Cass. civ. n. 3853 del 08 febbraio 2023

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI Aspettativa sindacale - Diritto alla contribuzione figurativa - Provvedimento in forma scritta - Necessità - Ragioni.


In tema di aspettativa sindacale non retribuita di cui all'art. 31, comma 3, della l. n. 300 del 1970, l'adozione del provvedimento di collocamento in aspettativa in forma scritta è condizione per l'accredito della contribuzione figurativa, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 564 del 1996; detto onere formale è posto a tutela dello Stato, per consentire all'autorità preposta di verificare, agevolmente e tempestivamente, che l'intervento finanziario sotteso all'accredito figurativo corrisponda alle effettive situazioni per le quali è stato previsto.

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

Legge 20/05/1970 num. 300 art. 31 com. 3 CORTE COST.
Decreto Legisl. 16/09/1996 num. 564 art. 3 com. 1
Legge 23/04/1981 num. 155 art. 8 com. 8

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