Cass. pen. n. 34782 del 30 aprile 2015

Testo massima n. 1


Per la configurabilità del delitto di attentato per finalità terroristiche o di eversione, ex art. 280 cod. pen., è necessario che la condotta di chi attenta alla vita o alla incolumità di una persona, finalizzata al terrorismo secondo le definizioni di cui all'art. 270 sexies cod. pen., possa, per natura o contesto, arrecare grave danno al Paese ovvero che la stessa, tenuto conto del contesto oggettivo e soggettivo in cui si inserisce, sia volta alla sostanziale deviazione dai principi che regolano l'essenza della vita democratica.

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