Art. 318 – Codice penale – Corruzione per l’esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale , che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve , per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa , è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 41150/2025

In tema di corruzione, può essere disposto il sequestro preventivo a fini impeditivi delle somme rinvenute nella disponibilità del privato corruttore, quale prezzo del delitto, nei soli casi in cui sussista il "fumus" dell'avvenuta promessa di tale danaro al pubblico agente in esecuzione dello scambio di natura corruttiva o, comunque, dell'esistenza di un collegamento eziologico, diretto ed essenziale, tra la provvista e il progetto criminoso.

Cass. civ. n. 20255/2025

In tema di patteggiamento, l'integrale restituzione del profitto del reato, in quanto condizione preliminare di ammissibilità del rito alternativo nel caso in cui l'accordo definitorio abbia avuto ad oggetto il delitto di peculato, richiede una necessaria verifica da parte del giudice, non potendosi riconoscere alla confisca per importo corrispondente a quello del profitto efficacia equipollente, con effetto sanante rispetto all'inosservanza della condizione. (In motivazione la Corte ha precisato che l'importo del profitto da restituire, quale condizione di ammissibilità del rito, deve essere quello risultante dall'imputazione, diversamente da quello oggetto della statuizione sulla confisca, che può essere determinato in esito a valutazioni rimesse al giudice procedente).

Cass. civ. n. 10060/2025

In tema di giudizio per cassazione, il rinvio al giudice civile, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., non può essere disposto qualora l'annullamento delle disposizioni o dei capi della sentenza impugnata concernenti l'azione civile dipenda dalla fondatezza del ricorso dell'imputato agli effetti penali. (Fattispecie in cui la Corte, ritenuto fondato il ricorso degli imputati avverso la sentenza di proscioglimento in appello per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili, in ordine alla mancata valutazione degli elementi idonei a fondare una pronuncia assolutoria, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., e alla ritenuta configurabilità di un'aggravante ad effetto speciale, la cui esclusione avrebbe comportato la prescrizione del reato già in primo grado, ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio al giudice penale).

Cass. civ. n. 8246/2025

È tempestiva ed efficace la rinuncia alla prescrizione effettuata dall'imputato con l'atto di appello, nel caso in cui solo la riqualificazione dell'imputazione operata dalla sentenza di primo grado abbia determinato l'estinzione del reato contestato.

Cass. civ. n. 22814/2024

Ai fini della rilevanza della qualifica di pubblico agente dopo la sua cessazione, prevista dall'art. 360 cod. pen., è necessario individuare, con riguardo ai delitti di corruzione, specifici elementi di collegamento tra l'attività compiuta dal "corrotto" nell'esercizio della propria funzione pubblica e l'interesse perseguito dal "corruttore", tali da consentire al primo, sebbene non più in servizio, di soddisfare l'interesse del secondo e di incidere concretamente sulla amministrazione ai fini dell'attuazione del patto corruttivo, in mancanza potendosi configurare la diversa fattispecie di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis cod. pen.

Cass. civ. n. 28227/2023

L'attività del parlamentare italiano che, in rappresentanza della propria Camera di appartenenza, sia membro dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa è qualificabile come attività svolta da un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 cod. pen. per l'esercizio della funzione legislativa e di indirizzo politico o, quanto meno, da un incaricato di pubblico servizio a mente dell'art. 358 cod. pen. per lo svolgimento di compiti di rilevanza pubblicistica. (Fattispecie in tema di corruzione funzionale dichiarata prescritta in appello in cui la Corte, agli effetti della confisca del prezzo del reato, ha escluso che la rilevanza penale della condotta ascritta al parlamentare derivasse dall'inserimento del comma n. 5-quater in seno all'art. 322-bis cod. pen. ad opera della legge n. 9 gennaio 2019, n. 3, la quale ha esteso la punibilità ai componenti dei consessi internazionali in tale norma contemplati, diversi dagli agenti pubblici "nazionali").

Cass. civ. n. 15641/2023

In tema di corruzione, la mera accettazione da parte del pubblico agente di un'indebita utilità a fronte del compimento di un atto discrezionale non integra necessariamente il reato di corruzione propria, dovendosi verificare, in concreto, se l'esercizio dell'attività sia stato condizionato dalla "presa in carico" dell'interesse del privato corruttore, comportando una violazione delle norme attinenti a modi, contenuti o tempi dei provvedimenti da assumere e delle decisioni da adottare, ovvero se l'interesse perseguito sia ugualmente sussumibile nell'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere, nel qual caso la condotta integra il meno grave reato di corruzione per l'esercizio della funzione.

