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Art. 179 — Condizioni per la riabilitazione

Art. 179 — Condizioni per la riabilitazione

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  1. 1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza [ 215 ], tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato [ 235 ] ovvero di confisca [ 240 ], e il provvedimento non sia stato revocato;
  2. 2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato [ 185, 186 ], salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 52493/2016

In tema di riabilitazione del condannato per fatti di criminalità organizzata, la frequentazione da parte dello stesso di soggetti pregiudicati e di persone inserite negli ambienti della criminalità organizzata, è incompatibile con l’accertamento della buona condotta, richiesto quale presupposto per l’accoglimento dell’istanza.

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Cass. pen. n. 37829/2015

In tema di riabilitazione, deve escludersi che l’inosservanza dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo possa costituire, di per sé, un elemento ostativo alla concessione del beneficio, in difetto della valutazione di ulteriori elementi dimostrativi del mancato ravvedimento del condannato. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’inadempimento deve essere considerato unitamente ad altri elementi come il fatto per cui era stato imposto l’ordine demolitorio, i destinatari di tale ordine, la sua eseguibilità e le ragioni dell’inottemperanza).

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Cass. pen. n. 47889/2013

La dimostrazione di fatti o circostanze favorevoli alla parte privata dichiarante non può essere fornita in sede processuale mediante autocertificazione. (Fattispecie in materia di prova della sussistenza delle condizioni per la riabilitazione).

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Cass. pen. n. 1507/2013

In tema di riabilitazione, la valutazione del comportamento dell’interessato ai fini della verifica del requisito della buona condotta deve comprendere non solo il periodo di tre anni dall’esecuzione o dall’estinzione della pena inflitta, ma anche quello successivo, fino alla data della decisione sull’istanza presentata.

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Cass. pen. n. 44574/2010

Il termine triennale per la concessione della riabilitazione decorre, in caso di condanna a pena condonata, dalla data del provvedimento di legge che concede il beneficio e non da quello giurisdizionale che lo applica.

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Cass. pen. n. 23902/2010

La concessione della riabilitazione in tema di rapina richiede che il condannato provi di avere adempiuto al risarcimento integrale non solo del danno cagionato dall’impossessamento della cosa, ma anche di quello fisico e morale prodotto con l’attentato, attraverso la violenza o le minacce, alla incolumità personale o alla libertà individuale della persona offesa.

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Cass. pen. n. 15147/2009

L’istanza di riabilitazione può essere presentata, pur nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa, quando siano decorsi almeno tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza, senza che occorra attendere il decorso del termine di cinque anni per l’operatività dell’effetto estintivo della pena, correlato alla sospensione condizionale.

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Cass. pen. n. 45768/2008

La previsione di un termine di almeno otto anni per la concedibilità della riabilitazione in caso di recidiva aggravata trova applicazione solo se detta recidiva sia stata accertata con sentenza di condanna. (Nella specie, è stata dichiarata l’illegittimità del provvedimento del presidente del Tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto l’inammissibilità dell’istanza di riabilitazione, proposta prima del decorso dell’indicato termine, da un soggetto condannato, con riconoscimento della recidiva qualificata, con decreto penale).

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Cass. pen. n. 45765/2008

Il divieto di concessione della riabilitazione al condannato che non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato non viene meno nel caso in cui sia maturato il termine di prescrizione delle stesse obbligazioni.

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Cass. pen. n. 39809/2008

Ai fini della riabilitazione da misura di prevenzione, il giudice deve accertare non tanto l’assenza di ulteriori elementi negativi, bensì prove effettive e costanti di buona condotta; ne consegue che, mentre il totale silenzio sulla condotta dell’istante risulta insufficiente a fornire prove effettive e costanti di buona condotta, qualsiasi nota negativa in ordine al suo comportamento costituisce prova esattamente contraria a quella richiesta dal legislatore. (Fattispecie relativa ad istanza di riabilitazione, in relazione a misura di prevenzione, presentata da persona nei cui confronti era intervenuta una sentenza di condanna per abusi edilizi ).

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Cass. pen. n. 18852/2008

L’impossibilità, per il condannato istante per la riabilitazione, di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato non può essere identificata con la pendenza di una causa civile relativa alle obbligazioni stesse. (In motivazione, la S.C. ha precisato che una causa civile non può che essere riferita alla volontà delle parti e che se la pretesa dell’una fosse ritenuta sproporzionata dall’altra, questa avrebbe sempre la possibilità di corrispondere, nelle more del procedimento, quanto ritenuto dovuto ).

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Cass. pen. n. 7115/2008

Ai fini dell’individuazione del termine per la concessione della riabilitazione, non deve tenersi conto della condanna per fatti non più costituenti reato per abolitio criminis. (Nel caso di specie, è stata esclusa l’applicabilità del termine previsto dall’art. 179, comma secondo, c.p., in relazione ad una sentenza di condanna per emissione di assegni a vuoto che aveva ritenuto sussistente la recidiva ex art. 99, comma quarto, c.p.).

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Cass. pen. n. 46270/2007

Le condanne e le denunce per fatti successivi alla sentenza cui si riferisce l’istanza di riabilitazione non sono automaticamente ostative alla concessione della stessa, pur potendo essere valutate per trarre da esse, in considerazione della natura e gravità dei nuovi reati, elementi di persuasione in ordine al giudizio globale, positivo o negativo, di mantenimento della buona condotta e di conseguimento dell’emenda.

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Cass. pen. n. 43000/2007

In tema di riabilitazione, l’adempimento dell’obbligo risarcitorio non è condizionato dalla proposizione della richiesta della persona danneggiata e spetta all’interessato l’iniziativa della consultazione con quest’ultima per l’individuazione di un’adeguata offerta riparatoria. (La Corte ha precisato che il principio deve trovare applicazione pur quando danneggiata e persona offesa sia la P.A., nella specie un’amministrazione comunale, in riferimento ad un delitto di abuso di ufficio finalizzato alla realizzazione di un ingiusto vantaggio patrimoniale).

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Cass. pen. n. 39468/2007

L’impossibilità, per il condannato istante per la riabilitazione, di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato comprende tutte le situazioni a lui non ascrivibili, che gli impediscano l’esatta osservanza dell’obbligo cui è tenuto per conseguirla, non potendosi frapporre ingiustificato ostacolo al suo reinserimento sociale qualora abbia dato prova, con la condotta tenuta, di esserne meritevole.

