14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 25525 del 21 giugno 2001
Testo massima n. 1
In tema di domanda di riabilitazione proposta ai sensi dell’art. 179, comma 4, n. 2, c.p., dal condannato che intende dimostrare l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato, non è consentito al Presidente del collegio di dichiarare «de plano» l’inammissibilità della richiesta, ai sensi dell’art. 666, comma 2, c.p.p., ma è necessario che si dia luogo ad un giudizio di merito sull’esistenza delle obbligazioni civili non soddisfatte e sulla capacità economica posseduta dal richiedente.
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