Art. 280 – Codice penale – Attentato per finalità terroristiche o di eversione
Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico , attenta alla vita od alla incolumità di una persona , è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.
Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.
Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 565/2025
L'acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia, il quale - come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 160 del 2024 - non è incompatibile, al pari di altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente iscritti o trascritti, con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e della conseguente acquisizione della proprietà da parte dell'usucapente. (Fattispecie in tema di opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dal terzo usucapente nei confronti del creditore ipotecario).
Cass. civ. n. 34069/2024
In tema di successione di leggi processuali nel tempo, in assenza di una disposizione transitoria e in applicazione del principio "tempus regit actum", che regola la successione di norme processuali anche in relazione alle misure cautelari, è legittima l'applicazione degli arresti domiciliari, disposta, dopo l'entrata in vigore dell' art. 280, comma 3-bis, cod. proc. pen. introdotto con legge 24 novembre 2023, n. 168, in relazione al reato di lesioni aggravate ai sensi dell'art. 585, in relazione all'art. 577, comma secondo, cod. pen., commesso anteriormente alla novella.
Cass. civ. n. 20742/2024
Ai fini dell'applicazione della misura cautelare di cui all'art. 282-bis cod. pen., per "casa familiare" deve intendere il luogo dove si è creato il "nucleo familiare", comunque costituito, senza distinzione in ordine al titolo della convivenza. (Fattispecie in cui è stata disposta la predetta misura nei confronti degli indagati che avevano coabitato con la persona offesa nella casa di quest'ultima, al fine di offrirle cura e assistenza, con condivisione di tempi e spazi, tipici del legame familiare).
Cass. civ. n. 11970/2024
Nel delitto di attentato per finalità terroristiche o eversive la condotta si concretizza negli atti idonei e diretti in modo non equivoco a costituire un concreto pericolo per la vita e per l'incolumità anche di una sola persona (in ciò distinguendosi dal delitto di strage), finalizzati al terrorismo o all'eversione dell'ordine democratico. (In motivazione, la Corte ha precisato che le lesioni personali e la morte, che eventualmente ne derivino, costituiscono solo circostanze aggravanti del delitto, imputabili all'agente ove siano prevedibili). (Vedi, n. 11344 del 1993,
Cass. civ. n. 10686/2024
In caso di vendita forzata di un immobile che è oggetto di un provvedimento di assegnazione della casa familiare, il creditore che ha iscritto ipoteca anteriormente alla trascrizione dell'assegnazione può, ex art. 2812, comma 1, c.c., far vendere coattivamente il bene come libero; tuttavia, qualora ciò non accada e l'immobile sia posto in vendita gravato dal diritto di abitazione, tale diritto è opponibile all'aggiudicatario, poiché l'oggetto dell'acquisto e la sua esatta consistenza, nei limiti di quanto determinato dal provvedimento che ha disposto la vendita, sono univocamente percepibili dal pubblico dei potenziali offerenti.
Cass. civ. n. 3742/2024
In caso di valida costituzione di ipoteca sui beni compresi nel fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 169 c.c., tali beni sono sempre espropriabili dal creditore ipotecario per la soddisfazione del credito garantito, ai sensi dell'art. 2808 c.c., senza le limitazioni di cui all'art. 170 c.c.
Cass. civ. n. 1976/2024
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, configura un'ipotesi di ingiustizia formale del titolo custodiale ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. la mancata conferma, ex art. 27 cod. proc. pen., della misura cautelare applicata dal giudice per le indagini preliminari dichiaratosi incompetente in difetto delle condizioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., trattandosi di decisione definitiva favorevole all'indagato, assunta in un procedimento cautelare "de libertate". (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto della richiesta di riparazione per essere stata erroneamente ricondotta ad un'ipotesi di ingiustizia sostanziale la mancata conferma della misura degli arresti domiciliari da parte del giudice competente ex art. 27 cod. proc. pen., che aveva omesso di considerare la valenza di tale provvedimento, caratterizzato, rispetto a quello non confermato, dall'identità della domanda cautelare).
Cass. civ. n. 46387/2023
In tema di misure cautelari personali, sussiste l'interesse ad impugnare quando l'indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità, mentre non rileva la sua mera pretesa all'esattezza teorica della decisione che non realizzi alcun vantaggio pratico. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso l'interesse del ricorrente all'inquadramento del fatto ascrittogli nella più lieve fattispecie di cui dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, poiché la derubricazione non avrebbe avuto alcuna valenza ostativa rispetto alla misura dell'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, nelle more disposta dal riesame in sostituzione di quella degli arresti domiciliari).