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Cass. pen. n. 36232/2007

In tema di condizioni per la riabilitazione, l’impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato, da valutare non solo come impossidenza economica, ma anche alla luce delle situazioni che di fatto impediscono al condannato di adempiere, non esclude la sussistenza, a suo carico, di un preciso onere probatorio, in base al quale egli è tenuto alla dimostrazione dell’emenda e della condotta di ravvedimento successiva alla condanna.

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Cass. pen. n. 28683/2007

Ai fini del conseguimento della riabilitazione in relazione a reato connesso a concessione edificatoria illecitamente ottenuta, è onere del condannato, per realizzare la condizione dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni civili che non risultino già individuate ex actis sollecitare nelle forme previste l’Amministrazione competente alla valutazione del danno e all’accettazione della somma risarcitoria conseguentemente determinata, in quanto l’indebita concessione produce un danno che, se non quantificabile da un punto di vista economico, è sicuramente valutabile da un punto di vista equitativo in relazione alla gravità della lesione dell’interesse della collettività.

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Cass. pen. n. 28469/2007

La riabilitazione opera anche con riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, in quanto, ai sensi dell’art. 179 c.p., come modificato dall’art. 3, comma primo, lett. a) L. 11 giugno 2004, n. 145 il termine minimo per chiedere la riabilitazione è di tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è in altro modo estinta, sicchè il condannato potrebbe avere interesse ad ottenere la riabilitazione prima che maturi in termine di cinque anni previsto dall’art. 445, secondo comma, c.p.p. per l’estinzione del delitto.

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Cass. pen. n. 22775/2007

In sede di pronuncia su una domanda di riabilitazione, la prova della buona condotta necessita della acquisizione di indici che abbiano un significato univoco di recupero del condannato ad un corretto, anche se non esemplare, modello di vita, non potendosi per contro riconnettere ad un singolo episodio di intemperanza — che non sia espressivo di una generale condotta di vita — valore sintomatico di non completamento dell’emenda. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale il Tribunale di sorveglianza aveva respinto l’istanza di riabilitazione, basando la valutazione negativa su un unico episodio di ingiurie, senza valutare il contesto dello stesso e il generale modello di vita seguito dall’istante).

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Cass. pen. n. 20650/2007

In tema di riabilitazione, la riduzione da cinque a tre anni, per effetto della novella introdotta con L. n. 145 del 2004, del termine con decorrenza, fuori dal caso di esecuzione, dal giorno di estinzione in altro modo della pena principale e necessario per la concessione del beneficio, non ha comportato l’implicita modifica per equiparazione del termine quinquennale previsto per l’estinzione del reato in caso di condanna con sospensione condizionale.

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Cass. pen. n. 35714/2006

Ai fini della riabilitazione del condannato, non ha efficacia liberatoria in ordine all’adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato la mancata richiesta di risarcimento del danno da parte della persona offesa che non può essere considerata equivalente alla rinuncia. (Nella specie, relativa ad istanza di riabilitazione da condanna per abuso di ufficio, il condannato aveva trasmesso al Comune, persona offesa del delitto, un assegno, non rifiutato, di 5.000 euro, erroneamente ritenuto dal giudice di merito satisfattivo, in assenza di indicazioni in senso contrario, delle pretese risarcitorie della P.O.).

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Cass. pen. n. 18030/2006

Tra le obbligazioni civili derivanti da reato che il condannato deve soddisfare per ottenere la riabilitazione va compresa anche quella del pagamento delle spese processuali che deve essere soddisfatta nel rispetto della regola della solidarietà. Pertanto tra i condannati per lo stesso reato o per reati connessi l’obbligazione non si estingue con il pagamento pro quota ma con il pagamento per l’intero importo.

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Cass. pen. n. 7269/2006

In tema di riabilitazione, la dimostrazione, spettante al condannato e idonea a prevalere sull’onere all’adempimento stabilito dall’art. 179, ultimo comma n. 2, c.p., di non avere potuto adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato, deve fondarsi su dati oggettivi, relativi agli introiti disponibili e al carico familiare, e non può ritenersi raggiunta con un’autocertificazione generica, di contenuto valutativo, con la quale si faccia riferimento a un concetto di sufficienza delle entrate limitata al mantenimento della famiglia, implicante un giudizio meramente soggettivo che non consente al tribunale un controllo di conformità al vero.

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Cass. pen. n. 44934/2005

In tema di riabilitazione, in caso di condanna a pena condizionalmente sospesa, per determinare la decorrenza del termine allo spirare del quale, a norma dell’art. 179 c.p., può essere presa in esame la richiesta, occorre fare riferimento al momento in cui risulti passata in giudicato la sentenza di condanna, e non al termine stabilito per l’estinzione del reato.

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Cass. pen. n. 43433/2005

In tema di riabilitazione è meramente apparente la motivazione del provvedimento concessivo, consistente nell’impiego in un modulo prestampato, recante la mera pedissequa riproduzione della formulazione della norma di cui all’art. 179 c.p., nella parte in cui essa determina le condizioni per una pronuncia favorevole o contraria, senza alcuna personalizzazione dello stampato da parte del giudice. (Nel caso di specie il modulo faceva generico riferimento alle condizioni di legge per denegare la riabilitazione e conteneva una mera indicazione, inserita a penna, di una nota «in atti»).

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Cass. pen. n. 9755/2005

Ai fini della riabilitazione, l’attivazione per l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non deve essere valutata solo alla stregua delle regole proprie del c.c., ma anche quale onere imposto al condannato in funzione del valore dimostrativo dell’emenda.

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Cass. pen. n. 47715/2004

Nell’ipotesi di applicazione di pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, ai fini del calcolo del termine quinquennale previsto per la riabilitazione occorre avere riguardo non solo alla data di espiazione della pena detentiva, ma anche a quella di pagamento della pena pecuniaria, giacché anche quest’ultima contribuisce, allo stesso titolo, a costituire la pena principale del reato.

