14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 665 del 10 gennaio 2002
Testo massima n. 1
In tema di riabilitazione, non è ostativo alla concessione del beneficio il mancato adempimento delle obbligazioni civili nascenti da condanna relativa alla violazione della normativa in materia di stupefacenti, sotto il profilo del ristoro delle spese sostenute dal comune per il recupero dei tossicodipendenti, qualora il riabilitando non sia stato posto in condizione di attivarsi per provvedere all’eliminazione delle conseguenze civili della condotta criminosa, in assenza di qualsivoglia richiesta da parte dell’ente locale o di qualche significativa indicazione in sentenza, in ordine ad entità e modalità del risarcimento.
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