Cass. civ. n. 1245/2023

In tema di corruzione propria, l'atto oggetto del mercimonio deve rientrare nella sfera di competenza o di influenza dell'ufficio cui appartiene il soggetto corrotto, di modo che in relazione ad esso egli possa esercitare una qualche forma di ingerenza, sia pur di mero fatto.

Cass. civ. n. 37653/2021

È configurabile il concorso materiale tra il reato di truffa in danno dello Stato e quello di corruzione, a condizione che gli effetti dell'accordo corruttivo abbiano determinato l'induzione in errore nei confronti di un pubblico ufficiale diverso da quello corrotto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il concorso in quanto gli artifici e raggiri erano stati finalizzati a indurre in errore gli stessi funzionari nei cui confronti era stata riconosciuta la corruzione).

Cass. civ. n. 32401/2019

Integra il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, previsto dall'art.318 cod.pen., lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, realizzato attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata.(Fattispecie in cui risultava la dazione di denaro, in favore di un appartenente alla Guardia di Finanza, da parte di soggetti interessati ad avere informazioni circa gli accertamenti fiscali svolti a carico delle proprie società, ma non anche l'effettivo compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio).

Cass. civ. n. 40347/2018

Integra il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, anche secondo la previgente formulazione dell'art. 318 cod.pen., la condotta del parlamentare che accetti la promessa o la dazione di utilità in relazione all'esercizio della sua funzione e, quindi, per il compimento di un atto del proprio ufficio (In motivazione, la Corte ha precisato che il reato si configura per effetto del mero divieto di ricevere indebite remunerazione per lo svolgimento del "munus publicum" che prescinde dalla giudizio di conformità o meno ai doveri d'ufficio della condotta posta in essere in adempimento dell'accordo corruttivo).

Cass. civ. n. 39008/2016

Non integra il reato di corruzione impropria, secondo la previsione dell'art.318 cod.pen. antecedente alla entrata in vigore della legge 11 giugno 2012 n.190, la condotta del pubblico ufficiale consistita in un generico asservimento agli interessi del privato, qualora non siano determinati o determinabili gli atti in concreto posti in essere a fronte della dazione indebita ricevuta. (In motivazione, la Corte ha precisato che la condotta indicata integra il reato di corruzione impropria attualmente vigente).

Cass. civ. n. 23355/2016

Ai fini della configurabilità del reato di corruzione propria, non è determinante il fatto che l'atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio sia ricompreso nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell'ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza che aveva ricondotto al reato di corruzione la condotta dell'imputato il quale, nella qualità di parlamentare della Repubblica e di leader di partito in sede locale, dietro la promessa di un compenso in denaro, aveva fornito informazioni privilegiate relative a tre gare di appalto, in relazione alle quali non svolgeva alcun ruolo, e si era impegnato ad esercitare pressioni al fine di assicurarne l'aggiudicazione alle società riconducibili al proprio dante causa).

Cass. civ. n. 47271/2014

In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri di ufficio non predefiniti, né specificamente individuabili "ex post", ovvero mediante l'omissione o il ritardo di atti dovuti, integra il reato di cui all'art. 319 cod. pen. e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 cod. pen., il quale ricorre, invece, quando l'oggetto del mercimonio sia costituito dal compimento di atti dell'ufficio. (In motivazione la Corte ha individuato un rapporto di progressione criminosa tra le due fattispecie incriminatrici).

Cass. civ. n. 36859/2013

In tema di delitti di corruzione, l'"atto d'ufficio" non deve essere inteso in senso strettamente formale in quanto esso è integrato anche da un comportamento materiale che sia esplicazione di poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata e presupponga la necessità di una congruità tra esso, in quanto oggetto dell'accordo illecito, e la posizione istituzionale del soggetto pubblico contraente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di corruzione impropria susseguente, come previsto dalla disciplina vigente prima della riforma introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, nella condotta del dipendente di un ente concessionario di pubblico servizio di esazione tributi, che, mediante sollecito telefonico al collega preposto presso un ufficio pubblico al disbrigo di pratiche per rimborsi fiscali, favoriva lo "sblocco" delle stesse).

Cass. civ. n. 13048/2013

Il delitto di corruzione può ritenersi consumato quando fra le parti sia stato raggiunto anche solo un accordo di massima sulla ricompensa da versare in cambio dell'atto o del comportamento del pubblico agente, anche se restino da definire ancora dettagli sulla concreta fattibilità dell'accordo e sulla precisa determinazione del prezzo da pagarsi. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto consumato il delitto di corruzione in atti giudiziari in un caso in cui un avvocato aveva sollecitato l'intervento della polizia, dopo aver già concordato con un giudice di pace il pagamento di una somma di denaro per due sentenze da emettere in procedimenti civili, anche se successivamente per una delle due decisioni si era deciso di rinunciare ad eseguire l'accordo già raggiunto).

Cass. civ. n. 24656/2010

In tema di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, ai fini dell'accertamento della controprestazione offerta dal corruttore, la nozione di "altra utilità" quale oggetto della dazione o della promessa al pubblico ufficiale non va circoscritta soltanto alle utilità di natura patrimoniale, ma comprende tutti quei vantaggi sociali le cui ricadute patrimoniali siano mediate e indirette. (Fattispecie relativa a richieste di sponsorizzazioni, promesse di interessamento e mediazioni politiche effettuate verso soggetti titolari di cariche regionali o ministeriali, e collegate all'incarico di direttore generale di a.s.l. ricoperto dall'indagata).

Cass. civ. n. 33519/2006

In tema di delitto di corruzione, l'accertamento dell'avvenuto pagamento degli eventuali intermediari non consente ex se l'individuazione del momento consumativo del reato, in mancanza di altri elementi che possano ragionevolmente indurre a ritenere che il denaro sia stato «cumulativamente» corrisposto sia per gli intermediari che per il corrotto o, in ogni caso, perchè i primi compensassero quest'ultimo.

Cass. civ. n. 4177/2004

Ai fini della configurabilità tanto delle corruzione impropria, prevista dall'art. 318, comma primo, c.p., quanto di quella propria, prevista dall'art. 319, comma primo, stesso codice, è sufficiente che vi sia stata ricezione della indebita retribuzione o accettazione della relativa promessa, restando quindi indifferente che ad essa abbia fatto poi seguito o meno l'effettivo compimento dell'atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio, in vista del quale la retribuzione è stata elargita o la promessa formulata.

Cass. civ. n. 44787/2003

Sussiste la fattispecie di corruzione impropria prevista dall'art. 318 c.p. quando l'atto amministrativo è adottato nell'esclusivo interesse della pubblica amministrazione, tanto è vero, se non fosse corrisposta la somma di denaro da parte del privato, il comportamento del pubblico ufficiale non sarebbe suscettibile di sanzioni né sotto il profilo penale né sotto quello disciplinare. (Fattispecie relativa al funzionario della Motorizzazione civile che percepiva dai privati somme di denaro per accelerare le pratiche di collaudo di automezzi, incrementando il numero dei collaudi rispetto a quello previsto per ogni singola seduta da un ordine di servizio):.

Cass. civ. n. 3388/2003

In tema di corruzione propria sono atti contrari ai doveri d'ufficio non soltanto quelli illeciti (siccome vietati da atti imperativi) o illegittimi (perché dettati da norme giuridiche riguardanti la loro validità ed efficacia), ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono, per consapevole volontà del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio), dall'osservanza dei doveri istituzionali, espressi in norme di qualsiasi livello, compresi quelli di correttezza e d'imparzialità. Ne consegue, ai fini della distinzione tra corruzione propria ed impropria, che nella prima il pubblico ufficiale, violando anche il solo dovere di correttezza, connota l'atto di contenuto privatistico, così perseguendo esclusivamente o prevalentemente, l'interesse del privato corruttore; nella seconda, invece, il pubblico ufficiale, che accetta una retribuzione per l'unico atto reso possibile dalla sue attribuzioni, viola soltanto il dovere di correttezza.

Cass. civ. n. 45147/2001

Non dà luogo alla configurabilità del reato di peculato la sola utilizzazione dei materiali e delle attrezzature d'ufficio (carta, fotocopiatrici, computers, etc.), per l'effettuazione di un'attività (nella specie, rilascio di certificati) propria dello stesso ufficio a fronte della quale sia stata promessa o corrisposta ai pubblici ufficiali una indebita retribuzione, trattandosi di condotta avente ad oggetto beni di consistenza economica così esigua e così strumentale rispetto al configurabile reato di cui all'art. 318 c.p. (corruzione per atto d'ufficio) da dover essere necessariamente ricompresa nel trattamento criminale di quest'ultimo. (Mass. redaz.).

Cass. civ. n. 6038/1999

Ai fini dell'integrazione dei reati di cui agli articoli 318 e 319 c.p., acquistano la qualità di pubblici ufficiali ai sensi dell'articolo 357 c.p., coloro che concorrono in qualità di organi a formare la volontà e ad attuare gli scopi istituzionali dei consorzi costituiti dai Comuni o dagli altri enti pubblici per i nuclei di sviluppo industriale previsti dalle leggi per il Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978 n. 218). Ed invero il patrimonio di detti consorzi è rappresentato quasi esclusivamente dai conferimenti apportati dai diversi enti pubblici che ne fanno parte, nonché da altre fonti incrementative dei contributi statali ai finanziamenti autorizzati e già concessi dalla abolita Cassa per il Mezzogiorno.

Cass. civ. n. 3945/1999

In tema di reati di corruzione, la evidente sproporzione tra le somme versate e l'attività compiuta (omessa o ritardata) appare indice univoco, sulla base delle più elementari massime di esperienza, della contrarietà agli atti di ufficio di quanto compiuto (omesso o ritardato) dal pubblico ufficiale. Ed invero, il concetto di proporzione — da intendersi nel senso di mancanza di sproporzione manifesta tra la prestazione del privato e quella del pubblico ufficiale — riguarda soltanto la corruzione impropria di cui all'articolo 318 c.p. che richiama la «retribuzione non dovuta» per il compimento di un atto dell'ufficio, e non pure la corruzione propria prevista dall'articolo 319 c.p., relativa al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, in cui non si fa riferimento al concetto di retribuzione, essendo sufficiente che la datio sia correlata all'atto contrario ai doveri di ufficio che il pubblico ufficiale, per l'accordo intervenuto deve compiere o ha compiuto. Il principio di proporzione, infatti, in un delitto caratterizzato dall'inserirsi la condotta in un rapporto sinallagmatico fra le parti contrapposte deve valere non soltanto quando si negoziano atti di ufficio, ma anche quando l'accordo sia in vista del compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, dell'omissione o del ritardo di atti dell'ufficio; in questi ultimi casi, anzi, essendo nella natura delle cose che il risultato debba proporzionalmente elevarsi. Il tutto risulta dal diverso atteggiarsi del sinallagma nelle due ipotesi criminose, ferma restando la corrispettività «funzionale» di ciascuna di esse, comprovata dal fatto che, mentre l'articolo 318 c.p. fa riferimento ad «una retribuzione . . . non dovuta», l'articolo 319 c.p. si limita a riferirsi alla ricezione di «danaro o altra utilità».

Cass. civ. n. 1680/1999

In tema di corruzione, non v'è alcuna incompatibilità logica fra la sussistenza in capo ad un soggetto di un interesse privato ad un affare, e il ruolo dallo stesso rivestito di pubblico ufficiale corrotto (ad opera di altri cointeressati) nell'ambito della procedura amministrativa attinente alla relativa pratica. Invero, affinché, nella corruzione impropria antecedente ricorra il nesso penalmente rilevante fra la promessa corruttiva e l'attività amministrativa contra legem, non è richiesto che la promessa si ponga come causa unica ed esclusiva di quell'attività, essendo all'uopo sufficiente che la promessa sia qualificata dalla finalizzazione a tale attività. Ciò, in quanto è la «motivazione» della promessa che integra il reato, e non la esclusiva dipendenza causale dell'attività (che, in sé, resta fuori della condotta criminosa) dalla promessa stessa.

Cass. civ. n. 12990/1998

Rientra nella fattispecie della corruzione per un atto di ufficio (art. 318 c.p.) il comportamento dell'incaricato di pubblico servizio che, svolgendo compiti preparatori nella procedura di definizione dei rapporti tra privati proponenti e l'ente di appartenenza, percepisca elevate somme di denaro per «agevolare e velocizzare» la conclusione di contratti di compravendita di immobili. In siffatta ipotesi le dazioni di denaro non sono correlate ad atti contrari ai doveri di ufficio, non essendo ravvisabile alcuna violazione delle regole «interne» poste a presidio dello svolgimento del servizio pubblico; al contrario, è riscontrabile la violazione del principio di imparzialità che, connotandosi, soprattutto, come «dovere esterno», è posto a garanzia da favoritismi o da deviazioni per tornaconto personale da parte dell'agente: di detto principio di imparzialità l'accettazione della indebita «retribuzione» costituisce senz'altro un vulnus, ancorché quest'ultima sia riferita a un atto legittimo. (Nella specie si trattava di dipendenti del Fondo pensioni della Cariplo. La Corte, pur affermando il suesposto principio, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, non rivestendo gli agenti la qualità di pubblici impiegati).

Cass. civ. n. 9517/1998

Ai fini della prova del delitto di corruzione propria, se non è necessaria la individuazione del singolo atto per il quale sono corrisposte le utilità non dovute, è indispensabile comunque la individuazione del genus degli atti oggetto dell'accordo corruttivo, venendo in difetto a mancare addirittura le premesse per poter verificare, prima di ogni altra indagine, se si verta in tema di corruzione propria od impropria, e, nell'ambito di questa, se si tratti di corruzione antecedente o susseguente, date le conseguenze che la legge fa derivare dall'una o dall'altra fattispecie.

Cass. civ. n. 3234/1998

Il delitto di corruzione è configurato quale reato di evento caratterizzato dalla particolarità di perfezionarsi alternativamente o con l'accettazione della promessa o col ricevimento dell'utilità promessa. Ne consegue che, quando entrambi gli eventi si realizzano, l'adempimento della promessa non degrada a post factum irrilevante perché in questo caso il reato, realizzandosi lo schema principale della dazione e della correlata accettazione del denaro o dell'utilità da parte del pubblico ufficiale, si consuma nel momento della percezione effettiva del compenso.

Cass. civ. n. 4300/1997

Il delitto di corruzione si configura come reato a duplice schema, principale e sussidiario. Secondo quello principale, il reato viene commesso con due attività, l'accettazione della promessa e il ricevimento della utilità e il momento consumativo coincide con il ricevimento della utilità e, allorché vi siano più dazioni di pagamento, ogni remunerazione integra un fatto reato e una pluralità di dazioni corrisposte in esecuzione di un unico patto corruttivo configura un delitto continuato. Secondo lo schema sussidiario, che si realizza quando la promessa non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione della promessa. (Affermando tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto che nel caso di specie, vertendosi nell'ipotesi dello schema principale, e trattandosi di plurime dazioni di compenso collegate all'accordo corruttivo, il termine della prescrizione decorresse dal giorno in cui era avvenuta l'ultima corresponsione).

Cass. civ. n. 5312/1996

Il delitto di corruzione si configura come reato a duplice schema, principale e sussidiario. Secondo quello principale il reato viene commesso con due essenziali attività, strettamente legate fra loro e l'una funzionale all'altra: l'accettazione della promessa ed il ricevimento dell'utilità con il quale finisce per coincidere il momento consumativo, versandosi in un'ipotesi assimilabile a quella del reato progressivo. Secondo lo schema sussidiario, che si realizza quando la promessa non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione della promessa.

Cass. civ. n. 7555/1996

Il delitto di corruzione è reato di evento caratterizzato dalla particolarità di perfezionarsi alternativamente o con l'accettazione della promessa o con il ricevimento dell'utilità promessa: quando entrambi questi eventi si realizzano in logica successione temporale, il secondo non degrada a post factum irrilevante, giacché il reato si consuma in tal caso nel momento della dazione effettiva del compenso. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che nel caso di plurime azioni corruttive con dazione di compenso, ricomprese nell'addebitato continuazione, il termine di precisazione iniziasse a decorrere dall'ultima corresponsione).

Cass. civ. n. 4072/1994

Il delitto di corruzione (art. 318 c.p.) non è configurabile nel caso di donativi soltanto se questi, per la loro modicità, escludono la ipotizzabilità di corrispettivo dell'atto di ufficio, previo giudizio di proporzione tra il dono e l'atto medesimo. (Fattispecie in tema di corruzione di un medico del servizio sanitario nazionale).

Cass. civ. n. 2376/1994

L'offensività del reato di corruzione è rappresentata dalla condotta antidoverosa del pubblico ufficiale, volta a commettere mercimonio del proprio ufficio e quindi a ledere i principi e le finalità che ispirano la sua base ordinamentale, specie quando l'attività amministrativa è caratterizzata dalla discrezionalità tecnica ed è esposta ad ampi tassi di favoritismo nella fase procedimentale e decisoria; sicché non può assumere significazione alcuna il livello di soddisfacimento dello scopo illecito avuto in considerazione dal corruttore nel porre in essere l'accordo delittuoso con il pubblico ufficiale.

Cass. civ. n. 1899/1994

Il principio di correlazione tra sentenza ed accusa contestata (art. 477 c.p.p. 1930) non è violato nell'ipotesi in cui venga ritenuto il delitto di corruzione propria invece di quello di corruzione impropria, dal momento che entrambi i delitti postulano la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità e l'esistenza di un accordo illecito tra il pubblico ufficiale ed il privato corruttore.

Cass. civ. n. 277/1993

Il delitto di corruzione, attiva o passiva (artt. 318, 319 c.p.), può sussistere se ed in quanto il patto di corruzione coinvolga il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio). Ne consegue che, ogni qual volta vi sia un intermediario, l'azione corruttrice non deve arrestarsi a quest'ultimo, ma deve, quanto meno, essere nota al pubblico ufficiale competente ad emettere l'atto di mercimonio; deve, cioè, potersi ricavare univocamente dai fatti il consenso del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio) alla pattuizione illecita. (Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso del difensore, in fase di indagini preliminari, avverso provvedimento cautelare coercitivo per il reato di corruzione — in cui non era ancora identificato il pubblico ufficiale, ma erano accertate la corresponsione di danaro al partito politico cui il pubblico ufficiale era legato e l'aggiudicazione di appalti agli indagati erogatori delle somme — motivato sulla esistenza, ritenuta gravemente indiziante, di un nesso causale inscindibile tra le prestazioni in danaro e l'aggiudicazione degli appalti).

Cass. civ. n. 12192/1990

Il delitto di corruzione è ravvisabile anche nel caso di tenuità della somma o dell'utilità, perché la lesione giuridica prodotta dal reato attiene al prestigio e all'interesse della P.A. e prescinde pertanto dalla proporzionalità o dall'equilibrio fra l'atto d'ufficio e la somma o l'utilità corrisposta.

Cass. civ. n. 11737/1990

In tema di corruzione, ciò che la norma richiede perché possa affermarsi l'esistenza del presupposto del reato rappresentato dall'atto d'ufficio da compiersi, è che l'atto appartenga alla competenza dell'ufficio cui il pubblico dipendente appartiene, anche se non sia espressamente devoluto alle specifiche mansioni del pubblico ufficiale demandante, purché possa ugualmente direttamente compierlo o far sì che l'atto stesso venga compiuto (fattispecie in cui un sottufficiale della Guardia di finanza era stato richiesto di effettuare, o comunque provocare, una ispezione diretta all'accertamento di illeciti fiscali).

Cass. civ. n. 5843/1990

In tema di corruzione impropria anteriore all'atto prevista dall'art. 318, primo comma, c.p., l'atto, in vista del quale l'accordo criminoso viene stipulato, deve essere conforme ai doveri del funzionario. Ed invero l'interesse tutelato dalla disposizione in esame non è tanto quello dell'imparzialità della pubblica amministrazione, dato che l'atto da compiere è conforme ai criteri di una sana e corretta amministrazione, bensì quello della correttezza e del buon funzionamento della pubblica amministrazione, nel senso che gli atti — legittimi, corretti e dovuti — non possono essere oggetto di un privato baratto tra il privato e la pubblica amministrazione, ma debbono essere compiuti in una posizione di sostanziale e totale estraneità rispetto ad interessi privati, al di fuori di influenze diverse da quelle dettate dagli interessi generali dello Stato, cioè della collettività.

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