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Cass. pen. n. 46933/2004

Ai fini del conseguimento della riabilitazione, l’adempimento dell’obbligazione del risarcimento del danno è condizione prevista dalla legge e discendente dal fatto stesso del reato, sicchè non occorre che essa risulti dalla sentenza di condanna.

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Cass. pen. n. 44668/2004

Le condanne — e, a maggior ragione, le denunzie — per fatti posteriori a quelli oggetto dell’istanza non possono essere ritenute, di per sé, ostative all’applicazione dell’istituto della riabilitazione, in assenza di una precisa indagine, condotta dal giudice, circa le circostanze, la consistenza, la portata e il carattere degli episodi in esame sotto il profilo della loro sintomaticità della permanenza di atteggiamenti antisociali, da porsi peraltro in relazione con ogni altro aspetto della condotta complessiva del richiedente.

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Cass. pen. n. 17952/2004

In tema riabilitazione, sussiste a carico dell’interessato uno specifico onere probatorio di avere fatto quanto in suo potere per adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato ovvero di dimostrare la impossibilità di adempiervi. (Fattispecie relativa alla condanna per il reato di contrabbando, in relazione alla quale l’interessato non aveva adempiuto all’onere di provare di aver versato le imposte evase o di non aver potuto adempiervi).

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Cass. pen. n. 665/2002

In tema di riabilitazione, non è ostativo alla concessione del beneficio il mancato adempimento delle obbligazioni civili nascenti da condanna relativa alla violazione della normativa in materia di stupefacenti, sotto il profilo del ristoro delle spese sostenute dal comune per il recupero dei tossicodipendenti, qualora il riabilitando non sia stato posto in condizione di attivarsi per provvedere all’eliminazione delle conseguenze civili della condotta criminosa, in assenza di qualsivoglia richiesta da parte dell’ente locale o di qualche significativa indicazione in sentenza, in ordine ad entità e modalità del risarcimento.

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Cass. pen. n. 43423/2001

La riabilitazione speciale prevista per i minorenni dall’art. 24 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, sopravvissuto all’entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988, può essere concessa solo in relazione ad istanza presentata dall’interessato prima del compimento del venticinquesimo anno di età, superato il quale per la riabilitazione non può prescindersi dalla verifica delle condizioni generali stabilite dall’art. 179 c.p. e, quindi, dall’adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato.

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Cass. pen. n. 25525/2001

In tema di domanda di riabilitazione proposta ai sensi dell’art. 179, comma 4, n. 2, c.p., dal condannato che intende dimostrare l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato, non è consentito al Presidente del collegio di dichiarare «de plano» l’inammissibilità della richiesta, ai sensi dell’art. 666, comma 2, c.p.p., ma è necessario che si dia luogo ad un giudizio di merito sull’esistenza delle obbligazioni civili non soddisfatte e sulla capacità economica posseduta dal richiedente.

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Cass. pen. n. 4255/2000

In presenza di una istanza di riabilitazione avanzata da un soggetto residente all’estero, spetta al giudice acquisire, attraverso i canali istituzionali, ogni informazione utile sulla condotta tenuta dal medesimo dopo la condanna durante il periodo di tempo di permanenza in Italia, spetta invece allo stesso istante, per il periodo di permanenza all’estero, fornire documentazione idonea a consentire la decisione sul merito, da presentare nel termine all’uopo fissato dal giudice; l’attribuzione di un onere latamente probatorio all’interessato è compatibile con la natura del procedimento in esame, essenzialmente di volontaria giurisdizione, nel quale non sono previsti strumenti istituzionali per accedere alle dette notizie.

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Cass. pen. n. 3372/2000

Tra le condizioni essenziali per il conseguimento della riabilitazione deve farsi rientrare non solo l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, ma anche il pagamento delle spese di giustizia, il cui inadempimento è sintomatico — una volta che il condannato abbia interamente soddisfatto le prime e non abbia ottenuto la remissione del debito — dell’assenza del requisito della buona condotta.

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Cass. pen. n. 1147/2000

In tema di riabilitazione, l’adempimento delle obbligazioni civili ha valore dimostrativo dell’emenda del condannato, onde la stessa non può essere concessa se il richiedente si sia limitato semplicemente ad affermare di non essere riuscito a reperire le parti offese, anche perché a tale impossibilità potrebbe ovviarsi mediante un’offerta reale.

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Cass. pen. n. 685/2000

In tema di condizioni per la riabilitazione, l’impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato ricomprende tutte le situazioni non addebitabili al condannato che gli impediscano l’adempimento cui è tenuto per conseguire il beneficio, non potendosi frapporre ingiustificato ostacolo al reinserimento sociale del riabilitando che abbia, per altro verso, dato prova, con la buona condotta tenuta, di essere meritevole della riabilitazione.

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Cass. pen. n. 57/2000

In tema di riabilitazione l’articolo 179 c.p. richiede due condizioni positive: il decorso di cinque o di dieci anni per i recidivi reiterati dal giorno dell’esecuzione della pena principale ovvero dell’estinzione della stessa e l’aver dato prova effettiva e costante di buona condotta. Ed invero dette condizioni sono ontologicamente diverse e indipendenti, una avendo natura temporale e l’altra natura comportamentale, sicché il comportamento sintomatico che il giudice deve prendere in considerazione a tali fini non ha limiti di tempo, salvo quello iniziale dato dalla esecuzione o estinzione della pena per cui si chiede la riabilitazione.

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Cass. pen. n. 833/2000

La competenza ad emettere provvedimento di riabilitazione in relazione alle misure di prevenzione appartiene al Tribunale di sorveglianza avente giurisdizione nel distretto di corte d’appello in cui ha sede l’autorità giudiziaria che ha disposto l’applicazione della misura.

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Cass. pen. n. 7178/2000

La competenza ad emettere provvedimento di riabilitazione in relazione alle misure di prevenzione appartiene funzionalmente alla corte d’appello nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria che ha disposto l’applicazione della misura.

