Cass. pen. n. 35150 del 29 settembre 2010
Testo massima n. 1
Non integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che utilizzi arbitrariamente a proprio beneficio l'attività lavorativa prestata dal suo sottoposto, atteso che l'energia umana, non essendo cosa mobile, non è suscettibile di appropriazione.