Cass. pen. n. 3234 del 13 marzo 1998
Testo massima n. 1
Il delitto di corruzione è configurato quale reato di evento caratterizzato dalla particolarità di perfezionarsi alternativamente o con l'accettazione della promessa o col ricevimento dell'utilità promessa. Ne consegue che, quando entrambi gli eventi si realizzano, l'adempimento della promessa non degrada a post factum irrilevante perché in questo caso il reato, realizzandosi lo schema principale della dazione e della correlata accettazione del denaro o dell'utilità da parte del pubblico ufficiale, si consuma nel momento della percezione effettiva del compenso.
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