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Cass. pen. n. 4731/2000

In tema di condizioni per la riabilitazione, mentre, da un lato, la impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato non va intesa in senso restrittivo e cioè come conseguenza della sola impossidenza economica (ma ricomprende tutte le situazioni non imputabili al condannato che, comunque, gli impediscono l’adempimento delle obbligazioni civili, al quale è tenuto al fine di conseguire il beneficio richiesto), dall’altro, si deve ritenere sussistente a carico dell’interessato uno specifico onere probatorio, in base al quale egli è tenuto alla dimostrazione dell’emenda e della condotta di ravvedimento successiva alla condanna. (Nell’enunciare il principio sopra riportato, la Suprema Corte ha precisato che non occorre, sul punto, una rigorosa dimostrazione, essendo sufficiente anche un mero principio di prova, che sia comunque tale da sollecitare il ricorso ad autonomi poteri di indagine da parte del giudice, poteri che ben possono essere attivati dalla dimostrazione che il condannato si è adoperato per la ricerca degli eredi del danneggiato, dalla prova dell’avvenuto contatto con costoro, dalla acquisizione di una dichiarazione liberatoria proveniente dagli stessi, ecc.).

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Cass. pen. n. 5048/1999

In tema di riabilitazione, qualora sia certa ed incontestata la percezione di un reddito da parte dell’interessato, quest’ultimo deve dimostrare quantomeno un suo intento risarcitorio in misura compatibile con le proprie entrate e per l’ipotesi in cui egli assuma un’inesigibilità assoluta è tenuto ad allegare elementi oggettivi concernenti gli introiti disponibili ed il carico familiare: solo in tal modo è consentito al giudice di merito il necessario controllo circa la ricorrenza della condizione posta dall’articolo 179, comma quarto n. 2, c.p. per la concessione del beneficio in questione.

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Cass. pen. n. 3002/1999

In tema di riabilitazione, qualora il condannato non abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, spetta a lui dimostrare di essersi trovato nell’impossibilità di farlo. Tale dimostrazione deve basarsi su elementi oggettivi, non essendo all’uopo sufficiente una generica autocertificazione; e ciò pur considerando la possibilità, per il tribunale, di svolgere indagini al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza circa le condizioni economiche dell’interessato, atteso che tale facoltà, rientrante nel potere discrezionale del giudice di merito, deve comunque trovare un aggancio negli elementi di prova offerti dall’interessato stesso.

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Cass. pen. n. 5470/1999

In sede di pronuncia su una domanda di riabilitazione, la personalità dell’istante va verificata alla luce di tutto quanto accaduto nel periodo intermedio fra quello del fatto per il quale è pronuncia negativa (sia essa di condanna o di applicazione di misura di prevenzione) e quello della decisione. In tale valutazione globale bisogna ricercare e trovare non tanto un’assenza di ulteriori elementi negativi, bensì delle prove effettive e costanti di buona condotta. Ne consegue che, mentre il totale silenzio sulla sua condotta risulta insufficiente a fornire prove effettive e costanti di buona condotta, qualsiasi nota negativa del di lui comportamento costituisce prova esattamente contraria a quella richiesta dal legislatore per concedergli una patente di buona condotta atta, addirittura, a cancellare gli effetti penali di precedenti condanne. (Fattispecie relativa ad istanza di riabilitazione, in relazione a misura di sorveglianza speciale di p. s. presentata da persona nei cui confronti pendevano due procedimenti penali, rispettivamente per evasione fiscale e per concorso in alterazione di stato).

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Cass. pen. n. 5751/1999

In tema di riabilitazione, l’esito positivo del c.d. periodo legale di prova ex art. 178 e 179 c.p. non comporta, di per sé, la concessione del beneficio in quanto il ravvedimento, che deve essere processualmente certo e storicamente costante, non postula soltanto la non commissione di reati ma anche la doverosa astensione da comportamenti moralmente riprovevoli e da condotte oggettivamente sintomatiche, con il tenore di vita, di pericolosità sociale, ex art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto giuridicamente corretto il diniego di riabilitazione dalla sorveglianza speciale a soggetto gravato da numerosi precedenti giudiziari rispetto a quelli posti a base della misura e, altresì, destinatario di una successiva diffida del questore, data la presunzione di pericolosità sociale, implicita in detto provvedimento che, sintomatico di una concreta condotta negativa, rimane condizione di procedibilità per l’applicazione di una ulteriore sorveglianza speciale).

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Cass. pen. n. 3644/1998

Ai fini della riabilitazione del condannato, il mancato pagamento della pena pecuniaria è un fatto che, per la sua ambiguità, non assume, in modo automatico e ineluttabile, il significato di mancato ravvedimento del colpevole e non è, pertanto, idoneo ad escludere il requisito della buona condotta. Ed invero, al colpevole la legge non richiede, per la riabilitazione, il compimento di atti positivi di particolare rilievo morale o sociale, ma semplicemente la prova di essersi reinserito pienamente nella comunità, rispettandone, nei limiti del possibile, le regole, attraverso l’applicazione assidua al lavoro, un tenore di vita onesto e corretto e l’abbandono assoluto di ogni rapporto illecito.

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Cass. pen. n. 1485/1998

È ammissibile l’istanza di riabilitazione limitata ad alcune sentenze di condanna, per le quali sia maturato il termine di cui all’art. 179 c.p., mentre la presenza di condanne per fatti posteriori alle sentenze cui si riferisce l’istanza di riabilitazione va presa in considerazione dal giudice competente solo in ordine alla valutazione di merito circa il requisito della buona condotta.

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Cass. pen. n. 2314/1997

In tema di riabilitazione, ai fini della verifica del requisito della buona condotta, la valutazione del comportamento tenuto dall’interessato deve comprendere non solo il periodo minimo di cinque anni dall’esecuzione o dall’estinzione della pena inflitta, ma anche quello successivo, fino alla data della decisione sulla istanza prodotta, per cui, qualora il condannato abbia, per un primo periodo, tenuto cattiva condotta e successivamente, per un periodo di cinque anni o superiore, dato prove effettive e costanti di buona condotta, la possibilità della riabilitazione non può ritenersi preclusa dalla iniziale condotta negativa, dovendo la valutazione essere attuata globalmente, tenendosi conto anche, e soprattutto, del comportamento tenuto nell’ultimo quinquennio.

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Cass. pen. n. 316/1997

Poiché alla riabilitazione non sono di ostacolo, di per se stesse, eventuali condanne riportate successivamente alla sentenza cui specificamente la richiesta di riabilitazione si riferisce, per determinare la decorrenza del termine allo spirare del quale, a norma dell’art. 179 c.p.p., può essere presa in esame la richiesta (di norma cinque anni o, in caso di recidiva, dieci anni) occorre fare riferimento al momento in cui risulti eseguita o si sia in altro modo estinta la pena principale portata dalla sentenza per cui la riabilitazione è stata chiesta.

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Cass. pen. n. 6400/1996

La dimostrazione, da parte del condannato, di non aver potuto adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato, idonea a prevalere sull’onere all’adempimento indicato dall’art. 179, ultimo comma, n. 2, c.p., come presupposto necessario per la riabilitazione, deve consistere in elementi oggettivi concernenti gli introiti disponibili e il carico familiare, e non può ritenersi raggiunta con un’autocertificazione generica, di contenuto valutativo, con la quale si faccia riferimento a un concetto di sufficienza delle entrate limitata al mantenimento della famiglia, implicante un giudizio meramente soggettivo che non consente al tribunale un controllo di conformità al vero.

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Cass. pen. n. 4367/1996

In tema di riabilitazione, i termini stabiliti dall’art. 179 c.p., decorrono, nel caso di condanna all’ergastolo, dalla scadenza dei cinque anni dalla data del provvedimento di concessione della liberazione condizionale, verificandosi solo alla detta data, ai sensi dell’art. 177, comma secondo, c.p., e non a quella di emanazione del suindicato provvedimento, l’effetto estintivo al quale fa riferimento il citato art. 179 stesso codice. (In motivazione, a sostegno di detto principio, la S.C. ha, fra l’altro, rilevato che, altrimenti costituendo il regime di libertà vigilata al quale il condannato è sottoposto durante la liberazione condizionale, una prosecuzione del rapporto esecutivo, giusta quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 282/89, detta prosecuzione, con le relative limitazioni della libertà personale, risulterebbe, ex post, priva di titolo giuridico).

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Cass. pen. n. 1274/1996

A norma dell’art. 179 c.p. la riabilitazione può essere concessa quando, in presenza degli altri presupposti di legge, il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. La condotta da considerarsi è quella successiva alla condanna, e la valutazione di essa non può fondarsi sui precedenti penali dell’arrestato.

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Cass. pen. n. 820/1996

Presupposto necessario per la concessione della riabilitazione è che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta, serbando, dopo la condanna, un comportamento rispettoso delle leggi e delle regole di comune convivenza. Ne consegue che non può ritenersi meritevole del beneficio in questione il soggetto che, successivamente alla condanna, sia stato più volte denunciato per reati di vario genere, anche se le diverse denunzie non sono ancora sfociate in sentenze di condanna definitive. Ed invero, ai fini della concessione della riabilitazione, ben possono essere valutati fatti storicamente accertati costituenti ipotesi di reato riferibili al richiedente senza necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, in quanto quel che conta è la valutazione globale della condotta del richiedente al fine di stabilire se lo stesso — prescindendo dall’accertamento giudiziale della sua responsabilità — abbia dato prova di essere rispettoso delle leggi e delle norme di comportamento che regolano la società civile.

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Cass. pen. n. 5768/1996

Quantunque la pendenza di procedimenti penali non possa ritenersi, di per sè, preclusiva della riabilitazione, assume, tuttavia, rilevanza, al fine di valutare la prova costante ed effettiva di buona condotta, il loro esito, in quanto, in caso di accertata condanna, sussiste l’obbligo del giudice di spiegare le ragioni in base alle quali la condanna stessa viene ritenuta compatibile con la prova della buona condotta.

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Cass. pen. n. 4721/1995

Ai fini della concessione della riabilitazione in relazione al reato di furto aggravato consumato mediante l’uccisione di un esemplare di fauna selvatica appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato (art. 1, L. 27 dicembre 1977, n. 968), grava sull’interessato, per realizzare la condizione dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni civili di cui all’art. 179, comma 4, n. 2, c.p., l’onere di sollecitare nelle forme previste l’amministrazione competente alla valutazione del danno ed all’accettazione della somma risarcitoria conseguentemente quantificata: la sottrazione al servizio pubblico della tutela dell’ambiente faunistico verificatasi con il cosiddetto furto venatorio, ha prodotto un danno, se non quantificabile da un punto di vista economico, sicuramente valutabile da un punto di vista equitativo in relazione alla gravità della lesione dell’interesse della collettività.

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Cass. pen. n. 823/1995

Ai fini del decorso del maggior termine per la riabilitazione, occorre che la recidiva sia contestata e ritenuta in una sentenza di condanna emessa in sede di giudizio di cognizione. Non è sufficiente, pertanto, che essa risulti da un certificato del casellario giudiziale, che riporti una condanna emessa in sede di emissione di decreto penale di condanna diventato esecutivo.

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Cass. pen. n. 1378/1995

In tema di concessione della riabilitazione, quando il reato in relazione al quale essa viene richiesta è estinto per amnistia, il termine quinquennale previsto dall’art. 179 c.p. assume rilevanza dalla emissione del provvedimento giudiziale di applicazione della causa estintiva, che ha mera natura dichiarativa, per cui i relativi effetti retroagiscono al momento della emissione del provvedimento generale di clemenza. Nessuna rilevanza può avere il fatto che la pena estinta sia una pena pecuniaria per la quale l’amministrazione non aveva ancora avviato la procedura esecutiva di esazione non mettendo così l’imputato in condizione di pagare dal momento del passaggio in giudicato della sentenza fino al verificarsi della causa estintiva.

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Cass. pen. n. 350/1995

In tema di riabilitazione, nel caso in cui neanche si prospetti che l’istante versi in una situazione di impossibilità ad adempiere, né si fornisca un inizio di prova idonea a dimostrare che lo stesso si sia in qualsiasi maniera attivato nei confronti della persona offesa dalla condotta delittuosa posta da lui in essere in danno di questa al fine di ristorarla dei danni materiali e morali a lei provocati, è irrilevante la circostanza — nella specie dedotta dal ricorrente come revoca di costituzione di parte civile, ma, invece, trattasi di remissione di querela — dalla quale non potrebbe ricavarsi l’avvenuta emenda del soggetto, sottostante alla soddisfazione dell’esigenza materiale voluta dal legislatore. Né la mancata richiesta di risarcimento della persona offesa, non equivalendo a rinuncia, potrebbe, di per sè, esplicare efficacia liberatoria in ordine all’omesso adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato che impedisce la concessione della riabilitazione.

