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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1589 del 23 maggio 1994

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1589 del 23 maggio 1994

Testo massima n. 1

Un decreto penale, emesso nel quinquennio successivo alla condanna per la quale si chiede la riabilitazione, non è, di per sé, ostativo alla concessione di quest’ultima. [ In motivazione, la Suprema Corte ha affermato che è sempre necessaria un’analisi circa la natura, l’entità, la valenza sintomatica del nuovo reato al fine di poter escludere quella buona condotta che è requisito indispensabile della riabilitazione ].

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