Cass. civ. n. 3843 del 08 febbraio 2023

Testo massima n. 1


RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione ad ingiunzione fiscale ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 - Cognizione del giudice - Limitazione ai vizi formali dell’atto amministrativo - Esclusione - Accertamento sull’esistenza ed entità del credito - Necessità - Conseguenze - Opposizione circoscritta a vizi formali - Inammissibilità.


L'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 non ha ad oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante; pertanto, la cognizione del giudice non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento, con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, dell'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 23346 del 2022

Normativa correlata

Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

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