Cass. pen. n. 3630 del 27 ottobre 1993
Testo massima n. 1
In tema di riabilitazione non viene soddisfatto l'obbligo della motivazione quando il giudice di merito si limiti ad accettare acriticamente le informazioni di polizia relative alla condotta serbata dal riabilitando. In tale ipotesi, infatti, si attribuisce alla polizia di sicurezza un compito che è proprio del giudice, cioè la valutazione del comportamento del condannato, ed il cui espletamento deve consistere nell'analisi anche di elementi concreti riferiti a fatti storici e non di generici, anche se qualificati, apprezzamenti, così da pervenire in modo organico a un meditato giudizio.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi