Cass. pen. n. 4291 del 3 novembre 1992

Testo massima n. 1


La statuizione concernente il mantenimento del sequestro a garanzia del pagamento dei crediti di cui all'art. 189 c.p., divenuta irrevocabile con la sentenza emessa in sede di cognizione, non può essere sindacata in sede esecutiva, neppure in base all'art. 260 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, secondo il quale in materia di esecuzione si osservano le disposizioni del nuovo codice di rito anche per i provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore di esso.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE