Cass. civ. n. 3844 del 08 febbraio 2023
Testo massima n. 1
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA' - IN GENERE Ministero della difesa - Dipendenti civili - Periodo di servizio all’estero - Assegno di sede - Indennità integrativa speciale - Cumulabilità - Esclusione - Fondamento.
Al personale civile del Ministero della difesa, per il periodo di servizio all'estero, non va corrisposta, in aggiunta all'assegno di sede, l'indennità integrativa speciale e ciò in quanto a detti dipendenti, per effetto del rinvio contenuto, dapprima, nell'art. 4 della l. n. 838 del 1973 e, poi, nell'art. 1809 del d.lgs. n. 66 del 2010, si applica l'art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967, come autenticamente interpretato dall'art. 1 bis del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif, dalla l. n. 148 del 2011.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 1 bis CORTE COST.
Legge 14/09/2011 num. 148 CORTE COST.
Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 1809
Legge 27/12/1973 num. 838 art. 4