Cass. pen. n. 38278 del 20 aprile 2023
Testo massima n. 1
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Permesso premio - Condannato per reati ostativi cd. di prima fascia che non ha collaborato con la giustizia - Modifiche all'art. 4-bis ord. pen. apportate con d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 199 del 2022 - Immediata applicabilità ai procedimenti in corso – Sussistenza – Ragioni - Rilevabilità d’ufficio nel giudizio di cassazione - Sussistenza.
In tema di concessione del permesso premio a soggetto condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia" che non abbia collaborato con la giustizia, sono applicabili ai procedimenti in corso le modifiche apportate all'art. 4-bis ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, in ragione della natura processuale delle norme inerenti ai benefici penitenziari, che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, soggiacciono al principio del "tempus regit actum". (In applicazione del principio, la Corte, alla luce dello "ius superveniens" intervenuto in pendenza del giudizio di legittimità, ha annullato con rinvio il rigetto del permesso premio, pronunciato nel vigore della normativa antecedente alla modifica normativa).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis com. 1 CORTE COST. PENDENTE
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter com. 1 CORTE COST.
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter com. 8 CORTE COST.
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST.
Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 1 com. 1 lett. A
Legge 30/12/2022 num. 199 art. 1