Cass. civ. n. 381 del 10 gennaio 2023

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE


Dirigente - Licenziamento disciplinare - Giusta causa - Necessità - Esclusione - Giustificatezza - Sufficienza - Conseguenze.


In tema di licenziamento disciplinare del dirigente, rilevando la giustificatezza del recesso che non si identifica con la giusta causa, a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti con la generalità dei lavoratori, il licenziamento non deve necessariamente costituire una "extrema ratio", da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrini l'affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2119
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 9665/2019

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