Cass. civ. n. 14086/2023
Nel caso in cui l'azione revocatoria fallimentare abbia ad oggetto il trasferimento di un bene gravato da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, l'esecuzione forzata che sia stata successivamente intrapresa dal creditore ipotecario nei confronti del debitore non fallito è opponibile alla procedura concorsuale, essendosi determinato, per effetto della trascrizione della garanzia, un effetto di "cristallizzazione giuridica" che mantiene ancorato il bene alla condizione giuridica in cui si trovava al momento dell'iscrizione medesima, rendendola insensibile agli atti successivamente iscritti o trascritti e conseguentemente consentendo di far salvo l'acquisto da parte dell'aggiudicatario.
Cass. pen. n. 25158/2022
Per integrare il delitto di attentato per finalità terroristiche o eversive di cui all'art. 280 cod. pen. è sufficiente il dolo diretto, ossia che la condotta dell'agente sia intenzionalmente diretta a ledere la vita o l'incolumità di una o più persone, quali beni protetti dalla norma, non essendo, invece, necessario il dolo intenzionale, rappresentato dalla specifica finalità di uccidere o ledere, quale perseguimento dell'evento come scopo finale dell'azione.
Cass. pen. n. 47479/2015
Per integrare il delitto di attentato per finalità terroristiche o eversive di cui all'art. 280 cod. pen., non è sufficiente la sola rappresentazione ed accettazione del rischio dell'evento lesivo, ma è necessario che la condotta dell'agente sia intenzionalmente diretta a ledere la vita o l'incolumità di una persona, quali beni protetti dalla norma.
Cass. pen. n. 34782/2015
Per la configurabilità del delitto di attentato per finalità terroristiche o di eversione, ex art. 280 cod. pen., è necessario che la condotta di chi attenta alla vita o alla incolumità di una persona, finalizzata al terrorismo secondo le definizioni di cui all'art. 270 sexies cod. pen., possa, per natura o contesto, arrecare grave danno al Paese ovvero che la stessa, tenuto conto del contesto oggettivo e soggettivo in cui si inserisce, sia volta alla sostanziale deviazione dai principi che regolano l'essenza della vita democratica.
Cass. pen. n. 28009/2014
Per l'integrazione del delitto di cui all'art. 280 c.p. è necessario il compimento, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di atti idonei diretti in modo non equivoco a provocare morte o lesioni in danno di una persona.
Cass. pen. n. 13088/2008
La responsabilità del partecipe di un gruppo criminale terroristico in ordine al reato fine che qualifica il programma criminoso dell'intera associazione può essere desunta dalle connotazioni strutturali dell'associazione, in particolare dall'articolazione in «cellule » territoriali dalla assai ridotta composizione numerica, dalla forte caratterizzazione ideologica dei militanti da cui deriva la consapevole ed incondizionata adesione al programma, dall'esasperata selettività degli obiettivi prescelti, elementi tali da implicare una partecipazione totalizzante ed il necessario conseguente coinvolgimento di tutti i componenti della cellula nell'impresa criminosa da essa pianificata.
Cass. pen. n. 38260/2007
La speciale circostanza attenuante prevista dall'art. 4, D.L. 15 dicembre 1979 n. 625, conv. con mod. dalla legge 6 febbraio 1980 n. 15, per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, va riconosciuta anche relativamente ai delitti cui non si riferiscono direttamente le condotte collaborative, purchè tali delitti siano stati ispirati da un unico disegno terroristico od eversivo nell'ambito di un gruppo organizzato di cui l'imputato abbia fatto parte, e sempre che la dissociazione si riferisca a tutto il contesto criminale, e la collaborazione si estrinsechi nella comunicazione di tutte le conoscenze sulle realtà materiali e soggettive del gruppo criminale di riferimento. (Nella specie, la Corte ha ritenuto applicabile l'attenuante anche con riferimento ad un reato di attentato definitivamente consumato al momento della collaborazione).
Cass. pen. n. 4036/1996
Il reato di cui all'art. 280 c.p. (attentato per finalità terroristiche o di eversione), ancorché inquadrato nell'ambito dei delitti contro la personalità interna dello Stato (capo 2 del titolo 1 del libro 1 del c.p.), è configurabile anche quando abbia ad oggetto la base militare di un Paese straniero stabilita nel territorio dello Stato in attuazione di accordi di alleanza con quel Paese.
