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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3755 del 14 novembre 1995

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3755 del 14 novembre 1995

Testo massima n. 1

Ai fini della configurabilità del reato di peculato, elemento indispensabile perché il denaro corrisposto dall’Ente pubblico al soggetto privato conservi la natura pubblica è che esso sia sottoposto ad un vincolo di destinazione per finalità pubblica che, generalmente indicato espressamente, può risultare anche implicitamente da elementi sintomatici, quale l’obbligo di rendiconto e di restituzione dei residui di gestione nonché i controlli sulla gestione delle somme. Il solo fatto che, a fronte della dazione del denaro, esista una controprestazione da parte del privato, incaricato di pubblico servizio, non è elemento da solo idoneo ad escludere la natura pubblica del denaro, potendo ravvisarsi delle ipotesi in cui la sola esistenza della controprestazione da parte del privato non esclude che il denaro conservi la sua natura pubblica e, per converso, ipotesi in cui, pur in assenza di una controprestazione, il denaro corrisposto perda detta natura.

Testo massima n. 1

L’erogazione di somme di denaro da parte di un ente pubblico non implica che nella gestione delle medesime si abbia un servizio pubblico: perché ciò si verifichi è necessario che la natura del denaro sia pubblica il che ricorre esclusivamente quando il trasferimento dal suddetto ente nella disponibilità del privato avviene con vincolo di destinazione; tale vincolo può risultare o da espressa disposizione normativa o da manifestazione di volontà della pubblica amministrazione: figure sintomatiche dello stesso sono l’obbligo di rendiconto o di restituzione del residuo di gestione. [ Affermando siffatti principi la Cassazione ha escluso che il presidente e il direttore amministrativo dell’Associazione Nazionale Assistenza Spastici fossero incaricati di un pubblico servizio nella gestione delle somme versate dalla Usl quali corrispettivo di prestazioni sanitarie: al proposito ha rilevato che nella convenzione tra la suddetta associazione e l’ente pubblico mancava una clausola che vincolasse il denaro corrisposto ad una particolare finalità ].

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