Cass. pen. n. 38299 del 13 giugno 2023

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Pericolo di reiterazione di fatti criminosi - Attualità delle condotte contestate - Necessità - Esclusione - Fattispecie.


In tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso dell'imputato che aveva eccepito l'insussistenza del requisito dell'attualità delle esigenze cautelari, in quanto non erano emersi ulteriori e recenti contatti con soggetti disposti a fungere da prestanome per le società coinvolte negli illeciti).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 49453 del 2013

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE