Cass. pen. n. 7495 del 15 febbraio 2013

Testo massima n. 1


In tema di concussione, integra il requisito della costrizione - che costituisce l'elemento oggettivo della fattispecie, così come modificata dall'art. 1, comma 75, legge 6 novembre 2012, n. 190 - qualunque violenza morale, attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolva nella prospettazione, esplicita o implicita, di un male ingiusto, recante alla vittima un danno patrimoniale o non patrimoniale. (In motivazione la Corte ha precisato che il concetto di costrizione non ricomprende l'utilizzo della violenza fisica, incompatibile con l'abuso di qualità o di funzioni).

Testo massima n. 2


L'induzione, che costituisce l'elemento oggettivo della fattispecie di cui all'art. 319 quater c.p., così come introdotta dall'art. 1, comma 75, legge 6 novembre 2012, n. 190, sussiste quando, in assenza di qualsivoglia minaccia, vengano prospettate, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, conseguenze sfavorevoli derivanti dall'applicazione della legge, per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la prospettazione di un male che non si palesa come ingiusto per chi lo subisce giustifica la punizione del soggetto indotto).

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