Cass. pen. n. 38368 del 04 luglio 2023

Testo massima n. 1


STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - Delitto di importazione di sostanze stupefacenti - Momento in cui si perfeziona - Conclusione dell'accordo - Sufficienza - Acquisizione della materiale detenzione della sostanza - Necessità - Esclusione - Fattispecie.


Il delitto di importazione di sostanze stupefacenti si perfeziona con la conclusione dell'accordo delle parti sull'oggetto e sulle condizioni di vendita della sostanza (quantità, qualità e prezzo), senza che sia necessario che ne segua la consegna all'acquirente. (In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva ritenuto consumato, e non tentato, il delitto in oggetto con il solo invio, da parte dell'acquirente, di un corriere per il ritiro dello stupefacente all'estero, in conformità agli accordi telefonici raggiunti con il fornitore, cui non aveva fatto seguito la materiale consegna della droga).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 486 del 1999

Normativa correlata

DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE