Art. 189 – Codice penale – Ipoteca legale; sequestro

Lo Stato ha ipoteca legale [c.c. 2808 3, 2817] sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento:
1) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;
2) delle spese del procedimento;
3) delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena [188];
4) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;
5) delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno [185], comprese le spese processuali;
6) delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario].

L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca giudiziale [c.c. 2818-2820], dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile [c.p.p. 648].

Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato [c.p.p. 317, 320].

Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento [c.p.p. 648, 650].

Se l'imputato offre cauzione, può non farsi luogo alla iscrizione della ipoteca legale o al sequestro.

Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati [c.c. 2745] rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi [c.c. 2752, 2758, 2759, 2771, 2772].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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