Cass. pen. n. 1132 del 20 maggio 1992
Testo massima n. 1
Il rigetto della richiesta di riabilitazione non può essere motivato facendo riferimento ad un decreto penale anteriore alle condanne per le quali era stata chiesta la riabilitazione ed a procedimenti penali di cui non è stato accertato l'esito, senza considerare i fatti oggetto di questi procedimenti in relazione anche agli altri elementi acquisiti, in modo da giungere ad una valutazione complessiva circa l'esistenza o meno delle prove della buona condotta.
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