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Cass. pen. n. 1831/1994

Costituisce motivazione meramente apparente del provvedimento con il quale viene concessa la riabilitazione, l’impiego, in un modulo a stampa, della locuzione «risulta… che il condannato ha dato prove effettive e costanti di buona condotta», senza alcuna esplicitazione in ordine alla natura ed al contenuto di tali asserite condotte e senza alcuna integrazione e personalizzazione, sul punto, dello stampato, recante la predisposizione di espressione riproducente pedissequamente la formulazione della norma (art. 179, primo comma, ult. parte, c.p.), nella parte in cui essa determina le condizioni per una pronuncia favorevole

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Cass. pen. n. 1589/1994

Un decreto penale, emesso nel quinquennio successivo alla condanna per la quale si chiede la riabilitazione, non è, di per sé, ostativo alla concessione di quest’ultima. (In motivazione, la Suprema Corte ha affermato che è sempre necessaria un’analisi circa la natura, l’entità, la valenza sintomatica del nuovo reato al fine di poter escludere quella buona condotta che è requisito indispensabile della riabilitazione).

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Cass. pen. n. 640/1994

Il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato non osta alla concessione della riabilitazione quando esso derivi, come risulta dal quarto comma n. 2 dell’art. 179 c.p., dall’impossibilità di adempiere, ossia quando il condannato dimostri di non essere in condizioni di adempiere, nel senso che egli, pur non essendo indigente, non dispone di mezzi patrimoniali che gli consentano di eseguire il risarcimento stesso senza subire un sensibile sacrificio o le parti offese abbiano rinunciato al risarcimento oppure siano irreperibili. In definitiva, la suddetta impossibilità, non potendosi frapporre un ingiustificato ostacolo al reinserimento sociale del riabilitando che abbia, per altro verso, dato prova, attraverso la buona condotta tenuta, di essere meritevole della riabilitazione, non va intesa in senso restrittivo, ma deve essere valutata in relazione a tutti quegli eventi che comunque possono impedire l’adempimento.

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Cass. pen. n. 4737/1994

In tema di condizioni per la riabilitazione, l’impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato, di cui all’art. 179, quarto comma, n. 2 c.p., ricomprende tutte le situazioni non addebitabili al condannato che gli impediscono l’adempimento cui è tenuto al fine di conseguire il beneficio.

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Cass. pen. n. 4414/1994

In materia di riabilitazione, la denunzia e le condanne riportate dal riabilitando dopo l’emissione delle sentenze oggetto dell’istanza di riabilitazione non escludono di per sé solo il requisito della buona condotta, essendo invece indispensabile che il giudice di merito ricavi da tali accadimenti il convincimento, logicamente corretto, che non sussiste l’anzidetto requisito e motivi in tal senso la conseguente decisione.

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Cass. pen. n. 4362/1994

In tema di riabilitazione, non vale a dimostrare l’impossibilità economica del condannato di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato la mera produzione del verbale di udienza del giudizio di sfratto per morosità.

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Cass. pen. n. 4331/1994

In tema di riabilitazione non può riconoscersi valore preclusivo alla concessione del beneficio a fatti successivi alle sentenze per cui la riabilitazione viene richiesta se isolatamente riguardati e senza l’esame della loro portata sintomatica negativa in ordine alla condotta complessiva del soggetto. (Nella specie la corte ha annullato il provvedimento che aveva negato la riabilitazione senza esaurientemente motivare circa l’incidenza di un reato contravvenzionale, dichiarato estinto per amnistia, sul requisito della buona condotta).

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Cass. pen. n. 4519/1993

Le condanne o le denunzie per fatti posteriori a quelli ai quali si riferisce l’istanza di riabilitazione non sono di per sé ostative alla concessione di tale beneficio, ma occorre che il giudice di merito conduca una penetrante indagine sui fatti posti a base dei relativi procedimenti e sull’esito del giudizio, indicando, nel caso di reiezione della domanda, gli specifici elementi dai quali è tratto il giudizio in ordine all’assenza del ravvedimento del riabilitando.

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Cass. pen. n. 4158/1993

Ai fini dell’accertamento della buona condotta richiesta per la riabilitazione, difetta di qualsiasi fondamento logico e di esperienza l’affermazione che la frequentazione di pregiudicati o di tossicodipendenti non merita di essere considerata negativamente, allorché tale frequentazione avvenga in un piccolo centro di paese. La bontà della condotta di cui all’art. 179 c.p., richiedendo comportamenti significativi del ravvedimento del condannato, non si concilia con i rapporti che si instaurano con persone di dubbi costumi e di dubbia moralità perché con ciò il soggetto non mostra di rifuggire da concezioni di vita irregolari di cui le suddette persone sono portatrici.

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Cass. pen. n. 3794/1993

In tema di riabilitazione, l’attivarsi del reo al fine della eliminazione, per quanto possibile, di tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa costituisce condizione imprescindibile per l’ottenimento del beneficio, anche nel caso in cui nel processo penale sia mancata la costituzione di parte civile e non vi sia stata quindi alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato.

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Cass. pen. n. 3630/1993

In tema di riabilitazione non viene soddisfatto l’obbligo della motivazione quando il giudice di merito si limiti ad accettare acriticamente le informazioni di polizia relative alla condotta serbata dal riabilitando. In tale ipotesi, infatti, si attribuisce alla polizia di sicurezza un compito che è proprio del giudice, cioè la valutazione del comportamento del condannato, ed il cui espletamento deve consistere nell’analisi anche di elementi concreti riferiti a fatti storici e non di generici, anche se qualificati, apprezzamenti, così da pervenire in modo organico a un meditato giudizio.

