allorché tale frequentazione avvenga in un piccolo centro di paese. La bontà della condotta di cui all'art. 179 c.p., richiedendo comportamenti significativi del ravvedimento del condannato, non si concilia con i rapporti che si instaurano con persone di dubbi costumi e di dubbia moralità perché con ciò il soggetto non mostra di rifuggire da concezioni di vita irregolari di cui le suddette persone sono portatrici.
Cass. civ. n. 3630/1993
In tema di riabilitazione non viene soddisfatto l'obbligo della motivazione quando il giudice di merito si limiti ad accettare acriticamente le informazioni di polizia relative alla condotta serbata dal riabilitando. In tale ipotesi, infatti, si attribuisce alla polizia di sicurezza un compito che è proprio del giudice, cioè la valutazione del comportamento del condannato, ed il cui espletamento deve consistere nell'analisi anche di elementi concreti riferiti a fatti storici e non di generici, anche se qualificati, apprezzamenti, così da pervenire in modo organico a un meditato giudizio.
Cass. civ. n. 2125/1993
Il mancato adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato non è ostativo alla concessione della riabilitazione quando derivi dall'impossibilità di prestare le dette obbligazioni, ossia quando il condannato dimostri di non essere in condizioni di effettuarne l'adempimento — nel senso che, pur non essendo indigente, non dispone di mezzi economico-patrimoniali sufficienti al riguardo — o quando le parti offese rinunciano al risarcimento o siano irreperibili. La dichiarazione di fallimento del debitore e la successiva sua ammissione al concordato fallimentare, poi omologato ed eseguito, costituiscono prova dello stato di insolvenza dello stesso e della di lui impossibilità di adempiere in maniera integrale anche le obbligazioni civili nascenti dal reato.
Cass. civ. n. 1145/1993
Affinché le condanne per fatti posteriori a quelli cui si riferisce l'istanza di riabilitazione possano essere ritenute preclusive di quest'ultima, è necessario che il giudice conduca una penetrante indagine sui fatti posti a base di tali procedimenti indicando gli specifici elementi da cui è tratto il giudizio dell'assenza del ravvedimento del riabilitando, fondato su un ragionamento esauriente, ancorché sintetico e immune da fratture logiche. (Nella specie è stato ritenuto corretto il rigetto dell'istanza di riabilitazione, motivato non già con il meccanico riferimento a condanna successiva ai fatti cui l'istanza si riferiva (peraltro coperta da amnistia), quanto alla sua sintomaticità dell'assenza di prove di buona condotta, avvalorata anche dalla radiazione dell'istante dell'albo professionale).
Cass. civ. n. 3906/1992
La semplice esistenza di una o più denunce o la sola pendenza di un procedimento penale a carico dell'istante non vale a legittimare il diniego della riabilitazione.
Cass. civ. n. 1132/1992
Il rigetto della richiesta di riabilitazione non può essere motivato facendo riferimento ad un decreto penale anteriore alle condanne per le quali era stata chiesta la riabilitazione ed a procedimenti penali di cui non è stato accertato l'esito, senza considerare i fatti oggetto di questi procedimenti in relazione anche agli altri elementi acquisiti, in modo da giungere ad una valutazione complessiva circa l'esistenza o meno delle prove della buona condotta.
Cass. civ. n. 80/1992
In tema di riabilitazione, è priva di motivazione l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che rigetta la richiesta dell'interessato indicando riassuntivamente le cause ritenute ostative alla concessione della riabilitazione, senza l'indicazione del loro contenuto, in modo da porre il giudice di legittimità nelle condizioni di non poter eseguire il controllo sulla completezza, la correttezza e l'assenza di vizi logici. (Nella specie la Corte di cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto ostative alla concessione della riabilitazione l'inadempimento nei confronti della parte civile, per quanto dovutole in relazione al fatto di cui alla sentenza di condanna, e la condotta successiva non «assiduamente corretta», del condannato essendo stato l'istante querelato per reato poi dichiarato estinto per intervenuta amnistia).
Cass. civ. n. 1805/1990
In tema di decorrenza del termine previsto per la riabilitazione dall'art. 179 c.p. nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa, conseguendo l'estinzione del reato all'impossibilità di eseguire la pena per il decorso del termine previsto dall'art. 163 c.p., tale impossibilità, siccome l'estinzione stessa, non possono che retroagire al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna posto che l'evento dedotto in condizione (mancata commissione, nei cinque anni per i delitti e nei due anni per le contravvenzioni, di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole in una con l'adempimento degli obblighi imposti) s'è avverato.