Art. 318 – Codice penale – Corruzione per l’esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale , che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve , per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa , è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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