Cass. pen. n. 38633 del 30 settembre 2004
Testo massima n. 1
L'ipoteca legale iscritta in riferimento a processi penali che, secondo quanto disposto dall'art. 241 delle norme transitorie, sono proseguiti con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti, resta disciplinata dalle disposizioni del c.p.p. del 1930 ed i suoi effetti non cessano con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ma solo quando diventa irrevocabile quella di proscioglimento. è pertanto legittima la rinnovazione di una ipoteca legale iscritta in precedenza secondo tale previgente normativa e, alla scadenza del termine della iscrizione — che ha efficacia ventennale secondo il disposto di cui all'art. 2847 c.c. — la competenza a chiedere la rinnovazione spetta al P.M. ai sensi delle disposizioni previgenti, anche se non risulta più pendente il processo penale.