Cass. civ. n. 3853 del 08 febbraio 2023
Testo massima n. 1
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI Aspettativa sindacale - Diritto alla contribuzione figurativa - Provvedimento in forma scritta - Necessità - Ragioni.
In tema di aspettativa sindacale non retribuita di cui all'art. 31, comma 3, della l. n. 300 del 1970, l'adozione del provvedimento di collocamento in aspettativa in forma scritta è condizione per l'accredito della contribuzione figurativa, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 564 del 1996; detto onere formale è posto a tutela dello Stato, per consentire all'autorità preposta di verificare, agevolmente e tempestivamente, che l'intervento finanziario sotteso all'accredito figurativo corrisponda alle effettive situazioni per le quali è stato previsto.
Nessuna massima correlata
Normativa correlata
Decreto Legisl. 16/09/1996 num. 564 art. 3 com. 1
Legge 23/04/1981 num. 155 art. 8 com. 8