14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1589 del 23 maggio 1994
Posted at 19:59h
in Massimario
Testo massima n. 1
Un decreto penale, emesso nel quinquennio successivo alla condanna per la quale si chiede la riabilitazione, non è, di per sé, ostativo alla concessione di quest’ultima. [ In motivazione, la Suprema Corte ha affermato che è sempre necessaria un’analisi circa la natura, l’entità, la valenza sintomatica del nuovo reato al fine di poter escludere quella buona condotta che è requisito indispensabile della riabilitazione ].
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