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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 18852 del 9 maggio 2008

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 18852 del 9 maggio 2008

Testo massima n. 1

L’impossibilità, per il condannato istante per la riabilitazione, di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato non può essere identificata con la pendenza di una causa civile relativa alle obbligazioni stesse. [ In motivazione, la S.C. ha precisato che una causa civile non può che essere riferita alla volontà delle parti e che se la pretesa dell’una fosse ritenuta sproporzionata dall’altra, questa avrebbe sempre la possibilità di corrispondere, nelle more del procedimento, quanto ritenuto dovuto ].

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