Avvocato.it

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 36306 del 2 novembre 2006

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 36306 del 2 novembre 2006

Testo massima n. 1

Integra gli estremi del peculato la appropriazione da parte dell’ufficiale giudiziario [ o del messo di conciliazione, incaricato della notificazione di atti ] delle somme relative alla tassa del 10% dovuta dai privati, ai sensi dell’art. 154, comma secondo del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, sui diritti di protesto dei titoli di credito e sulle indennità di trasferta, rispetto alle quali il predetto pubblico ufficiale assume la veste di esattore e, quindi, di depositario di pecunia pubblica per conto dell’Erario. [ Nell’affermare tale principio, la Corte ha aggiunto che a differenti conclusioni deve invece pervenirsi per l’appropriazione dell’eventuale ulteriore somma pari al 95% dell’ammontare complessivo dei proventi eccedenti un determinato livello di retribuzione — cosiddetto «esubero» —, rispetto alla quale l’ufficiale giudiziario assume la veste di mero contribuente e il cui mancato pagamento si risolve in una evasione fiscale ].

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze