Cass. pen. n. 4072 del 7 aprile 1994
Testo massima n. 1
Il delitto di corruzione (art. 318 c.p.) non è configurabile nel caso di donativi soltanto se questi, per la loro modicità, escludono la ipotizzabilità di corrispettivo dell'atto di ufficio, previo giudizio di proporzione tra il dono e l'atto medesimo. (Fattispecie in tema di corruzione di un medico del servizio sanitario nazionale).
Testo massima n. 2
Il medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale — in quanto svolge una tipica attività amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico in relazione alle prestazioni, cui il cittadino ha diritto nell'ambito del pubblico servizio sanitario — va ritenuto pubblico ufficiale, esplicando poteri pubblicistici di accertamento e di ammissione eventuale ad ulteriori prestazioni mediante l'esercizio di poteri di certificazione.
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