Cass. pen. n. 1737/1994
La configurabilità in concreto di un consenso, in virtù di prevedibilità o previsione, e di una contestuale accettazione di ogni possibile evento successivo e conseguente, costituisce il sostrato delle categorie del dolo alternativo ed eventuale. In tema di banda armata l'estensione dell'oggetto della volontà ad una pluralità di eventi è correlata non già ad una serie indeterminata di illeciti, ma a quella gamma di reati, sia pure di gravità e qualità diverse, prevedibilmente rientranti nel programma operativo della banda armata e raggruppabili attorno ai poli dei reati contro il patrimonio e contro la vita e l'incolumità individuale, ossia in un novero di fatti enucleabili in contestuale previsione ragionata ed in volizione di pari ampiezza. (Fattispecie in tema di banda armata [art. 306 c.p.] ed attentato per finalità terroristiche o di eversione [art. 280 c.p.]. La S.C. ha ritenuto che il giudice di merito aveva correttamente desunto dalla contraffazione del bollettino di pagamento della tassa di circolazione di un veicolo «truccato» operata da un partecipe, dalla militanza di questi nell'organizzazione terroristica, dalla condivisione degli obiettivi tattici e strategici di essa, dalla conoscenza dei metodi di lotta, non alieni dal ricorso ad attentati mortali, secondo le regole di comune esperienza, la configurabilità del dolo alternativo in ordine all'evento omicidiario, ad onta della rigida compartizione vigente nel gruppo criminale, che impediva a membri di rilievo non primario, come l'imputato, la conoscenza del fine ultimo delle condotte loro richieste).
Cass. pen. n. 11344/1993
In tema di attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p., aggiunto dall'art. 2 della L. 6 febbraio 1980, n. 15), caratterizzandosi la detta figura di reato essenzialmente per la presenza delle summenzionate finalità e non per le caratteristiche obiettive delle condotte in cui essa può estrinsecarsi (le quali non si differenziano apprezzabilmente, nella previsione normativa, da quelle che, altrimenti, renderebbero configurabili altre e più comuni ipotesi di reato, quali le lesioni volontarie o l'omicidio, tentati o consumati), ne deriva che, al pari di quanto si verifica con riguardo alle comuni figure di delitto tentato, anche nel delitto di attentato non è determinante la antica e normativamente superata distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi, richiedendosi anche per l'attentato, così come per il tentativo punibile, che gli atti, pur se meramente preparatori, siano tuttavia tali da dimostrarsi, in linea di fatto, come idonei ed inequivocabilmente diretti alla realizzazione di quello che, in assenza della specifica previsione, sarebbe il reato consumato.
Cass. pen. n. 10233/1988
Il concetto di attentato alla vita ed alla incolumità della persona di cui all'art. 280 c.p., introdotto col d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, prescinde dalla verificazione dell'evento, tanto è vero che nella ipotesi in cui si realizzino morte o lesioni queste ne costituiscono circostanze aggravanti. Tale concetto, poi, in sé stesso si distingue dal tentativo di reato poiché prescinde da specifica considerazione degli atti meramente preparatori in quanto essi - purché idonei ed univoci - già fanno parte della condotta criminosa de qua. Il termine attentato va inteso nel significato peculiare (distinto ed autonomo rispetto a quello di «tentativo») di una condotta coincidente con l'intrapreso attacco contro il bene della vita e dell'integrità umana, nel caso di cui all'art. 280 c.p. sorretta dal dolo specifico di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico. Trattasi di condotta che pone in essere un reato di pericolo attraverso una complessità di atti predisposti al fine, sicché il risultato è la conseguenza di una più o meno lunga serie di concatenate azioni umane, ognuna delle quali, se suffragata dall'indispensabile elemento soggettivo, concorre alla realizzazione della condotta tipica di attentato, pur se trattasi di un anello iniziale, sempreché l'azione nel suo complesso risulti idonea, giusta i principi generali sanciti nell'art. 49 c.p., da valutare diversamente rispetto ai reati di danno appunto perché si tratta di reato di pericolo e quindi tenendo conto - ai fini della idoneità - anche del concorso di fattori eventuali, atteso il fine della norma, mirata a prevenire non solo il danno, bensì l'insorgenza di una semplice situazione di pericolo.
Cass. pen. n. 7931/1988
Il delitto di attentato per finalità terroristiche o di eversione, previsto dall'art. 280 c.p., richiede che alla volontà di attentare alla vita o all'incolumità di una persona si aggiunga il dolo specifico di agire nell'ambito di ideologie che abbiano carattere terroristico od eversivo dell'ordine costituito. (Nella fattispecie si è ritenuto che l'uso di armi contro persone inermi, dette a bersaglio solo perché appartenenti a determinate categorie o nazionalità, costituisca azione terroristica).
Cass. pen. n. 1962/1986
Con il quinto comma dell'art. 280 c.p. il legislatore, stabilendo che le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e nel quarto comma dello stesso articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa, ha inteso soltanto vietare il giudizio di comparazione tra le attenuanti eventualmente concesse e le aggravanti delle lesioni gravi o gravissime o della morte delineate nell'art. 280 c.p., senza portare tuttavia nessuna prevenzione all'operatività delle attenuanti sulla pena stabilita in maniera indipendente per il delitto circostanziato.