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Cass. pen. n. 3588/1993

L’effetto dell’estinzione della pena — previsto dall’ultimo comma dell’art. 47 dell’ordinamento penitenziario quale conseguenza dell’effetto positivo del periodo di affidamento in prova al servizio sociale — deve essere rapportato alla sola pena detentiva e non anche a quella pecuniaria; ed invero tale disposizione — nonostante la genericità dell’espressione usata («l’effetto positivo del periodo di prova estingue la pena ed ogni altro effetto penale») — non avendo riguardo specificamente agli effetti penali della condanna (a differenza di quanto risulta invece nel testo letterale dell’art. 178 c.p. sulla riabilitazione), deve essere interpretata alla luce dell’intera norma che, nei commi precedenti, fa riferimento alla sola pena detentiva. (Nella fattispecie, il tribunale di sorveglianza, a seguito dell’esito positivo del periodo di affidamento in prova al servizio sociale, aveva ritenuto estinta non solo la pena detentiva ma anche quella pecuniaria che rimaneva ancora in gran parte da espiare mediante pagamento della relativa somma ed aveva quindi concesso la riabilitazione al condannato, ritenendo decorso il termine stabilito per la riabilitazione stessa. La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso del procuratore generale il quale aveva denunciato l’erroneità della ritenuta estinzione della pena pecuniaria, ha affermato il principio di cui in massima).

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Cass. pen. n. 3162/1993

La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle. Al fine di dimostrare tale impossibilità, colui che abbia tratto lucro dall’azione delittuosa compiuta deve innanzitutto provare di non aver potuto, per una qualche ragione, usufruire dei proventi del reato; deve altresì dimostrare, nel caso in cui abbia svolto (e o svolga) attività lavorativa, che il modesto reddito — appena sufficiente per il proprio sostentamento e per quello dei suoi stretti congiunti — non gli ha consentito di risarcire, neppure in minima parte, le vittime del reato da lui commesso.

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Cass. pen. n. 2382/1993

L’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, stabilito come presupposto della riabilitazione dall’art. 179, quarto comma, n. 2, c.p., ha valore dimostrativo dell’emenda del condannato e non deve essere valutato sotto il profilo strettamente civilistico, essendo sufficiente che risulti la volontà di adempiere, anche in minima parte, secondo le possibilità economiche del soggetto interessato. L’assoluta impossibilità di adempiere dev’essere provata da colui che richiede la riabilitazione ed il relativo apprezzamento fatto dal giudice di merito sfugge al sindacato di legittimità, ove sia basato su corrente argomentazioni, non inficiate da vizi logici.

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Cass. pen. n. 2125/1993

Il mancato adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato non è ostativo alla concessione della riabilitazione quando derivi dall’impossibilità di prestare le dette obbligazioni, ossia quando il condannato dimostri di non essere in condizioni di effettuarne l’adempimento — nel senso che, pur non essendo indigente, non dispone di mezzi economico-patrimoniali sufficienti al riguardo — o quando le parti offese rinunciano al risarcimento o siano irreperibili. La dichiarazione di fallimento del debitore e la successiva sua ammissione al concordato fallimentare, poi omologato ed eseguito, costituiscono prova dello stato di insolvenza dello stesso e della di lui impossibilità di adempiere in maniera integrale anche le obbligazioni civili nascenti dal reato.

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Cass. pen. n. 1821/1993

Atteso il carattere meramente dichiarativo del provvedimento giurisdizionale di applicazione dell’indulto, deve ritenersi che il termine previsto dall’art. 179 c.p. per la concessione della riabilitazione decorra, in caso di pena condonata, non dalla data in cui il detto provvedimento è divenuto esecutivo, sebbene da quella di entrata in vigore del decreto di clemenza.

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Cass. pen. n. 1145/1993

Affinché le condanne per fatti posteriori a quelli cui si riferisce l’istanza di riabilitazione possano essere ritenute preclusive di quest’ultima, è necessario che il giudice conduca una penetrante indagine sui fatti posti a base di tali procedimenti indicando gli specifici elementi da cui è tratto il giudizio dell’assenza del ravvedimento del riabilitando, fondato su un ragionamento esauriente, ancorché sintetico e immune da fratture logiche. (Nella specie è stato ritenuto corretto il rigetto dell’istanza di riabilitazione, motivato non già con il meccanico riferimento a condanna successiva ai fatti cui l’istanza si riferiva (peraltro coperta da amnistia), quanto alla sua sintomaticità dell’assenza di prove di buona condotta, avvalorata anche dalla radiazione dell’istante dell’albo professionale).

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Cass. pen. n. 606/1993

Non può riconoscersi valore preclusivo della concessione della riabilitazione alla condanna successiva alla sentenza per la quale la riabilitazione è richiesta, se isolatamente riguardata e senza valutazione del contenuto, che va invece esaminato nella sua portata sintomatica e posto in relazione, per un più ampio giudizio, a quant’altro possa riguardare la condotta complessiva del soggetto.

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Cass. pen. n. 5260/1993

In tema di riabilitazione il maggior termine di dieci anni previsto dall’art. 179 c.p.p. per la concessione dell’anzidetto beneficio ai recidivi qualificati, decorre, nel caso di pluralità di sentenze di condanna, dalla data in cui la pena inflitta con l’ultima di esse è stata espiata o si è altrimenti estinta, anche se la recidiva sia stata riconosciuta con una sentenza precedente.

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Cass. pen. n. 3549/1992

Ai fini della decorrenza del termine per la concessione della riabilitazione, il provvedimento giudiziale applicativo di un provvedimento di clemenza ha natura meramente dichiarativa, per cui gli effetti dell’estinzione del reato retroagiscono alla data di emissione del secondo. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso del P.M., la Suprema Corte ha osservato che non poteva essere condiviso l’assunto che non era decorso il termine quinquennale di cui all’art. 179 c.p. (condizioni per la riabilitazione) per essere stato il provvedimento applicativo dell’amnistia impropria emesso nel 1988).

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Cass. pen. n. 2995/1992

Poiché il diritto al risarcimento del danno morale conseguente a reato si trasmette, anche in assenza di determinazione del quantum, agli eredi della persona offesa, non è concedibile, ostandovi il disposto di cui all’art. 179 comma quarto n. 2 c.p., la riabilitazione al soggetto che, pur essendo stati rintracciati i detti eredi (nella specie trattavasi del coniuge della persona offesa), non abbia effettuato né offerto di effettuare il risarcimento, in loro favore, del danno in questione.

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Cass. pen. n. 2803/1992

Il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato è ostativo alla concessione della riabilitazione. La dimostrazione da parte del condannato di trovarsi nell’impossibilità di adempiervi, per incapacità economica, non può essere superata col riferimento a mezzi economici costituenti il profitto del reato per cui viene richiesta la riabilitazione appartenente al soggetto passivo del reato stesso. L’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato deve, infatti, avvenire con mezzi di cui il condannato possa disporre legittimamente per ciascuna delle obbligazioni da adempiere. (Fattispecie di riabilitazione richiesta per il reato di bancarotta fraudolenta).

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Cass. pen. n. 1132/1992

Il rigetto della richiesta di riabilitazione non può essere motivato facendo riferimento ad un decreto penale anteriore alle condanne per le quali era stata chiesta la riabilitazione ed a procedimenti penali di cui non è stato accertato l’esito, senza considerare i fatti oggetto di questi procedimenti in relazione anche agli altri elementi acquisiti, in modo da giungere ad una valutazione complessiva circa l’esistenza o meno delle prove della buona condotta.

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Cass. pen. n. 80/1992

In tema di riabilitazione, è priva di motivazione l’ordinanza del tribunale di sorveglianza che rigetta la richiesta dell’interessato indicando riassuntivamente le cause ritenute ostative alla concessione della riabilitazione, senza l’indicazione del loro contenuto, in modo da porre il giudice di legittimità nelle condizioni di non poter eseguire il controllo sulla completezza, la correttezza e l’assenza di vizi logici. (Nella specie la Corte di cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto ostative alla concessione della riabilitazione l’inadempimento nei confronti della parte civile, per quanto dovutole in relazione al fatto di cui alla sentenza di condanna, e la condotta successiva non «assiduamente corretta», del condannato essendo stato l’istante querelato per reato poi dichiarato estinto per intervenuta amnistia).
In tema di riabilitazione, non può essere ritenuto indicativo di cattiva condotta il solo fatto della presentazione di una querela contro l’istante per reato dichiarato estinto per amnistia. La presentazione della querela e l’estinzione del reato per amnistia sono entrambi elementi di giudizio neutri, nel senso che dal secondo non è possibile inferire l’infondatezza dell’accusa e dal primo non è possibile far discendere la dimostrazione della sua fondatezza, e ciò nemmeno ai fini dell’accertamento di una buona o cattiva condotta del querelato. (Nella specie la Corte di cassazione ha annullato con rinvio, per carenza di motivazione, l’ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto ostativa alla concessione della riabilitazione la non «assiduamente corretta condotta dell’istante, considerato il fatto di cui alla querela» per reato estinto per amnistia).
In tema di riabilitazione, per potersi valutare il mancato risarcimento dei danni a favore della parte offesa, o comunque l’omessa tacitazione delle sue ragioni creditorie, alla stregua di un elemento condizionante la concessione della riabilitazione, occorre accertare se il debito sia liquido ed esigibile, se vi sia stata quantificazione di esso da parte del creditore, se, in sintesi, l’inadempimento sia stato volontario o non già, per qualsiasi ragione, necessitato (dalla constatata povertà del debitore, dalla inesistenza di richieste risarcitorie da parte del creditore, dalla impossibilità di quantificare il danno nel silenzio della sentenza o da altri elementi capaci di incidere sulla volontarietà dell’inadempimento in questione).

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Cass. pen. n. 3906/1992

La semplice esistenza di una o più denunce o la sola pendenza di un procedimento penale a carico dell’istante non vale a legittimare il diniego della riabilitazione.

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Cass. pen. n. 1765/1991

Il tossicodipendente attivo e refrattario all’intrapresa di un programma di recupero non può essere considerato «di buona condotta» e non può quindi essere riabilitato, quando abbia subito in precedenza condanna penale, potendosi soltanto ammettere, a temperamento di tale principio, la possibilità di una prova contraria relativa all’esistenza di un comportamento sociale che, nonostante la tossicodipendenza, rientri nei canoni di quella che è comunemente definita come «buona condotta». A maggior ragione, poi, non può essere considerato di buona condotta il soggetto che, senza essere tossicodipendente (e senza essere mosso, ovviamente da risconoscibili intenti di recupero), frequenti abitualmente i tossicodipendenti nei luoghi nei quali costoro usano riunirsi e, addirittura, venga trovato in possesso di sostanze stupefacenti. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso diniego di riabilitazione, non è risultato essere stata fornita una prova di positiva valenza, sotto il profilo della buona condotta, del comportamento del ricorrente, tale da obliterare il dato negativo della tossicodipendenza).

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Cass. pen. n. 4509/1991

Il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato non osta alla concessione della riabilitazione quando esso derivi, come risulta dal quarto comma n. 2 dell’art. 179 c.p., dall’impossibilità di adempiere, ossia quando il condannato dimostri di non essere in condizioni di adempiere, nel senso che egli, pur non essendo indigente, non dispone di mezzi patrimoniali che gli consentano di eseguire il risarcimento stesso senza subire un sensibile sacrificio; o le parti offese abbiano rinunciato al risarcimento oppure siano irreperibili. Il relativo accertamento deve formare oggetto di adeguate indagini allo scopo di non frapporre un ingiustificato ostacolo al reinserimento sociale del riabilitando che abbia, per altro verso, dato prova, attraverso la buona condotta tenuta, di essere meritevole della riabilitazione.

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Cass. pen. n. 1805/1990

In tema di decorrenza del termine previsto per la riabilitazione dall’art. 179 c.p. nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa, conseguendo l’estinzione del reato all’impossibilità di eseguire la pena per il decorso del termine previsto dall’art. 163 c.p., tale impossibilità, siccome l’estinzione stessa, non possono che retroagire al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna posto che l’evento dedotto in condizione (mancata commissione, nei cinque anni per i delitti e nei due anni per le contravvenzioni, di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole in una con l’adempimento degli obblighi imposti) s’è avverato.

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Cass. pen. n. 473/1990

Il termine stabilito dalla legge per poter ottenere la riabilitazione di cui all’art. 179 c.p. relativa ad una condanna in ordine alla quale il condannato sia stato ammesso alla liberazione condizionale, decorre dalla data del provvedimento di ammissione alla liberazione condizionale e non da quella in cui sia stata dichiarata estinta la pena, attesa l’efficacia retroattiva del verificarsi della condizione unicamente alla liberazione medesima.

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