Cass. pen. n. 4519 del 26 novembre 1993

Testo massima n. 1


Le condanne o le denunzie per fatti posteriori a quelli ai quali si riferisce l'istanza di riabilitazione non sono di per sé ostative alla concessione di tale beneficio, ma occorre che il giudice di merito conduca una penetrante indagine sui fatti posti a base dei relativi procedimenti e sull'esito del giudizio, indicando, nel caso di reiezione della domanda, gli specifici elementi dai quali è tratto il giudizio in ordine all'assenza del ravvedimento del riabilitando.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE